Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28478 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18071/2021 R.G. proposto da :
COMUNE CIAMPINO, con l’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
NOME COGNOME, con l ‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, in ROMA n. 4282/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – con la sentenza n. 6786/2019 depositata il 14 maggio 2019 – ha accolto il ricorso presentato da NOME COGNOME in relazione all’ avviso di accertamento per l’ IMU anno 2012, in relazione a quattro immobili siti in Ciampino INDIRIZZO, qualificati fin dall’acquisto come abitazione principale e pertinenze per l’ampliamento dell’abitazione
principale contigua (sita in INDIRIZZO), con il quale era stato contestato l’omesso pagamento del tributo, per un importo pari ad euro 296,00, oltre sanzioni (euro 88,80), interessi (euro 40,36) e spese di notìfica (euro 8,75).
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Ciampino ha interposto appello, che è stato rigettato.
La CTR ha difatti ritenuto spettante l’agevolazione ( ex art. 13 di. 201/2011) per l’abitazione principale, in quanto l’acquisto degli immobili in contestazione era stato effettuato in funzione dell’annessione, all’abitazione principale, non avente caratteristiche di lusso, nella quale risiede ed ha il domicilio abituale l’intero nucleo familiare, considerando il dato dell’unificazione catastale non attuata, rispetto all’agevolazione IMU un dato meramente formale, dal quale può pertanto prescindersi, riconoscendo dunque valenza dirimente all’effettivo utilizzo del bene.
Il comune ha formulato ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Ciampino ha depositato memoria.
La contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022.
Con ordinanza interlocutoria del 15/09/2002 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
Il comune ha depositato nuova memoria in data 3 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In primo luogo, deve evidenziarsi che la contribuente ha depositato memoria in data 2 agosto 2022, come tale inammissibile, a fronte di ricorso notificato il 23 giugno 2021, in relazione al quale la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere effettuata entro il termine perentorio di quaranta giorni, ex art. 370 c.p.c.
Con l’unico motivo del ricorso il Comune di Ciampino deduce violazione e falsa applicazione del l’ art. 13 comma 2, DL. 201/2011 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per essere stata riconosciuta l’esenzione malgrado l’immobile non risulti accatastato come unica unità immobiliare per cui, in mancanza di presentazione di dichiarazione DOCFA al fine di dichiarare la fusione dei cespiti avvenuta solo in data 11.4.2018- gli immobili risultavano accatastati separatamente, senza le risultanze catastali alcun collegamento fra loro, con conseguente inapplicabilità della norma agevolativa, di stretta interpretazione.
Secondo il Comune, la sentenza impugnata è illegittima perché ha riconosciuto l’agevolazione IMU ad unità immobiliari contigue di proprietà della signora COGNOME, sebbene queste fossero catastalmente distinte e non ancora fuse in un’unica unità al momento dell’annualità d’imposta 2012, mentre la normativa richiede che l’immobile risulti iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare per poter beneficiare dell’esenzione IMU, e atteso che nel caso specifico la fusione catastale è avvenuta solo nell’apri le 2018.
Non essendo intervenuta alcuna comunicazione formale (DOCFA) all’Agenzia del Territorio prima di quella data, non poteva essere riconosciuto il trattamento agevolato per gli anni precedenti. Il Comune ribadisce invece che i dati catastali sono elementi essenziali per l’attività di controllo e accertamento fiscale e dunque il dato catastale non è una mera formalità, come argomentato dalla CTR. Ciò anche in considerazione del fatto che la disciplina dell’IMU si differenzia in modo significativo da quella dell ‘ICI, e che le agevolazioni fiscali debbano essere interpretate in modo restrittivo.
Questa Corte si è già pronunciata sul tema, affermando in fattispecie in cui si poneva il medesimo problema, che ‘in tema di IMU, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale, in virtù del chiaro
tenore letterale dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (ai sensi del quale per «abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare …..») e non può e ssere estesa, in considerazione della natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione ad ulteriori unità immobiliari contigue, di fatto unificate ed utilizzate anche esse come abitazione principale’ (Cass. 02/08/2024, n. 21914).
La CTR ha indi errato nel ritenere che la situazione di fatto di unificazione degli immobili fosse rilevante ai fini dell’esonero dal pagamento della imposta immobiliare. Né può valere a tal fine, ovviamente, la successiva modifica catastale, che assume invece rilevanza a partire dalla data della variazione stessa.
Il motivo va conseguentemente accolto.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art.384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario
In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di giudizio, atteso il maturare dell’orientamento in corso di causa .
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Compensa le spese d ell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME