Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2527 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2470/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE);
-Ricorrente-
Contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), entrambi rappresentati e difesi, dall’AVV_NOTAIO;
-Controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, n. 799/2022, depositata il 16.6.2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano gli avvisi di accertamento n. 474 e n. 475 del 28.12.2018, emessi dal Comune di Zevio e notificati il 29.12.2017 per il recupero dell’imposta Imu dovuta dai contribuenti per l’anno 2012, lamentando la violazione degli artt. 2 e 9 del D. Lgs. n. 504/1992 e 58 D. Lgs. n. 446/1997, e deducendo l’applicabilità nei loro confronti, quali coltivatori diretti iscritti alla gestione RAGIONE_SOCIALE ed esercenti in via esclusiva attività agricola, del regime agevolato.
Con sentenza n. 53 depositata il 15.6.2020, la Commissione tributaria provinciale di Verona rigettava il ricorso, rilevando come non risultassero provati lo svolgimento di attività agricola sui terreni oggetto degli avvisi di accertamento ed il fatto che tale attività costituisse l’esclusiva fonte di reddito dei ricorrenti.
Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti, con atto notificato all’indirizzo PEC del Comune e non presso il difensore domiciliatario nel giudizio di primo grado, e ribadivano il loro diritto, in quanto coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, a fruire dell’agevolazione prevista anche se entrambi pensionati. Lamentavano la violazione degli artt. 13 D.L. n. 201/11, 9 D.lgs. 504/92 e 58 co. 2 D.lgs. 446/97, per avere la Commissione tributaria provinciale ritenuto non raggiunta la prova relativa al carattere principale dell’attività agricola rispetto ad altre fonti di reddito, considerando irrilevanti i redditi da pensione. Osservavano la necessità di verificare il requisito della prevalenza in rapporto al volume di affari anziché ai complessivi redditi di periodo.
In data 21.9.2021, i contribuenti proponevano un secondo atto di appello, notificandolo al Comune di Zevio presso il procuratore domiciliatario costituito nel giudizio di primo grado.
Costituitosi in giudizio, il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del gravame, siccome notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Deduceva inoltre che i
contribuenti non avevano censurato le statuizioni della Commissione tributaria regionale, sia con riferimento al rilevato omesso assolvimento dell’obbligo dichiarativo sia con riguardo al profilo della utilizzazione diretta dei fondi.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione distaccata di Verona, respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame, accoglieva l’appello con sentenza n. 799/2022, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’invocata agevolazione fiscale.
Ricorre il Comune di Zevio avverso la citata sentenza formulando tre motivi.
I contribuenti resistono con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato ‘1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 327, comma I, c.p.c. nonché dell’art. 51 D. Lgs. n. 546/1992 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’, il Comune ricorrente censura la sentenza per non avere la Commissione tributaria regionale ritenuto l’appello notificato oltre il termine fissato dall’art. 325 c.p.c., rigettando l’eccezione di inammissibilità formulata dall’ente nel costituirsi in giudizio dopo la notificazione presso il domicilio del procuratore.
1.1. La censura è destituita di fondamento.
1.2. Nel caso di specie è indubbio, per averlo accertato la stessa Commissione tributaria regionale, che l’appello è stato notificato a mezzo PEC al Comune di Zevio in data 8 gennaio 2021, entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 d. lgs. n. 546/1992.
1.3. Deve, allora, trovare applicazione il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 25473/2016; Cass. n. 34450 del 2022; Cass. n. 33279/2023), secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo
procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. 1156/2008 e 2707/2014).
1.4. Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha considerato e valorizzato la notifica dell’appello alla parte personalmente, alla quale hanno fatto seguito la notificazione presso il difensore domiciliatario e la regolare costituzione in giudizio dell’Ente, che ha sanato con effetti ex tunc la invalidità della effettuata (prima) notificazione.
Con il secondo motivo, rubricato ‘Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., con riferimento alla questione del requisito dichiarativo (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)’, il Comune ricorrente censura la sentenza per non avere la Commissione tributaria regionale rilevato la formazione del giudicato interno per la omessa specifica impugnazione del capo della sentenza riferito al mancato assolvimento dell’obbligo dichiarativo da parte dei contribuenti.
2.1. Il motivo è infondato.
Va richiamato il principio per cui, in caso di appello, « … la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a
formare un capo unico della decisione» (così Cass. 40276/ 2021; e v. pure Cass. 20951/ 2022 e Cass. 27246/ 2024).
Come emerge dallo stesso passo della sentenza di primo grado riportato dal Comune ricorrente, quello della mancata presentazione della dichiarazione da parte dei contribuenti era un argomento dedotto dal Comune nella memoria difensiva, richiamato in premessa nella decisione, e non costituiva un’autonoma ratio decidendi della sentenza, da censurare specificamente.
Con il terzo motivo, rubricato ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 12 ter, del d.l. n. 201/11 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)’, il Comune deduce l’erroneità della sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto spettante l’agevolazione nonostante la mancata presentazione della dichiarazione IMU relativa ai terreni edificabili.
La censura, che pur presenta profili di inammissibilità, è destituita di fondamento.
Il giudizio d’appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione specificamente dedotta con il motivo in esame.
È noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (tra le più recenti, Cass. 24/01/2019, n. 2038).
Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto il ricorrente, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento dei fatti e delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
La censura è infine destituita di fondamento in quanto, in assenza di variazioni non vi era obbligo di dichiarazione ai fini IMU, ai sensi dell’art. 13, comma 12- ter, D.L. n. 201 del 2011.
4. Con il quarto motivo rubricato ‘Nullità della sentenza dell’art. 53 D. Lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 112 e 100 c.p.c., con riferimento alla questione relativa alla conduzione diretta (in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.)’, il ricorrente deduce il vizio di extrapetizione della sentenza, che avrebbe trascurato di rilevare la mancata impugnazione del capo della decisione di primo grado riferito alla carenza del requisito dell’utilizzazione diretta del fondo.
Il motivo è infondato.
I contribuenti, nel richiedere l’integrale riforma della sentenza di primo grado, hanno impugnato anche le statuizioni riferite al requisito della utilizzazione diretta dei terreni agricoli. Tanto emerge con chiarezza dalla riproduzione, in ricorso, delle censure alla sentenza appellata, volte specificamente ad affermare la sussistenza del predetto requisito, alla luce della documentazione allegata.
In ogni caso, occorre ricordare che, sul tema dell’applicazione dell’agevolazione IMU per i terreni agricoli dei quali sia proprietario o possessore un coltivatore diretto titolare, questa Corte ha avuto modo di esprimersi con varie pronunzie (v. Cass., Sez. Trib., 12 maggio 2023, n. 13131; Cass, Sez. Trib., 23 giugno 2023, n. 18083 e Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18181), le quali hanno ricostruito i nuovi e diversi principi (rispetto al regime ICI) desumibili dalla disciplina dell’IMU di cui al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dai successivi interventi normativi (tra cui, per quel che più interessa, l’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104 e l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), precisando che:
-«In tema di terreni agricoli la disciplina IMU richiama testualmente le definizioni di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (ndr. in tema di ICI), ma non anche l’art. 9, né tanto meno l’art. 58 del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto precisa che i soggetti richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992, sono individuati, non più in riferimento all’art. 9, comma 1, bensì ‘nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola’»;
«Ne consegue che, ai fini della qualificazione dei terreni come non edificabili, restano immutati rispetto all’ICI i requisiti oggettivi, quali la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura ed all’allevamento di animali, e quindi la presenza di situazioni avente carattere oggettivo incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell’area, mentre si modificano i requisiti soggettivi, risultando richiesta la qualifica di coltivatore diretto o IAP desumibile dall’iscrizione nella previdenza agricola, nel senso che hanno diritto alle agevolazioni i soli coltivatori diretti o IAP che ne hanno le caratteristiche ai fini previdenziali »;
«Posto che nell’ordinamento manca una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento di cui al comma 2 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi»;
-« l’art. 78 -bis, comma 3, del d.l. n. 104 del 2020, nell’interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati, richiede soltanto che gli stessi continuino a svolgere attività in agricoltura con modalità idonee a mantenere l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola; analogamente l’art. 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile retroattivamente ai sensi del comma 1 del citato art. 8-bis, richiede solo che i coadiutori continuino a partecipare attivamente all’impresa del familiare con le modalità dell’abitualità e della prevalenza che costituiscono il presupposto dell’iscrizione»;
«A seguito di tali interventi normativi, chiaramente ispirati dalla volontà del legislatore di sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, per accedere alle agevolazioni IMU previste per i terreni agricoli è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga
l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi» (così Cass., Sez. T., 12 maggio 2023, n. 13131, ai cui più ampi contenuti si rinvia);
-« la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce ex lege, oltre alla conduzione dei terreni, l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali» (così Cass., Sez. T., 26 giugno 2023, n. 18181, resa tra le stesse parti, e Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), essendo venuta « meno la necessità altresì della prevalenza del reddito agrario sui redditi provenienti da altre fonti » (così Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083), come desumibile oltre che dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 78 -bis della legge 14 agosto 2020, n. 104, dagli artt. 13, comma 2 e comma 8-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che ha previsto l’esenzione dall’imposta per i terreno agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato d.lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione (cfr. Cass., Sez. T, 23 giugno 2023, n. 18083);
-«In sintesi, l’iscrizione previdenziale già presuppone (per il coltivatore diretto, e ausiliari), sia pure con presunzione iuris tantum (come tale suscettibile di prova contraria), lo svolgimento di una diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o un diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l’interessato si dedichi a tali incombenti in modo esclusivo, o anche solo prevalente (nel senso che l’attività deve impegnare il coltivatore per il maggior periodo di tempo nell’anno e
costituire per esso la maggior fonte di reddito)» (così, Cass., Sez. T., 23 giugno 2023, n. 18083).
Alla luce di quanto precede, dunque, le novità della disciplina IMU, ai fini della concessione del beneficio in esame e sino all’introduzione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta previsto dall’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, risiedono nel fatto che il godimento del beneficio postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti circa l’attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo (v. Cass., n. 30456 del 26/11/2024; Cass., n. 13131 del 12/5/2023).
5. Con il quinto motivo rubricato ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2 n. 4 e dell’art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c.)’, il ricorrente censura l’omessa motivazione in ordine agli elementi di prova valorizzati al fine di considerare provato il requisito della conduzione diretta dei fondi. Il Comune si duole quindi dell’apparente motivazione della pronunzia, dalla quale non si coglie il percorso logico argomentativo della decisione di accoglimento.
La censura è infondata.
5.1. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicare
su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato ‘iuxta alligata et probata’. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recano una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volte affermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da ‘error in procedendo quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni
contro
llo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22/06/2012, n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
5.2. Nel caso di specie, si legge nella motivazione della sentenza impugnata che i contribuenti hanno dimostrato di essere iscritti alla gestione RAGIONE_SOCIALE in qualità di coltivatori diretti e di condurre direttamente l’attività in qualità di imprenditori agricoli. I giudici del gravame hanno affermato che la circostanza che i contribuenti siano pensionati non implica, di per sé, l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione in discorso, in primo luogo perché le disposizioni di legge impongono soltanto che l’attività agricola rivesta carattere principale ma non esclusivo, e in secondo luogo perché i contribuenti, ancorché pensionati, risultano comunque gravati dal versamento dei contributi previdenziali. La sentenza ha fatto riferimento, a riprova della maggior rilevanza, anche sul piano reddituale, dell’attività agricola svolta, alle dichiarazioni dei redditi dal 2014 al 2017, che dimostravano la preponderanza dei fatturati ricavati dall’attività agricola svolta da entrambi i contribuenti.
Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali la Commissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputare sussistente il diritto all’invocata agevolazione IMU, così da ritenere che la motivazione della sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il Comune di Zevio al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nella misura di Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 . Il Presidente NOME COGNOME