Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 521 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5175/2023 R.G. proposto da :
COMUNE DI BRESSO, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; PEC avv.EMAIL )
-ricorrente-
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE MILANO, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’Avv. COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3382/2022 depositata il 29/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello del Comune avverso la decisione di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento del Comune per l’IMU dal 2014 al 2017, per gli immobili posseduti dalla RAGIONE_SOCIALE MILANO;
ricorre in cassazione il Comune con due motivi di ricorso;
resiste con controricorso la contribuente che chiede l’inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto; ripropone le eccezioni ritenute assorbite dalla sentenza impugnata: invalidità degli avvisi emessi con tecniche informatizzate automatiche, firma a stampa; nullità degli avvisi per difetto di motivazione; violazione del diritto al contraddittorio; non applicabilità delle sanzioni per assenza di colpa nel comportamento della contribuente.
entrambi hanno presentato memoria di discussione.
…
Ragioni della decisione
Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio (Sez. 2 – , Sentenza n. 134 del 05/01/2017, Rv. 642189 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 29/05/1973, Rv. 364437 -01) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda anche di provvedere per le spese del giudizio di legittimità.
I due motivi si trattano congiuntamente essendo gli stessi connessi logicamente, riguardando la sussistenza o no del requisito oggettivo per l’esenzione IMU degli immobili quali alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2008).
Preliminarmente si rileva che i due motivi non risultano inammissibili, come rilevato in controricorso, in quanto i motivi sono specifici e chiari e sottopongono alla Corte questioni di diritto
specifiche. La mancata indicazione dell’art. 2697 cod. civ., sull’onere della prova, non è determinante in quanto nel corpo del motivo di ricorso è chiaramente indicata la violazione della norma.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
3. Deve premettersi che non tutti gli alloggi posseduti dagli enti di edilizia residenziale possono fruire dell’esenzione IMU, ma solo quelli che hanno le caratteristiche di «alloggio sociale» secondo i parametri stabiliti dal d. m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati («In tema di IMU, l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati (non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato)», Sez. 5 – , Ordinanza n. 14511 del 23/05/2024, Rv. 671391 – 01).
La tesi della contribuente, invece, è di considerare esente da IMU qualsiasi immobile di proprietà dell’ente a prescindere dalle sue caratteristiche e dalla destinazione permanente ad abitazione principale degli assegnatari.
Del resto, è la stessa norma che prevede espressamente e chiaramente che l’imposta municipale propria non si applica ‘ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008’ (a rt. 13, comma 2, lett. b, del d. l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013); mentre al comma 10, dell’articolo citato , si prevede espressamente e chiaramente che la detrazione di 200,00 euro per gli immobili adibiti ad abitazione principale ‘si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati’.
Il sistema normativo risulta chiaro nel differenziare le due ipotesi e, quindi, non può trovare applicazione la tesi prospettata dalla contribuente dell’esenzione per tutti gli immobili di pertinenza dell’ente, a prescindere dalla prova della loro condizione oggettiva di ‘alloggi sociali’.
4.1. Prova che spetta evidentemente alla contribuente trattandosi di una esenzione (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 20971 del 26/07/2024, Rv. 671952 -01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 – 01).
Fatte queste premesse si deve osservare che la sentenza impugnata ha ritenuto provata la sussistenza dei requisiti oggettivi per l’esenzione in relazione alle produzioni della contribuente, che non ha specificato (‘avendo ALER compiutamente illustrato e documentato la sussistenza dei requisiti funzionali e strutturali degli alloggi per usufruire dell’esenzione dell’IMU prevista dall’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011’) .
Inoltre la sentenza impugnata confonde l’onere della dichiarazione (non richiesta come ritenuto da questa Corte di Cassazione, Sez. 5 – , Sentenza n. 23680 del 28/10/2020, Rv. 659477 -01) con la prova in giudizio della sussistenza dei requisiti degli immobili per l’esenzione. La dichiarazione serve a portare a conoscenza dell’ente (che valuterà caso per caso) la sussistenza dei requisiti per un’esenzione, mentre la prova in giudizio è regolata dalle norme del cod. civ. e del cod. proc. civ.
La sentenza, poi, ritiene provata la sussistenza dei requisiti per l’esenzione da un comportamento processuale del Comune che non avrebbe contestato (‘alcunchè di specifico’) le produzioni e le deduzioni della contribuente, anche se non arriva a sostenere che il fatto era pacifico, in quanto non contestato (principio di non contestazione che escluderebbe in radice la necessità della prova), in quanto ammette che, ad avviso del Comune, gli immobili non rientrano tra quelli che possono fruire dell’esenzione.
E, a fronte dell’esclusione in radice dell’applicabilità dell’esenzione, non si configurava un onere di specifica contestazione da parte dell’odiern o ricorrente.
Tutto questo configura una palese violazione della legge (art. 13, commi 2 e 10, d. l. 201 del 2011 , anche in correlazione con l’art. 2697 c.c.) in quanto si ritengono provati dei fatti senza alcuna concreta specificazione delle prove, dai quali ritenere provati i fatti oggetto di contrapposizione -radicale – tra le due parti in giudizio.
La sentenza, poi, richiama la legge regionale (l. Regione Lombardia n. 16 del 2016) che non prevede affatto la obbligatoria esenzione dell’IMU per gli immobili dell’ente, ma solo il loro inserimento nel sistema regionale dei servizi abitativi, che è cosa diversa dall’esenzione IMU (ai sensi dell’art. 13, secondo comma, o della disciplina del decimo comma, d.l. n. 201 del 2011). Legge, peraltro, entrata in vigore dopo alcuni anni di imposta oggetto del giudizio (2014, 2015 e in parte 2016).
Comunque, la legge regionale non incide sulla normativa statale concernente le esenzioni per gli alloggi sociali, ma richiama in modo generico la normativa statale non ponendosi in contrasto con la stessa, ma integrandola per alcuni aspetti amministrativi, che non riguardano certo l’esenzione dal pagamento dell’IMU .
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 11/10/2024.