Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7235/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) , elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 18 ottobre 2022, n. 6807/18/2022;
ICI IMU ACCERTAMENTO ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSA RESIDENZA DEI CONIUGI
Rep.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 18 ottobre 2022, n. 6807/18/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per parziale versamento del l’I MU relativa a ll’anno 201 7 con riguardo alla proprietà di sei immobili ubicati in RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE l ’11 gennaio 2022, n. 416/13/2022, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario -nel senso di: a. escludere la coesistenza di due abitazioni principali per ciascun coniuge, sia nell’ambito del medesimo Comune , che n ell’ambito di Comuni diversi, dal momento che la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la dimora abituale del possessore con il suo nucleo familiare; b. escludere il riconoscimento del l’esenzione per l’abitazione principale in r elazione all’immobile ove la contribuente non aveva fissato la residenza anagrafica, essendo irrilevante che il coniuge avesse fissato ivi la residenza anagrafica e la dimora abituale; c. escludere i l riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale in relazione ad un immobile, prescindendo dal concorso della residenza anagrafica e della dimora abituale nel medesimo;
il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’impugnato avviso di accertamento fosse munito di adeguata motivazione;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che la contribuente potesse beneficiare dell’esenzione da IMU per l’abitazione principale in relazione all”immobile ubicato in INDIRIZZO, ove la stessa non aveva fissato la residenza anagrafica;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia « violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti » , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul « diniego da parte del giudice di prima istanza dell’esenzione da IMU per l’immobile in categoria B/7 ‘Cappelle ed oratori non destinati all’ esercizio pubblico del culto’ normativamente prevista », con r iguardo all’immobile destinato a cappella privata, per il quale la contribuente aveva invocato l’esenzione per la destinazione al culto, ai sensi degli artt. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 7, comma 1, lett. d, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato;
2.1 invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501).
2.2 nel caso di specie, in mancanza di trascrizione dell’impugnato avviso di accertamento nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto impositivo rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo; 2.3 in ogni caso, la censura deve essere disattesa, alla luce dell’accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: « (…) l’avviso impugnato dalla contribuente allega,
seppure in forma sintetica, tutti gli elementi di fatto per comprendere la pretesa tributaria elencando le unità immobiliari e descrivendole analiticamente; dalla lettura dell’atto è agevole comprendere che l’esenzione per ‘l’abitazione principale’ è stata applicata dal Comune all’unità immobiliare indicata sub 6 ovvero l’appartamento di INDIRIZZO »; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’ an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), nonché la specifica indicazione del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e 1570);
3. il secondo motivo è infondato;
3.1 la decisione del ricorso esige un ‘ attenta analisi della disciplina dettata in materia di IMU per l’ abitazione principale; 3.2 in sede di istituzione, l’art. 8, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (‘ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale’ ), ha previsto che: « L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 »;
3.3 c ome è evidente, il riferimento al ‘ nucleo familiare ‘ non era presente nell’originaria disciplina dell’IMU, che subordinava il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a ques ti veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato; ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile;
3.4 i l riferimento al ‘ nucleo familiare ‘ nemmeno figurava nella successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (‘ Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ‘), conver tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tenore del quale: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo »;
3.5 l ‘agevolazione consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all’art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) -era riconosciuta, anche in questo caso, per l’immobile nel quale « il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente »; pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale ;
3.6 s oltanto con l’art. 4, comma 5, lett. a, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (‘ Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento RAGIONE_SOCIALE procedure di accertamento ‘), conver tito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell’IMU, è stata modificata la definizione di ‘ abitazione principale ‘, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l’immobile destinatario dell’agevolazione ; s egnatamente, l’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato così modificato e integrato: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo »;
3.7 tale disciplina è stata poi confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (‘ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014 ‘), che ha reintrodotto la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l’art. 13, comma 7, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: « L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. I Comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente RAGIONE_SOCIALE Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonché dal personale del RAGIONE_SOCIALE, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica »;
