Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 08/11/2024
Oggetto: Imu
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31379/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Comune di Boscoreale
-intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Regionale tributaria RAGIONE_SOCIALE Campania n. 4026/03/21 depositata il 6 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella udienza del l’11 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è l’avviso di accertamento n. 412, notificato il 28 dicembre 2018, dalla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente), con cui il comune di Boscoreale (d’ora in poi intimato) ha chiesto a ll’RAGIONE_SOCIALE liquidazione (d’ora in poi controricorrente) il versamento del complessivo importo di € 368.344,54, comprensivo di sanzioni e interessi a titolo di maggiore imposta Imu per l’anno 201 5.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dell’IMU di cui all’art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 RAGIONE_SOCIALE richiamata norma che prevede l’applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE.
La CTP ha accolto il ricorso proposto dall’ odierno controricorrente, mentre la CTR ha confermato la decisione di primo grado, per quello che ancora rileva, sulla base delle seguRAGIONE_SOCIALE ragioni:
-è infondata l’eccezione concernente la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, dal quale risultano chiaramente e sufficientemente individuati i presupposti di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALE pretesa;
-nel merito, tuttavia, gli immobili dell’RAGIONE_SOCIALE destinati alla locazione possono essere esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento dell’Imu, ex art. 13, comma 2, lett. b) del d.l. n. 201 del 2011, se possiedono le caratteristiche degli alloggi sociali, indicate dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto 22 aprile 2008;
-in ordine ai requisiti richiesti dal citato d.m., l’appellato RAGIONE_SOCIALE ha documentato di avere presentato apposita dichiarazione al comune, attestando il possesso dei requisiti e tale dichiarazione non è stata contestata.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi; il controricorrente si è costituito con controricorso e depositato memoria.
Il sostituto procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 , convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; al d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni, art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 80 del 2014; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis , convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013. Secondo l’interpretazione del la ricorrente gli immobili regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE non godono in quanto tali dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, ma solo e soltanto se hanno le caratteristiche di alloggi sociali e, soprattutto, se dimostrano di averle. Laddove, nel caso in esame, il giudice di appello si è contentato RAGIONE_SOCIALE dichiarazione prevista dalla legge, senz’altro inidonea allo scopo .
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c.; all’art. 2697 c.c.; all’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011; al d.m. del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; del d.l. n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dall’art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALE l. n. 80 del 2014; al d.l. n. 102 del 2013, art. 10, comma 3; al d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 bis , convertito con modificazioni dalla l. n. 124 del 2013. Deduce di avere espressamente contestato che gli immobili del controricorrente avessero le caratteristiche degli alloggi sociali , mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha dimost rato che gli immobili in questione rientrino nella definizione di alloggi sociali.
I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Il Collegio ritiene di ribadire il principio di recente riaffermato in sede di legittimità, secondo cui l’esenzione stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), come modificato dall’art. 1, comma 707, RAGIONE_SOCIALE l. n. 147 del 2013, non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, in quanto destinati a soddisfare la finalità RAGIONE_SOCIALE di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, ovvero non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 -01, in questo senso già cfr. Cass., Sez. 5, n. 39799/2021 e Sez. 5, n. 37342/2021).
I precedRAGIONE_SOCIALE ora richiamati hanno chiarito che l’art. 2, comma 2, lett. b) del d.l. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, ha differenziato, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall’art. 8, comma 4 d.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliari appartenRAGIONE_SOCIALE alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esRAGIONE_SOCIALE dall’IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale.
La disposizione ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli RAGIONE_SOCIALE o dagli RAGIONE_SOCIALE, comunque denominati, avRAGIONE_SOCIALE le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, RAGIONE_SOCIALEto nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
In tale ultima ipotesi, l’esenzione dall’imposta risulta, quindi, prevista dall’art. 4 del d.l. n. 102/2013 (conv. in l. n. 124 del 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l’annualità d’imposta 201 5.
Sono, pertanto, esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento non tutti gli alloggi RAGIONE_SOCIALE ma solo quelli, istituiti in attuazione dell’art. 93 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
3.1. In questo contesto, la sentenza impugnata si è basata sulla dichiarazione che l’odierno controricorrente ha presentato, ai fini IMU, che attestava il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell’esenzione e ha calibrato la decisione sulla condotta di non contestazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, nonché delle caratteristiche di alloggi sociali degli immobili in questione.
Ritiene il Collegio che, sulla base dell’interpretazione normativa fornita dal condiviso indirizzo di legittimità sopra richiamato (Cass., Sez. 5, n. 14511/2024, Rv. 671391 -01, cit.), ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione , occorre la puntuale dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle caratteristiche conformi a quelle previste dal d.m. del 22 aprile 2008; quanto, poi, alla rilevanza del principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALE prova su cui il controricorrente fa leva in memoria, si rinvia alle considerazioni espresse da Cass., Sez. 5, n. 27441/24.
Né si ritiene vi fosse un onere di specifica contestazione da parte dell’odiern a ricorrente, la quale ha escluso in radice l’applicabilità dell’esenzione.
Nel processo tributario, difatti, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. opera sul piano RAGIONE_SOCIALE prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non può restringere il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (tra le più recRAGIONE_SOCIALE, Cass., Sez. 5, n. 22616/2024, Rv. 672256 – 01).
4.- Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia
tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, per l’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all’esenzione nei termini sopra esposti .
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma l’11 ottobre 2024 .