Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26909/2021 R.G. proposto da
Istituto Autonomo RAGIONE_SOCIALE Popolari della Provincia di Avellino in Liquidazione , in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Comune di Solofra , in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania -Sezione di Salerno, n. 5 -n. 2422/2021, depositata il 18.3.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2024;
Fatti di causa
Il Comune di Solofra emetteva nei confronti dell’Istituto autonomo case popolari della Provincia di Avellino (di seguito IACP) avviso di accertamento n. 1119 del 10.7.2018 (notificato il
17.11.2018) per IMU 2015 e chiedeva il pagamento dell’importo di euro 119.975,00, comprensivo di interessi e sanzioni.
L’IACP proponeva ricorso deducendo, in particolare, che gli immobili in relazione ai quali l’ente locale aveva richiesto il pagamento dell’IMU presentavano le caratteristiche per essere considerati ‘sociali’, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza n. 1231 del 2019, accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.
Il Comune di Solofra proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la sentenza di primo grado: anzitutto riteneva l’avviso adeguatamente motivato e poi argomentava che l’esenzione dall’imposta poteva essere riconosciuta solo in caso di utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e non nei casi, come quello in esame, di utilizzazione indiretta, aggiungendo che la previsione, per gli enti in questione, di una riduzione d’imposta esclude la possibilità d’invocare l’esenzione .
Contro questa sentenza propone ricorso l’IACP per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi.
Il Comune di Solofra ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis e art. 8, comma 6 quinquies , del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver il giudice di secondo grado ritenuto sussistente il difetto di motivazione del provvedimento con cui era stata disposta la revoca dell’agevolazione.
Il motivo è infondato. Contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa ricorrente, infatti, nell’avviso di accertamento , come risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa descrizione contenuta nell’ incipit del ricorso, l’ente impositore ha quantificato le
somme dovute a titolo di IMU e non ha, invece, provveduto a revocare l’agevolazione. Come da tempo chiarito dalla S.C. (in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU per identità di ratio ), gli avvisi di liquidazione ed accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, ma l’amministrazione non ha l’obbligo di indicare anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge (Sez. 5, Sentenza n. del 11/06/2010, Rv. 613770 – 01).
Con il secondo motivo, si prospetta la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2697 c.c. sull’onere della prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ per non aver il giudice di secondo grado correttamente valutato, sulla base dell’onere probatorio incombente sulle parti, in quale categoria rientrassero gli immobili specificamente elencati dall’IACP e se, in particolare, vi fossero alloggi in possesso dei requisiti previsti per fruire dell’agevolazione sugli alloggi sociali.
Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al d.l. 31 agosto 2013 n. 102, art. 2, comma 3 e d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 10, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ Sostiene che i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal DM delle infrastrutture 22 aprile 2008, risultano esenti da IMU e che gli alloggi assegnati dall’IACP, per cui è causa, sono in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto.
Il terzo motivo va esaminato preliminarmente, perché prodromico rispetto al secondo.
4.1. L’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013 ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che solo le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad
abitazione principale dei soggetti assegnatari sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1.7.2013, in quanto equiparate ad abitazione principale. Al comma 4 è stato poi previsto che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, d.P.R. n. 616 del 1977, sarebbero invece rimasti imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1.1.2014.
L’esenzione dall’imposta (prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102 del 2013, conv. nella l. 124 del 2013), a decorrere dal 1.1.2014, è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 2015.
L’esame delle disposizioni in materia di IMU rivela come il legislatore ha disciplinato in modo autonomo e differenziato la condizione degli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP rispetto a quella degli ‘alloggi sociali’. In particolare, all’art. 13, comma 10, del d.l. 201 del 2011 è stata prevista espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di 200,00 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, mentre gli alloggi ‘sociali’ sono esentati dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del citato d.l. 201 del 2011).
4.2. E’ stato affermato, con principi pienamente condivisi dal Collegio, che ‘ l’esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP
ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008 ‘ (Sez. 5, Ordinanza n. 6380 del 2024; negli stessi termini cfr. anche Sez. 5 – , Ordinanza n. del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01).
Con particolare riferimento ai requisiti che tali immobili devono possedere per poter essere qualificati ‘alloggi sociali’, nell’ordinanza n. 6380 del 2024 è stato affermato che: ‘ è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie….l’alloggio sociale deve essere dunque «adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457» e «deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative», ed è altresì previsto quanto segue: «Nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio con un numero di vani abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare – e comunque non superiore a cinque – oltre ai vani accessori quali bagno e cucina»; … allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’ente, sono in sede di locazione destinati e
inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica ‘.
4.3. Non è dunque conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esenzione in oggetto, sul rilievo che la stessa possa essere riconosciuta solo ‘se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i caso in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone’ (pag. 4 della sentenza censurata ). Erroneamente, infatti, ha ritenuto inapplicabile l’esenzione solo in ragione dell’utilizzazione indiretta degli immobili, da parte dell’istituto ricorrente, senza valutare la sussistenza dei requisiti per l’inclusione dei detti immobili nella categoria degli ‘alloggi sociali’. Altrettanto erronea, in base alla giurisprudenza richiamata, è l’ulteriore statuizione che la previsione della riduzione d’imposta esclude la possibilità d’invocare l’esenzione (pag. 5 della sentenza). 4.4. L’accoglimento del terzo motivo porta all’assorbimento del secondo.
5. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché applichi i principi di diritto dianzi illustrati ed accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione ad ‘alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008’, secondo quanto richiesto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, ed
a cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 ottobre 2024