Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27959 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 29/10/2024
Oggetto: Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10769/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di Boscoreale
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale tributaria RAGIONE_SOCIALE Campania n. 7444/22/21 depositata il 20 ottobre 2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del l’11 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-intimata –
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è l’avviso di accertamento n. 291, emesso il 17 dicembre 2018, dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi intimata), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi ente intimato) ha chiesto a ll’ RAGIONE_SOCIALE liquidazione (d’ora in poi ricorrente) il versamento del complessivo importo di € 366.634,41, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di Imu per l’anno 2016.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dell’IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 RAGIONE_SOCIALE richiamata norma che prevede l’applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE.
La CTP ha rigettato il ricorso proposto dall’ odierno ricorrente.
La CTR ha confermato la decisione di primo grado sulla base delle seguRAGIONE_SOCIALE ragioni:
-gli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE destinati alla locazione non sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento dell’Imu, in quanto ex art. 13, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, il legislatore ha previsto per essi espressamente un’agevolazione consistente in una detrazione di € 200 ,00;
-è evidente la volontà di differenziare gli alloggi ex RAGIONE_SOCIALE da quelli sociali, a cui non possono essere paragonati;
-va rigettata la censura inerente al difetto di motivazione dell’atto di accertamento, proprio in presenza di un quadro normativo di riferimento che preclude tale beneficio; da ciò consegue che l’ente era esonerato da uno specifico obbligo motivazionale sul punto.
L’odiern o ricorrente ha proposto ricorso fondato su tre motivi e depositato memoria, mentre RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 13 , comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011, come modificato da ll’art. 2, comma 2, lett. b) , del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013 e dall’art. 1, comma 707, lett. b) RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013. Secondo l’interpretazione del ricorrente gli immobili regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE possono essere esentati dal pagamento del tributo per cui è causa, qualora abbiano le stesse caratteristiche degli alloggi sociali.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 13 , comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; all’art. 2, comma 4, del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 2, comma 5 bis , del d.l. n. 102 del 2013, convertito dalla legge n. 124 del 2013; all’art. 1, comma 707, nn. 1, 2, e 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Riprendendo sostanzialmente le ragioni di diritto già sviluppate nel primo motivo il ricorrente sostiene che nel caso in esame gli alloggi possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali e, in proposito, richiama il contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazione Imu del 2015 dallo stesso presentata.
I motivi sono fondati per le ragioni di seguito esposte e la stretta connessione tra gli stessi induce ad una loro trattazione congiunta.
Il Collegio ritiene di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto
destinati a soddisfare la finalità RAGIONE_SOCIALE di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 -01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021).
I precedRAGIONE_SOCIALE ora richiamati hanno chiarito che l’art. 2, comma 2, lett. b), del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale.
La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del d.l. 102 del 2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 201 5.
Sono, pertanto, esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE, ma solo quelli, istituiti in attuazione dell’art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
A tal fine il Collegio intende precisare che la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, ai fini Imu con l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzione non costituisce un elemento sufficiente, trattandosi di attestazioni riconducibili alla stessa parte interessata all’esenzione. Sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 -01, cit.), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, occorre , viceversa la puntuale dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 1, comma 161 e 162, RAGIONE_SOCIALE l. n. 296 del 2006 ; all’ art. 7, comma 5, RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000. Deduce di avere sempre contestato, in primo grado e in appello, il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato . Lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che il quadro normativo esonerasse l’ente impositore da uno specifico obbligo motivazionale.
4.1. Il motivo è assorbito, stante l’accoglimento dei primi due motivi.
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, affinché accerti se gli immobili oggetto del giudizio possedessero le caratteristiche degli alloggi sociali, richieste dalla normativa sopra richiamata.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 ottobre 2024