Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4120 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4120  Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29022/2022 R.G. proposto da:
NOME, in persona del legale rappresentante, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-ricorrRAGIONE_SOCIALE– contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura  allegata con foglio separato al controricorso
-controricorrRAGIONE_SOCIALE–
avverso  SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 145/2022 depositata il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.L’RAGIONE_SOCIALE di NOME impugnava l’avviso di accertamento n. 309 del 14/10/2019,  a  mezzo  del  quale  la  società  di  riscossione  del Comune RAGIONE_SOCIALE accertava l’omesso versamento dell’importo pari ad  €  105.814,00  a  titolo  di  IMU,  per  il  periodo  d’imposta  2014, € 31.744,00 e liquidando gli interessi in € trattandosi  di  alloggi  sociali,  l’imposta irrogando la sanzione di 2.143,00,  obiettando  che, non era dovuta sulle unità immobiliari oggetto dell’atto impositivo.
La Commissione Tributaria Provinciale di NOME rigettava il ricorso ritenendo che alla ricorrRAGIONE_SOCIALE spettasse solamRAGIONE_SOCIALE la detrazione nei limiti di euro 200,00, secondo specifica previsione. Sull’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva la proposta impugnazione , affermando l’inapplicabilità dell’esenzione Imu, ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, agli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE; ritenendo applicabile i l comma 6 del cit. art. 13 che prevede un’aliquota di base per l’applicazione dell’imposta, modificabile dai singoli Comuni. Escludeva inoltre l’agevolazione di cui all’art. 7, lett. i) d.lgs. n. 504/1997, svolgendo l’RAGIONE_SOCIALE attività economica per la quale percepisce un canone di locazione, sia pur calmierato, per gli alloggi, il che escluderebbe l’assimilazione RAGIONE_SOCIALE unità immobiliar i in questione agli alloggi sociali.
Ricorre avverso detta decisione l’RAGIONE_SOCIALE, svolgendo quattro motivi. Replica con controricorso e memoria difensiva la società RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo deduce la nullita’ della sRAGIONE_SOCIALEnza per motivazione meramRAGIONE_SOCIALE apparRAGIONE_SOCIALE, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e 111 C ostituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 ) c.p.c. . Si censura la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 145/01/2001 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata per violazione del c.d ‘minimo costituzionale’ là dove afferma che « …… l’opposto atto è risultato privo di eventuali vizi di motivazione come eccepito dalla parte ricorrRAGIONE_SOCIALE. Infatti, il predetto atto accertativo, così come predisposto, riporta tutti gli elemRAGIONE_SOCIALE idRAGIONE_SOCIALEficativi necessari e, quindi, ha soddisfatto la parte motivazionale ……» senza aggiungere alcuna considerazione in punto di diritto sulle eccezioni formulate dall’A.T.E.R., in relazione alla concreta appartenenza degli alloggi per cui è causa agli RAGIONE_SOCIALE di ERP, diversamRAGIONE_SOCIALE denominati, nel caso di specie A.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., piuttosto che ARCA, RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE , per espressa derivazione dal dettato legislativo contenuto nel D.M. 22.04.2008 .
Il  secondo  motivo,  introdotto  ai  sensi  dell’art.  360,  primo comma,  n.  3),  c.p.c.,  denuncia  violazione  e  falsa  applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 1, comma 161 e 162, della  legge  296/2006;  per  avere  il  decidRAGIONE_SOCIALE ritenutI  domanda  nuova  la  dedotta  mancata  contestazione  della dichiarazione ai fini Imu presentata dalla contribuRAGIONE_SOCIALE.
In  particolare,  si  assume  che  erroneamRAGIONE_SOCIALE  è  stato  emesso  un avviso di accertamento , il che inficia l’idoneità dell’atto impositivo a rimuovere  una  esenzione  che  risulta  non  contestata. In altri termini,  la  società  ‘RAGIONE_SOCIALE  non  ha  negato,  con  l’atto impositivo  opposto,  l’esenzione  invocata  in  sede  dichiarativa  da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Si deduce, quindi, che l’avviso di accertamento è privo di motivazione  in  ordine  alle  ragioni  di  fatto  e  di  diritto  idonee  a giustificare la revoca della esenzione al pagamento dell’IMU per la gestione di ‘alloggi sociali’ già invocata a mezzo di dichiarazione.
La ricorrRAGIONE_SOCIALE assume che l’art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011, modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone l’esenzione dal pagamento dell’IMU per la gestione di ‘RAGIONE_SOCIALE sociali’; che, quindi , presentata la dichiarazione IMU al fine di far valere la rivendicata esenzione, in quanto i propri fabbricati di civile abitazione sono destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Infrastrutture 22 aprile 2008, non ha provveduto al versamento dell’IMU del periodo 2014 in relazione ai menzionati fabbricati.
3. La prima censura è infondata.
In tema di contenuto della sRAGIONE_SOCIALEnza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le più recRAGIONE_SOCIALE, Cass-n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 -02).
La decisione impugnata, diversamRAGIONE_SOCIALE da quanto ritenuto dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE, dà conto del contenuto dell’atto impositivo là dove fa riferimento alla normativa applicata e alla omessa presentazione della denuncia relativa agli immobili indicati nell’allegato B), evidenziando che nell’avviso opposto sono indicati i dati catastali, l’aliquota applicata, le detrazioni ed eventuali riduzioni. Non può, dunque, sostenersi che la C.T.R. abbia omesso la motivazione o adottato una motivazione apparRAGIONE_SOCIALE, posto che la decisione risponde allo specifico motivo di gravame, pur non condividendone gli assunti, enunciando un principio non conforme a quello preteso
dall’impugnante. Deve, pertanto, essere del tutto esclusa la censurata nullità della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata.
Quanto  all’omesso  esame  della  eccezione  formulata  dalla  società , a  parte  la  sua  scarsa  intellegibilità,  si  osserva  che  dalla  sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata non risulta la formulazione di una tale eccezione.
In ogni caso, la censura è infondata, in quanto la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata supera implicitamRAGIONE_SOCIALE l’eccezione avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto la titolarità degli immobili. Va, difatti, ribadito che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmRAGIONE_SOCIALE sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamRAGIONE_SOCIALE trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedRAGIONE_SOCIALE logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamRAGIONE_SOCIALE data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmRAGIONE_SOCIALE censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass. n. 1515 del 2020; Cass., 15 marzo 2019, n. 7500; Cass. n. 25622 del 2021). Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta, dunque, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (cfr. ex plurimis
Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 2/04/2020; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. n. 10284 del 2022).
4.Il  secondo  motivo di ricorso, in disparte il  preliminare profilo  di inammissibilità, è parimRAGIONE_SOCIALE infondato.
Sotto un primo aspetto, si osserva che nell’ipotesi in cui il ricorrRAGIONE_SOCIALE censuri la sRAGIONE_SOCIALEnza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234) – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmRAGIONE_SOCIALE i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamRAGIONE_SOCIALE interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consRAGIONE_SOCIALEre alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamRAGIONE_SOCIALE in base al ricorso medesimo ovvero che alleghi al ricorso l’avviso sì da consRAGIONE_SOCIALEre alla Corte l’accertamento in merito al contenuto motivazionale dello stesso (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n.28570/2019).
Nella  presRAGIONE_SOCIALE  fattispecie,  la  società  ha  omesso  di  allegare  al ricorso  ex  art.  366  c.p.c.  l’avviso  di  cui  si  lamenta  il  deficit contenutistico,  trascurando  finanche  di  trascrivere  i  passi  saliRAGIONE_SOCIALE della motivazione.
Sotto altro versante, è pacifico che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di ICI deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuRAGIONE_SOCIALE sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elemRAGIONE_SOCIALE essenziali e, quindi, di contestare l’an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamRAGIONE_SOCIALE giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’RAGIONE_SOCIALE impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di
impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamRAGIONE_SOCIALE applicabile, poiché è onere del contribuRAGIONE_SOCIALE dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); ne discende che l’atto impositivo, con la contestazione dell’omesso o parziale versamento del tributo per l’anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione. Tale principio opera anche con riferimento all’i.m.u., in quanto la indicazione degli immobili per i quali è richiesta la pretesa tributaria consRAGIONE_SOCIALE al contribuRAGIONE_SOCIALE di individuare i fatti astrattamRAGIONE_SOCIALE giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’RAGIONE_SOCIALE impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva( Cass. n. 27441/2024).
Pertanto, del tutto irrilevante, ai fini dell’adeguatezza motivazionale dell’atto  impositivo,  risulta  l’omessa  contestazione da  parte  della società  RAGIONE_SOCIALE dell’esenzione  rivendicata  con  la  dichiarazione ovvero la statuizione del collegio d’appello  in merito alla 
della deduzione della mancata contestazione da parte della società di riscossione.
Con il terzo motivo si lamenta .
Si  obietta  che  tra  le  varie  unità  abitative  gestite  dall’RAGIONE_SOCIALE, sussistono molti fabbricati siti nel territorio del Comune di RAGIONE_SOCIALE in relazione ai quali la società ha ottemperato agli obblighi dichiarativi di cui all’art. 13, comma 12 -ter, del d.l. 06/12/2011, n. 201,  al  fine  di  far  valere  l’esenzione  dal  pagamento  dell’IMU  in quanto  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del Ministro RAGIONE_SOCIALE Infrastrutture 22 aprile 2008.
Si osserva che il quadro normativo dell’IMU applicabile al periodo d’imposta 2014 è riconducibile all’art. 13 del d.l. 201/2011 (come novellato dall’art. 1, comma 707, legge 27 dicembre 2013 n. 147, e posto a regime a far data dal 01 gennaio 2014) che, al comma 2, lett. b), dispone l’esenzione dal pagamento di detta imposta per la gestione di ‘RAGIONE_SOCIALE sociali’. Si deduce che l’RAGIONE_SOCIALE, istituita con legge regionale 24 giugno 1996 n. 29, è un RAGIONE_SOCIALE pubblico dotato di personalità giuridica e di RAGIONE_SOCIALEa organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita attività rivolta alla realizzazione e alla gestione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE su tutto il territorio della provincia di NOME. In particolare, si afferma che l’art. 4 della cit. legge reg. definisce i compiti dell’RAGIONE_SOCIALE tra i quali quello di .
Si obietta di aver rispettato la finalità sociale di sostegno alle fasce deboli per le assegnazioni RAGIONE_SOCIALE unità abitative, per come richiesto dal medesimo art. 1 del decreto 22 aprile 2008, nella attuazione della detta finalità disciplinata dalla Legge Regionale n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), per cui le attività poste in essere dall’RAGIONE_SOCIALE, relative alla assegnazione di unità abitative (catastalmRAGIONE_SOCIALE qualificate come A/2, A/3 ed A/4) sono conformi ai criteri di assegnazione sociale di cui alla legge Regionale n. 24 del 18/12/2007 (già L.R. n. 31/1999), soddisfacendo tutti i requisiti previsti dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2008, con la conseguenza che gli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE sono ‘RAGIONE_SOCIALE sociali’ poiché rispondono a tutti i requisiti richiesti dal citato decreto.
Si soggiunge che, in sintonia con la previsione normativa, tra gli alloggi di RAGIONE_SOCIALE, di specie RAGIONE_SOCIALE, sono individuati anche meri alloggi denominati ‘RAGIONE_SOCIALE semplici’, regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati, per i quali è prevista la sola detrazione IMU di € 200,00, a differenza degli alloggi sociali disciplinati dal decreto infrastrutture per i quali vige invece la totale esenzione dal pagamento dell’IMU; a conferma di quanto asserito, il d.l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2014, ha riconosciuto in modo inequivocabile agli alloggi di proprietà degli ex RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, lo status di ‘ alloggio sociale ‘.
5.Il quarto strumento di ricorso prospetta. Si sostiene che il perimetro dell’esenzione per la gestione di ‘RAGIONE_SOCIALE sociali’, per il periodo d’imposta 2014, si rinviene dal testo dell’art. 13, comma 1, del d.l. 06/12/2011, n. 201 con cui il legislatore ha operato in maniera ancora più dettagliata rispetto al passato disponendo, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, specifici casi di detrazione d’imposta rispetto alla esenzione dal pagamento del tributo. Si rammenta che a far data dal 01 gennaio 2014, è stata introdotta una espressa detrazione per il pagamento dell’IMU riservate alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 disponendo « L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e RAGIONE_SOCIALE pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmRAGIONE_SOCIALE alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616».
Dunque,  a  fronte  della  esenzione  completa  per  le  unità  abitative adibite ad abitazione principale, è prevista una esenzione parziale per le unità abitative, adibite ad abitazione principale, che rientrano nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  ed  A/9  attuata  mediante  la possibilità di effettuare una detrazione di importo pari ad € 200,00 dall’imposta dovuta.
