Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5820/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) –EMAIL
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5720/2022, depositata il 02/08/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento i.m.u. del Comune di Mugnano, per l’annualità 2014 (euro 79.173,00), relativo agli immobili di sua proprietà ubicati in tale Comune.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all’esito dell’appello.
Nella sentenza di secondo grado, premesso che l’articolo 13 del d.l.201 del 2011 prevede due diversi regimi di imposizione (il comma 2 l’esenzione dell’imposta per i fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; il comma 10 la detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE»), si è concluso: «gli alloggi realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE e gestiti oggi da RAGIONE_SOCIALE rientrano nella definizione di alloggi sociali: per quel che riguarda le caratteristiche costruttive, quali previste dall’articolo 3 della delibera della Regione RAGIONE_SOCIALE, rispondendo alle qualità specifiche di adeguatezza, salubrità e sicurezza ed essendo la superficie massima di 95 mq conforme a quella prevista dalla citata delibera; per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso, che sono quelli previsti dall’articolo 4 della delibera regionale; per quel che riguarda i criteri di determinazione del canone di locazione che è quantificato rispettando i criteri previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto 22 aprile 2008. Ne deriva che, ad avviso di questa Commissione, gli alloggi per i quali è causa siano alloggi sociali, come tali esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento dell’imposta».
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
4.L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Risultano depositate memorie di entrambe le parti.
La causa è stata decisa all’adunanza camerale dell’11 ottobre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare è respinta l’eccezione d’inammissibilità del controricorso, formulata in memoria da parte ricorrente, per la violazione del protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione, posto che, come questa Corte ha già stabilito (Cass., Sez. 1, 29 luglio 2021, n. 21831), il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il RAGIONE_SOCIALE non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito; e nel codice di rito la violazione delle regole redazionali contemplate dal protocollo non è in alcun modo sanzionata.
Il Comune di Mugnano ha dedotto, con unico motivo, la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., per violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, che sono stati applicati al caso di specie, senza tenere conto dei requisiti necessari ai fini della qualifica degli immobili in termini di alloggi sociali e dell’utilizzo solo indiretto, degli stessi, da parte dell’A CER -circostanze che comportano la fruizione della sola detrazione e non anche della completa esenzione dall’imposta.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511), secondo cui, in tema di i.m.u., l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, si applica non a tutti gli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità RAGIONE_SOCIALE di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato).
In base a tale principio, la Commissione tributaria regionale ha riconosciuto, in base ad un accertamento di fatto, effettuato alla luce del materiale istruttorio, la natura di alloggi sociali degli immobili in esame e ha conseguentemente applicato l’esenzione dall’i.m.u. Più precisamente il giudice di secondo grado ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti di cui al d.m. 22 aprile 2008, anche alla luce della delibera adottata dalle delibere della Regione RAGIONE_SOCIALE n. 356 del 2014 e n. 226 del 2016 e della legge della Regione RAGIONE_SOCIALE n. 1 del 2016 – «gli alloggi realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE e gestiti oggi da RAGIONE_SOCIALE rientrano nella definizione di alloggi sociali: per quel che riguarda le caratteristiche costruttive, quali previste dall’articolo 3 della delibera della Regione RAGIONE_SOCIALE, rispondendo alle qualità specifiche di adeguatezza, salubrità e sicurezza ed essendo la superficie massima di 95 mq conforme a quella prevista dalla citata delibera; per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso, che sono quelli previsti dall’articolo 4 della delibera regionale; per quel che riguarda i criteri di determinazione del canone di locazione che è quantificato rispettando i criteri previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto 22 aprile 2008. Ne deriva che, ad avviso di questa Commissione, gli alloggi per i quali
è causa siano alloggi sociali, come tali esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento dell’imposta».
Tale accertamento di fatto integra un’attività riservata al giudice di merito, sottratta al sindacato del giudice di legittimità, limitato alle censure di cui all’art. 360 cod.proc.civ. Va, difatti, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, solleciti, in realtà, una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, 27 dicembre 2019, n. 34476), così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consRAGIONE_SOCIALEto, terzo grado di merito (tra le tante cfr. Cass., 4 aprile 2017, n. 8758, con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto). Solo per completezza deve sottolinearsi che: non è stato proposto un motivo riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.
Deve, infine, evidenziarsi che la difesa del Comune, secondo cui la previsione della detrazione di euro 200,00 dall’i.m.u., per gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE, di cui all’art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, è incompatibile con il regime della completa esenzione dell’i.m.u., è superata dal più recente orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2024, n. 14511), che ha affermato la coesistenza dei due regimi agevolativi e la necessità di accertare, in concreto e con riferimento ad ogni immobile, la sussistenza dei presupposti applicativi del comma 2 o della comma 10 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011. Pure occorre sottolineare che tutti i precedRAGIONE_SOCIALE invocati di questa Corte, invocati dal Comune nel ricorso e nella successiva memoria, non sono pertinRAGIONE_SOCIALE, in quanto o riferiti all’art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ad esempio, Cass., Sez. 5, 8
novembre 2017, n. 26431) o al precedente quadro normativo (ad esempio, Cass., Sez. 5, 25 luglio 2019, n. 20135 che, peraltro, si sofferma sul comma 11 del citato art. 13).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio delll’11 ottobre 2025.