Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11191 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11191 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10103/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE PAVIA LODIRAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOMECODICE_FISCALE ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC
NOMEEMAILordineavvocatimilanoEMAIL
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC EMAIL -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 3218/2023 depositata il 30/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 3218/19/2023 depositata il 30.10.2023 e non
notificata, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Mortara ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE di Pavia -Lodi avverso l’avviso di accertamento IMU relativo all’annualità 2017.
I giudici di appello osservavano che, nel caso in esame, parte contribuente non aveva diritto ad alcuna esenzione in difetto della preventiva dichiarazione, necessaria in forza del disposto di cui all’art. 2, comma 5 -bis, del d.l. n. 102/2013.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria, l’RAGIONE_SOCIALE di Pavia Lodi.
Il Comune di Mortara resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta ai sensi dell’ art. 360, primo comma n.4. c.p.c. violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Assume che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia aveva erroneamente enucleato il thema decidendum e conseguentemente omesso di pronunciarsi sulla specifica eccezione della contribuente circa il presupposto giuridico legittimante l’esenzione IMU nella fattispecie, ossia l’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011 . Osserva che i giudici di appello, in sostanza, avevano statuito in merito alla spettanza del beneficio fiscale di cui all’art. 2, commi 4 e 5-bis del d.l. n. 102/2013, che non era stato oggetto di specifica deduzione e/o domanda da parte della contribuente, dando seguito ad un’eccezione diversa da quella espressamente prospettata nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni di secondo grado di parte contribuente, con ciò violando palesemente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
1.1 Il motivo è fondato.
1.2. Va premesso che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti (vedi, ex multis , Cass. 17897/2019).
1.3. Muovendo da tale approccio ermeneutico il suindicato motivo appare fondato, avendo i giudici di secondo grado erroneamente individuato e delimitato il thema decidendum; infatti gli stessi hanno statuito in merito alla spettanza del beneficio fiscale di cui all’art. 2, commi 4 e 5-bis del d.l. n. 102/2013 che non era stato oggetto di specifica deduzione e/o domanda da parte della contribuente, dando seguito ad un’eccezion e diversa da quella espressamente prospettata nel ricorso introduttivo ed oggetto delle controdeduzioni di secondo grado di ALER riguardante, invece, l’esclusione, ex art. 13 c. 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 vale a dire la ricorrenza dell’ipotesi secondo cui: l’imposta municipale propria non si applica altresì: … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ‘.
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma n.3. c.p.c., violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (testo nove llato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, vigente ratione temporis ). Deduce che ove ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente inquadrato il thema decidendum , in ogni caso la sentenza era da ritenere viziata per violazione delle disposizioni sopra richiamate atteso che, come del resto ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità, la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707, non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124′.
2.1. Anche tale censura è meritevole di accoglimento.
2.2. Rileva questa Corte che l’art. 2, comma 5bis , del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dispone che «ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma». Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23680 del 2020; conf. Cass. n. 31214 del 2024), con orientamento pienamente condiviso da questo Collegio, l’onere della dichiarazione (attestante il possesso dei requisiti e contenente l’indicazione degli identificativi catastali degli immobili) è imposto dalla norma ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al medesimo articolo 2 del decreto legge in parola e cioè – per quanto qui rileva ai fini della fruizione del beneficio della detrazione per l’abitazione
principale accordato, in virtù del comma 2, del ridetto articolo 2, «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», nonché, in virtù del comma 4, ai «fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
L’onere de quo (relativo al beneficio della detrazione per la abitazione principale) non riguarda, pertanto, l’esenzione dal tributo, introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a nulla rilevando la contestazione per cui in assenza di preventiva dichiarazione il Comune non aveva potuto beneficiare del trasferimento compensativo previsto per legge del minor gettito derivante dall’esenzione IMU.
Invero per espressa previsione normativa l’imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel d.m. infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art.13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l.n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, direttamente ‘non si applica’ e, pertanto, tale esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili.
Le contestazioni della controricorrente – la quale afferma che l’obbligo di dichiarare il diritto all’esenzione rappresenta una condizione essenziale per il riconoscimento di una esenzione IMU non tengono, pervero, conto della speciale disciplina prevista per gli
alloggi sociali come individuati dal D.M. citato che definisce in modo specifico «alloggio sociale» come ‘l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato’ precisando che ‘L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie’.
Il legislatore ha, dunque, inteso assimilare alle abitazioni principali, per le quali trova applicazione l’esenzione dell’imposta in assenza di ogni dichiarazione, gli immobili che, pur essendo di proprietà degli enti preposti all’edilizia residenziale, so no in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali nell’accezione suddetta, in quanto idonei e volti a soddisfare una finalità di tipo pubblicistico. 3. In conclusione, accolti entrambi i motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data