Infine, osserva la ricorrRAGIONE_SOCIALE che l’art. 13, comma 10, del d.l. 06/12/2011, n. 201 ha esteso l’applicabilità della suddetta detrazione ‘agli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli RAGIONE_SOCIALE, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE della ReRAGIONE_SOCIALE 24 luglio 1977, n. 616′. Pertanto, se l’abitazione principale assegnata in locazione dagli RAGIONE_SOCIALE si idRAGIONE_SOCIALEfica quale alloggio sociale, come da d.m. 22 aprile 2008 (in quanto ne possiede le caratteristiche), dovrà applicarsi la specifica esenzione disposta dalla legge (ex art. 13 citato, comma 2, lett. b) ovvero, laddove si tratti di meri alloggi, la detrazione di cui all’art. 13, comma 10 citato.
6. Nella illustrazione del motivo, la ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce , obiettandosi che la delibera di approvazione RAGIONE_SOCIALE Tariffe del Comune di RAGIONE_SOCIALE non potrebbe mai elidere una esenzione disposta dalla norma primaria, rammentando che l’art. 52 del d.lgs. 446/1997, espressamRAGIONE_SOCIALE richiamato per l’IMU prevede che: «1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE esigenze di semplificazione degli adempimRAGIONE_SOCIALE dei contribuRAGIONE_SOCIALE. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigRAGIONE_SOCIALE ». ConseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, il
potere regolamentare del Comune non può incidere sulle fattispecie imponibili (ivi comprese le esenzioni dall’imposta) nè istituendone di nuove rispetto alla norma primaria nè prevedendo fattispecie che ne regolino la decadenza ove non prevista dalla norma primaria.
7. La terza censura è fondata, assorbita l’ultima.
Un recRAGIONE_SOCIALE orientamento di questa Corte (in termini: Cass., 8 marzo 2024, n. 6380; Cass. 23 maggio 2024, n. 14511; Cass. n. 30484/2024; Cass. n. 14515/2024), ha messo in risalto che: – con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l’art. 2, comma 2, lett. b, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE) prevedendo soltanto che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dall’1 luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli istituti RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarebbero rimasti, invece, imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2014 (Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37342; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39799); – in tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dall’1 gennaio 2014, ed è applicabile nel
caso di specie, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto l’annualità d’imposta 2014; l’analisi RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli ex I.A.C.P. e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamRAGIONE_SOCIALE e differRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE le due fattispecie; il legislatore, infatti, all’art. 13, comma 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha espressamRAGIONE_SOCIALE previsto un’agevolazione consistRAGIONE_SOCIALE in una detrazione di € 200,00 per gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli I.A.C.P. o dagli RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, risultando, dunque, evidRAGIONE_SOCIALE la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex I.A.C.P. da quelli «sociali», che, invece, sono esRAGIONE_SOCIALE dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, comma 2, lett. b, del citato d.l. 6 dicembre 2011, n. 201); – non è, dunque, invocabile un’assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, essendo preclusa, inevitabilmRAGIONE_SOCIALE, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale, il quale prevede che, in detta materia le norme contemplanti esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione, ai sensi dell’art 14 disp. prel. cod. civ., sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamRAGIONE_SOCIALE considerati (Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2008, n. 11106; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2013, n. 2925; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2016, n. 4333; Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2017, n. 15407; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, n. 13145; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2020, n. 23877; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 15301; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34690). L’esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamRAGIONE_SOCIALE destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche
individuate dal decreto interministeriale, al che consegue che sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi I.A.C.P., ma soltanto quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto interministeriale; in particolare, è alloggio sociale l’unità immobiliare destinata ad uso RAGIONE_SOCIALE ed oggetto di locazione permanRAGIONE_SOCIALE che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE esigenze primarie. Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell’imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamRAGIONE_SOCIALE, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l’esenzione dell’imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità RAGIONE_SOCIALE; – lo stesso RAGIONE_SOCIALE, nella risposta n. 15 RAGIONE_SOCIALE FAQ del 3 giugno 2014 (confermata da Circolare MEF 1/DF del 18.3.2020), citata dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE, ha, peraltro, precisato che gli alloggi regolarmRAGIONE_SOCIALE assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e, quindi, di esenzione soltanto nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto interministeriale, mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell’ambito dell’alloggio sociale l’immobile posseduto dagli RAGIONE_SOCIALE in questione, si applica la detrazione di € 200,00.
