Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22999 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18340/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) –EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3092/2020 depositata il 21/12/2020,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 e, previa riconvocazione, del 24/07/2024, dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
COGNOME NOME ha impugnato gli avvisi di accertamento i.mu. 2014, 2015, 2016, adottati dal RAGIONE_SOCIALE Milano, relativamente ad un immobile ubicato in Milano, INDIRIZZO terzo piano, invocando l’esenzione per l’abitazione principale.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello. Secondo l’accertamento dei giudici di merito, il contribuente non ha dimostrato che l’immobile in esame, sito a INDIRIZZO, INDIRIZZO, terzo piano, costituisse la residenza anagrafica e dimora abituale del medesimo e del suo nucleo familiare, risultando, al contrario, il ricorrente abitare con il padre e la madre nello stesso fabbricato, ma in altro immobile sito sempre a Milano, INDIRIZZO, quinto piano.
Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
4.Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso, deducendo l ‘inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
5.Risulta depositata una proposta di definizione ex art. 380-bis cod.proc.civ., ma il ricorrente ha ritualmente chiesto decidersi la causa.
6.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il controricorrente non ha preso posizione in ordine all’improcedibilità del ricorso.
6.La causa è stata trattata e decisa all’esito delle adunanze camerali del 26 giugno 2024 e del 24 luglio 2024.
CONSIDERATO
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 13, comma 2, d.l. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, atteso
ha la sua residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile in esame, come risulta dalla documentazione in atti (atto di acquisto; utenze, cambio di residenza; etc.) e che, pertanto, sussistono tutti i presupposti dell’esenzione invocata. Ha anche chiesto di cassare la sentenza impugnata alla luce della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2980 del 15 dicembre 2020 (adottata e passata in giudicato successivamente al giudizio di appello), che ha accertato la sua residenza e dimora abituale, unitamente al suo nucleo familiare, nell’immobile in esame ed il conseguente diritto all’esenzione i.mu. per l’annualità 2013.
2.Nella proposta di definizione accelerata si legge che «il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 1), c.p.c. nonché ai sensi dell’art. 369, comma 3, cod.proc.civ.», in quanto «all’atto del deposito del ricorso in via telematica .. il ricorrente non ha depositato né copia della sentenza impugnata, né la richiesta di cui all’art. 369, comma 3, cod.proc.civ. debitamente vistata» ed in quanto «tale mancanza non può essere ritenuta sanata neppure dalla presentazione, da parte della parte intimata, di controricorso, non avendo neppure quest’ultima depositato copia della sentenza oggetto di gravame».
3.Il ricorrente, unitamente all’istanza di decisione, ha depositato copia della schermata della consolle avvocato da cui si evincono la data e l’ora dell’iscrizione a ruolo del presente procedimento, con indicazione di tutti gli allegati (vedi allegato 01), tra cui anche la copia autentica della sentenza impugnata e l’istanza ex art. 369 cod.proc.civ. (da tale schermata risulta un primo esito negativo in data 8 luglio 2021, in attesa dei controlli di cancelleria, ed un secondo esito positivo in data 14 luglio 2021, che attesta l’avvenuta accettazione del deposito).
La copia autentica del provvedimento impugnato è stata rinvenuta, sin da subito, nella cartella della notificazione del ricorso per cassazione. Successivamente ad un intervenuto degli uffici tecnici
di questa Corte, sono stati rinvenuti nel fascicolo telematico tutti i documenti prodotti, sin dal momento dell’iscrizione a ruolo del ricorso, ivi compresa l’istanza ex art. 369 cdoc.proc.civ.: documenti originariamente non visibili nel fascicolo telematico né da parte dei consiglieri né da parte del personale di cancelleria per problemi relativi al sistemo informatico.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso è procedibile alla luce dei controlli effettuati dal collegio, quale giudice del fatto processuale.
4.Il ricorso è, però, infondato.
Il motivo formulato è inammissibile, in quanto, pur denunciando una violazione di legge, concerne l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno negato l’esenzione invocata non in base ad una erronea interpretazione o applicazione della legge (in particolare della nozione di residenza anagrafica o dimora abituale), ma piuttosto in base alla valutazione compiuta del materiale probatorio (puntualmente indicato nella sentenza e, quindi, oggetto di esame). Più precisamente, in base alla valutazione delle prove, h anno escluso che l’immobile in esame abbia integrato, per le annualità 2014, 2015, 2016, la residenza anagrafica e la dimora abituale del ricorrente, ritenendo prevalente gli indizi contrari derivanti dall’omessa denuncia dello stesso ai fini del tributo sui rifiuti rispetto a quelli favorevoli desumibili dall’atto di acquisto e dall’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente.
Va, peraltro, sottolineato che la censura non può essere ricondotta nell’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., visto che ci si trova in presenza di una doppia conforme.
Né la sentenza impugnata può essere cassata in virtù della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2980 del 15 dicembre 2020, di cui si è allegato il passaggio in giudicato. Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad
una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (tra le tante Cass., Sez. 5, 10 ottobre 2019, n. 25516). Da tale premessa deriva che non possono ritenersi coperti da giudicato esterno gli accertamenti di fatti, quali la residenza anagrafica e la dimora abituale, che non hanno carattere permanente, potendo modificarsi nel corso anche dello stesso periodo di imposta.
5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per l’applicazione degli art.389 -bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, cod.proc.civ., visto che la decisione non è conforme alla proposta di definizione.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024 e 24/07/2024.