Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12916/2023 R.G., proposto
DA
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente dell’Avvocatura Comunale pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Taranto, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Ministero della Difesa, con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv ocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliato;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 9 gennaio 2023, n. 32/29/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
ICI IMU ACCERTAMENTO ALLOGGI DI SERVIZIO DEL MINISTERO DELLA DIFESA ESENZIONE
RILEVATO CHE:
Il Comune di Taranto ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia il 9 gennaio 2023, n. 32/29/2023, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 6189/2015 del 17 dicembre 2015 per l’omesso versamento dell’ IMU relativa a ll’anno 20 10, per l’importo complessivo di € 297.584,00, in relazione a fabbricati ubicati all’interno della base della Marina Militare di Taranto e destinati ad alloggi per il personale in servizio, essendo stata disconosciuta l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Comune nei confronti del Ministero della Difesa avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto il 19 dicembre 2016, n. 2770/01/2016, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -sul rilievo che i predetti immobili erano stati utilizzati per compiti istituzionali della Marina Militare.
Il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente riconosciuto dal giudice di secondo grado al contribuente il diritto « all’esenzione dal tributo degli immobili accertati in
quanto ‘sono stati utilizzati nell’anno 2010 per compiti istituzionali propri della Marina Militare, così come espressamente sono stati indicati negli annessi elenchi della dichiarazione del Comando della Stazione navale di Taranto ». A dire del ricorrente: « La sentenza impugnata merita di essere cassata, avendo fatto cattiva applicazione delle norme e dei principi consolidati in materia di esenzione ICI in relazione ad immobili di proprietà dell’Amministrazione della Difesa utilizzati per alloggi di servizio per il proprio personale e non direttamente per fini istituzionali (difesa nazionale). Nel caso in esame, gli alloggi accertati sono stati utilizzati per consentire al personale imbarcato di usufruire di tale temporanea sistemazione, migliorativa rispetto alle navi ». Tanto sarebbe confermato dallo stesso contribuente con l’espressa ammissione che: « Detti alloggi sono utilizzati dall’Amministrazione per fini istituzionali, in particolare per consentire agli equipaggi delle Navi in sosta di poter sostare in un ambiente più confortevole rispetto alle cabine delle Navi ».
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2. Su tale questione, non vi sono ragioni per disattendere l’orientamento formatosi in contro versie -del tutto sovrapponibili alla presente, avendo ad oggetto la pretesa all’esenzione dall’ICI in relazione ad alloggi di servizio per il personale militare – tra lo stesso Ministero della Difesa ed altre amministrazioni comunali (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, nn. 20041 e 20042; Cass., Sez. 5^, 6 ottobre 2011, n. 20466; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26453; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3268; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035). Difatti, le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7,
comma 1, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, sono espressamente richiamate e confermate per l’IMU dall’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
L’orientamento interpretativo così emerso muove dai seguenti fondamentali passaggi:
la disciplina dell’ICI è riconducibile al d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e, per quanto segnatamente concerne le esenzioni di natura soggettiva ed oggettiva qui rilevanti, all’art.7, comma 1, lett. a, del medesimo decreto legislativo;
le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, nn. 22601 e 22613), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio;
l’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, prevede, in effetti, l’esenzione da ICI degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma soltanto se essi siano « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali »;
-quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o al servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione ‘ diretta ‘ ed ‘ immediata ‘ per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26453;
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3268; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2021, n. 3974; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4572; Cass., Sez. Trib., 21 settembre 2023, nn. 27025 e 27035).
Nella specie, a ben vedere, si tratta di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, in quanto il godimento del bene stesso è stato ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone. Ed è, difatti, lo stesso Ministero della Difesa a chiarire che gli immobili in questione sono costituiti dagli alloggi per l’abitazione del personale di servizio e delle relative famiglie e che tale uso è conseguente ad una concessione amministrativa del bene a fronte del pagamento di un canone.
Peraltro, ai fini dell’applicazione della norma tributaria, non può dirsi dirimente che gli immobili stessi siano classificabili ex art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497 (ora abrogata dall’art . 2268, comma 1, n. 745, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), quali « infrastrutture militari », né che il canone concessorio così percepito abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.
Aggiungasi l’irrilevanza della loro collocazione « all’interno di un comprensorio militare, recintato e vigilato dalla stessa amministrazione militare ».
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello del Comune di Taranto dovesse rigettarsi
sulla base della sola dichiarazione resa dal Comandante della Stazione Navale di Taranto il 14 marzo 2022 (depositata in forma telematica nel giudizio di appello il 5 aprile 2022) in ordine alla destinazione d’uso degli alloggi c.d. ‘ APP-SLI ‘ per gli anni di imposta 2010, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
A dire del ricorrente, « la disciplina ICI va ricondotta al D. Lgs n.504/92 e non al D. Lgs n. 66/2010 o al DPR 90/2010 che concernano tutt’altra materia, rispettivamente il codice dell’ordinamento militare e le disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che non hanno nulla a che fare con il regime delle esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) del citato D. Lgs n.504/92 ».
Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio, giacché l’esclusione degli alloggi di servizio dall’astratta riconducibilità alla nozione di immobili « destinati esclusivamente ai compiti istituzionali », ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, preclude, a monte, ogni sindacato sulla valutazione dei mezzi di prova.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,
con il rigetto del ricorso originario del contribuente e la conferma dell’atto impositivo.
5. Le spese di giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione dell’andamento processuale; viceversa, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 dicembre