A  ben  vedere,  l’equiparazione  normativa  all’abitazione  principale, con l’espressa inapplicabilità dell’IMU (ex art. 13, comma 2, lett. b,
del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), sancisce una sorta di presunzione iuris tantum , essendo fisiologicamRAGIONE_SOCIALE insite la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi posti a carico dei beneficiari dell’assegnazione di alloggi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la cui inadempienza può comportarne la decadenza.
Ne consegue, pertanto, che la destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario, quale co-requisito necessario ai fini della sua assegnazione, non richiede una prova ulteriore, ferma restando la possibilità, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE impositore, di fornire la prova dell’inadempimento, da parte dell’assegnatario, ai suoi obblighi di residenza e dimora e conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE negare l’esenzione nel caso specifico in cui ciò avvenga. In definitiva, a prescindere dalle regole sulla ripartizione dell’onere della prova, come cristallizzate dall’art. 2697 cod.civ. e, oggi, con specifico riferimento al processo tributario, dall’art. 7, comma 5bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, lo specifico aspetto della destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate dal decreto ministeriale, essendo normalmRAGIONE_SOCIALE presupposta nella qualificazione stessa degli alloggi sociali (come unità immobiliari adibite ad uso RAGIONE_SOCIALE in locazione permanRAGIONE_SOCIALE, la cui funzione di interesse generale è di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato) e nei requisiti previsti per l’assegnazione, anche dalla legislazione regionale e dalla normativa secondaria. In base a tali premesse il giudice di merito non può escludere la destinazione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario (destinazione che corrisponde alla situazione ordinaria e corrisponde all’id quod plerumque accidit,
alla  luce  del  sistema  normativo  vigRAGIONE_SOCIALE)  in  base  all’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole di ripartizione dell’onere della prova, ma  deve verificare la specifica circostanza che allontani la situazione concreta da quella ordinaria (quale, ad esempio, l’inadempimento da parte dell’assegnatario degli obblighi di residenza e dimora, la cui  allegazione  e  prova  ricadono  sull’RAGIONE_SOCIALE  impositore,  che  ha interesse a negare l’esenzione).
Del resto, ciò è stato ulteriormRAGIONE_SOCIALE ed esplicitamRAGIONE_SOCIALE confermato, in sede di nuova disciplina dell’IMU, dal successivo art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sancendo, con decorrenza dall’1 gennaio 2020, che «sono altresì considerate abitazioni principali: (…) 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale». Per cui, con tale disposizione, è stato definitivamRAGIONE_SOCIALE chiarito che l’esenzione può essere pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE, quale soggetto passivo dell’IMU, a condizione che l’assegnatario adibisca effettivamRAGIONE_SOCIALE l’alloggio a propria abitazione principale, fissandovi la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Ne consegue che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si è discostata da tale principio affermando l’inapplicabilità dell’esenzione IMU, ex art. 13 d.lgs. n. 201/2013, agli immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE, escludendone a priori,  la natura di alloggi sociali.
Alla  stregua  RAGIONE_SOCIALE  suesposte  argomentazioni,  dunque,  valutandosi la  fondatezza  del  terzo  motivo,  l’infondatezza  del  primo  e  del secondo motivo, nonché l’assorbimento del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Basilicata  (ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  lett.  a,  della  legge  31
agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
9.Pertanto, nell’accertamento demandatogli circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell’esenzione, il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui «In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è subordinata, anche alla luce della disciplina successivamRAGIONE_SOCIALE introdotta dall’art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (con decorrenza dall’1 gennaio 2020), all’adibizione dell’alloggio sociale ad abitazione principale dell’assegnatario, che, però, non richiede una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate per l’alloggio sociale dal DM 22 aprile 2008, rientrando la residenza anagrafica e la dimora abituale tra gli obblighi normalmRAGIONE_SOCIALE posti a carico dell’assegnatario (a pena di decadenza dall’assegnazione) in base alla legislazione delegata alle Regioni in materia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la possibilità, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE impositore, di fornire la prova dell’inadempimento a tali obblighi da parte dell’assegnatario e, conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE, di negare l’esenzione in siffatta evenienza».
P.Q.M.
La Corte
accoglie  il  terzo  motivo  di  ricorso,  rigetta  il  primo  ed  il  secondo motivo, dichiara l’assorbimento del quarto;
cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la  causa  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così  deciso  a  Roma  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione