Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3649 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3649 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22491/2023 R.G. proposto da :
MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, MEDICI DI COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
COMUNE CARUGATE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 2637/2023 depositata il 04/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Carugate notificò alle ricorrenti, tra loro sorelle e nella loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2015 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica della des tinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta nel 2009. Le contribuenti, con separati ricorsi, impugnarono gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Milano che, previa art. 29 d.lgs. 546/1992 e con la sentenza n. 891/22, respinse il gravame, condividendo quanto indicato nelle riunione dei ricorsi ex sentenze depositate dal Comune resistente:
Commissione Tributaria Regionale (CTR) Milano n. 1012/16 per IMU 2009-2011;
CTR 1711/2021 per IMU 2012, oggetto di analogo procedimento chiamato all’udienza odierna;
CTP Milano 1053/2020 per IMU 2013;
CTP Milano 386/22 IMU 2014;
tutte sfavorevoli alle ricorrenti. Il giudice di primo grado richiamò soprattutto quest’ultima pronuncia che aveva negato alla ricorrente NOME l’esenzione dall’imposta, quale imprenditrice agricola professionale (IAP), ritenendo che la medesima ricorrente non avesse fornito prova dell’effettivo svolgimento dell’attività agricola e della relativa iscrizione RAGIONE_SOCIALE.
Le stesse comproprietarie proposero appello e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, respinse l’appello in sostanza condividendo le argomentazioni del giudice di primo grado.
Ricorrono per cassazione le contribuenti affidando le proprie doglianze a tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria. Resiste il Comune di Carugate con controricorso, anch’esso integrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Sostengono che il giudice d’appello non avrebbe potuto richiamare semplicemente le motivazioni della sentenza di primo grado e riferirsi a precedenti giudiziari neppure passati in giudicato. Lamentano in particolare che il giudice abbia valutato insufficiente la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività agricola a fronte della documentazione depositata in atti. Censurano altresì come la motivazione non abbia riportato espressamente gli elementi posti a base della valutazione peccando così di autosufficienza della stessa. 1.2 Il motivo è infondato.
1.3 Nel caso specifico, infatti, la Corte di merito non ha invocato alcun giudicato, bensì rafforzato la propria motivazione con richiamo alle predette sentenze rimarcando come le stesse fossero state sfavorevoli alle ricorrenti nonché condividendone le motivazioni, peraltro provvedendo ad autonoma valutazione nella parte in cui ha ritenuto, in linea con i precedenti richiamati, che le medesime carenze probatorie erano state riscontrate per l’anno di imposta 2015, oggetto di causa.
1.4 Va ricordato come sia consentita, in linea di principio, la motivazione per relationem con riferimento a documenti che siano ben noti alle parti, e ove si tratti di sentenze, a prescindere dal fatto che siano passate in giudicato o meno (Cass. nn. 107/15, 5209/18, 17403/18, 21978/18, 14877/20, 459/22 ).
1.5 Deve pertanto ritenersi inammissibile la sollecitazione, rivolta a questa Corte, a rivalutare le prove in atti ovvero ad accertare se la produzione dei documenti idonea a supportare le tesi delle ricorrenti (contratto ‘agricolo’ e certificazione IAP) s ia stata tempestiva o sia intervenuta dopo la discussione della causa in appello, come sostenuto dal Comune controricorrente.
Con il secondo motivo, le ricorrenti si dolgono della violazione ( rectius falsa applicazione) del giudicato esterno ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alle sentenze indicate che sostengono non essere in realtà passate in giudicato. Non negano che si tratti della medesima area che ne era oggetto, ma che il valore preso in esame non fosse aggiornato e non tenessero conto dell’invocata esenzione IMU per l’attività agricola successivamente intrapresa da NOMENOME L’unica sentenza passata in gi udicato, ossia la n. 1012/16 della citata Corte di Giustizia Regionale, non sarebbe applicabile in quanto:
riferita al periodo precedente (20092011) all’inizio della suindicata attività;
-frutto di una mediazione, accettata dalle parti, in cambio dell’esenzione dalle sanzioni;
con conseguente inapplicabilità dei comuni principi sul giudicato tributario (ad es. Cass. n. 20139/2022) attese le variazioni intervenute negli anni.
Quanto alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 386/22, relativa alla IMU del 2014 (anno precedente quello in oggetto), pur confermata con sentenza della Corte di Giustizia di II grado n. 2847/23, quest’ultima è stata impugnata avanti a qu esta Corte.
Sostengono inoltre che la previsione (art. 1, comma 749, l. 160/2019) secondo cui il valore dei beni è da aggiornare al ‘ venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione ‘ imporrebbe al Comune di provvedervi anche con riferimento ai terreni in questione prendendo atto dell’esenzione agricola.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Va ribadito che la sentenza impugnata non fa riferimento a giudicati esterni, ma si limita a motivare per relationem a sentenze intervenute tra le stesse parti, per gli stessi beni e per periodi d’imposta diversi ma vicini a quello in esame.
Quanto al problema della base imponibile IMU, rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, L. 160/2019), la legge non prevede l’obblig o del Comune d’aggiornare annualmente tali valori, trattandosi peraltro di disposizione successiva al periodo d’imposta in questione.
Con il terzo motivo lamentano la violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d. lgs. 546/92 ( rectius 504/92) in tema di esenzione IAP, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., rimarcando l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel richiamare la legge n. 160/2019 in tema di esenzione, trattandosi di legge successiva. Affermano avere prodotto documentazione idonea alla prova dell’attività agricola intrapresa da RAGIONE_SOCIALE sin dal 2014 sostenendo che l’inizio di tale attività, benché su fondi aventi destinazione urbanistica edificabile, determini il diritto all’esenzione IMU per la coltivatrice e per le comproprietarie che le hanno concesso le loro quote in comodato, come da circolare del Ministero delle Finanze n. 9485/12.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 L’erronea indicazione normativa non fa venire meno la sostanza della decisione, che è basata sull’accertamento fattuale dell’indimostrata attività agricola.
3.3 Risulta pertanto irrilevante, anche al fine di questo motivo, la già evidenziata tardività nella produzione in appello dei documenti che avrebbero dovuto provare l’attività agricola e il diritto all’esenzione.
Il ricorso va pertanto respinto e le ricorrenti condannate alla rifusione, a favore del Comune controricorrente, delle spese del presente procedimento, da liquidarsi come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare le ricorrenti tenute, in solido tra loro, al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso.
Condanna le ricorrenti alla rifusione a favore del Comune controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare le ricorrenti, in solido tra loro, tenute al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 13/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME