Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23222/2023 R.G. proposto da : NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE; PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n. 2728/2023 depositata il 21/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Impugna la sentenza indicata in epigrafe la concessionaria del Comune di Casalnuovo di Napoli, RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso il contribuente Istituto autonomo case popolari della Provincia di Napoli in liquidazione, che preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto dal solo concessionario e non dal Comune, creditore; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato;
il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis , cod. proc. civ.;
la ricorrente ha chiesto la decisione; ha, inoltre, depositato memoria di discussione nella quale riafferma la fondatezza del ricorso in cassazione e contesta l’eccezione di inammissibilità in quanto l’accertamento è stato emesso dalla concessionaria e non dal Comune.
Ragioni della decisione
Il ricorso è infondato.
Sulla questione dell’inammissibilità si deve rilevare che la concessionaria , emittente l’avviso, è legittimata al ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173 -01).
Il primo motivo di ricorso (sussistenza delle condizioni per l’esenzione di imposta per gli alloggi sociali) risulta inammissibile in quanto questa Corte di Cassazione ha già deciso la questione («In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di
“alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)», Sez. 5 – , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 -01; vedi anche Cassazione 2024 n. 14515, Cassazione 2024, n. 14516 e Cassazione 2024 n. 6380).
Il ricorso, del resto, non contiene elementi validi per una riconsiderazione della questione: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 – 01.
2. Anche il secondo motivo risulta inaccoglibile, in quanto la Corte di secondo grado ha valutato la questione ed ha ritenuto, con accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, che il contribuente avesse dimostrato in giudizio la sussistenza dei requisiti per l’esenzione, « ha documentato di aver presentato apposita dichiarazione al Comune a mezzo PEC in data 22 giugno 2015 attestando il possesso dei requisiti ed indicando gli identificativi degli immobili. Ebbene, tale dichiarazione non è stata contestata, ma nemmeno richiamata nell’atto di accertamento oggetto del presente giudizio nel corso del quale, anche in sede di gravame, il concessionario del Comune non ha contestato che gli immobili IACP oggetto dell’accertamento non avessero le caratteristiche di alloggi sociali come per legge, ma solo che andassero qualificati
giuridicamente non come alloggi sociali ma come alloggi di edilizia residenziale pubblica».
Si tratta di una valutazione delle prove, unitamente al comportamento processuale della parte (assenza di contestazioni), insindacabile in sede di legittimità.
Segue la condanna alle spese che si liquidano come dal dispositivo; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata, deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. (vedi Sez. U – , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 -01), come previsto dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ.: 4.000,00 euro in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; 2.000,00 euro in favore della Cassa per le ammende per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.
Raddoppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente al pagamento di ulteriori 4.000,00 euro e di ulteriori euro 2.000,00 per la Cassa delle ammende, ex art. 96 3^ e 4^ co. cpc.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08/10/2024.