3.8 a ncora, sia pure con la preventiva abrogazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tale regolamentazione è stata ribadita nell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (‘ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ‘) , all’interno della disciplina della cosiddetta ‘ nuova IMU ‘, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendo che « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo »;
3.9 secondo la circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 18 maggio 2012, n. 3/DF, in relazione alla diversa ubicazione della residenza anagrafica dei coniugi, « il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative » (par. 6), con riferimento all’interpretazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di IMU (in vigore dall’anno 2012); p er cui, l’amministrazione finanziaria ha ammesso che il beneficio possa essere riconosciuto per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora;
3.10 tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto la prevalenza del testo normativo sulla circolare ministeriale, nel senso di escludere il beneficio per entrambe le abitazioni dei coniugi; così, si è affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, comma 2, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Cass., Sez. 6^-5, 19 febbraio 2020, n. 4166; Cass., Sez. 6^-5, 1 febbraio 2021, n. 2194; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15316; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 5^, 13 gennaio 2023, n. 990);
3.11 dalla lettura RAGIONE_SOCIALE norme riformulate emerge, innanzitutto, che l’abitazione principale deve essere costituita
da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto , non rilevando l’eventuale unificazione di fatto ; in tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita; pertanto, il contribuente può scegliere quale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e RAGIONE_SOCIALE riduzioni IMU per questa previste; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale, con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati; il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una unità immobiliare, a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario; l’altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; in altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell’abitazione principale e RAGIONE_SOCIALE sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine alle problematiche applicative che sulla questione avevano interessato l’ICI (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2024, n. 4530);
3.12 non risulta, invece, espressamente disciplinato il caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati in differenti Comuni;
3.13 invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della ” abitazione principale ” del suo nucleo familiare; ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, che è quella di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale; la nozione di abitazione principale postula, pertanto, l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune che nell’ambito di Comuni diversi (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199);
3.14 tale fattispecie non va confusa con quella, del tutto differente, in cui, invece, vi sia stata la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto; pertanto occorre distinguere l’ipotesi in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, da quella in cui risulti accertato che il
trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto ” per la frattura del rapporto di convivenza “, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, RAGIONE_SOCIALE persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale (per la differenziazione di tali ipotesi: Cass., Sez. 6^-5, 17 maggio 2018, n. 12050);
3.15 nella prima ipotesi, infatti, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della ” abitazione principale ” del suo nucleo familiare; ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale; nella seconda ipotesi, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedasi: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15439);
3.16 in questo caso, non si tratta di ricorrere ad una interpretazione estensiva, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, prima parte, dell’art. 12 disp. att. cod. civ., della previsione introdotta dall’art. 4, comma 5, del d.l. 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo cui le agevolazioni per l’abitazione principale « in relazione al nucleo familiare » si applicano per un solo immobile, ma di applicare i principi generali in precedenza enunciati;
3.17 invero, non si può escludere che i due coniugi, ad esempio per motivi di lavoro, fissino in due differenti, e magari distanti, comuni la loro residenza e la loro dimora abituale. In siffatta evenienza dovrà accertarsi in quale di questi immobili si realizzi l’abitazione ‘ principale ‘ del nucleo familiare, riconoscendo l’esenzione solo allo stesso; non vanno, infatti, confusi i due concetti di ” dimora abituale ” e di ” abitazione principale ” (da individuarsi sulla base della coabitazione dei coniugi e della di loro famiglia), tenendo altresì presente che quest’ultimo sottintende una preponderanza della destinazione rispetto ad altre, pur possibili, soluzioni abitative; ciò alla luce della regola di esperienza per cui per ogni nucleo familiare non può esservi che una sola abitazione principale; il concetto di ” abitazione principale ” resta quello consolidatosi all’esito dell’elaborazione giurisprudenziale (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2001, n. 6012), secondo cui per residenza della famiglia deve intendersi il luogo (in relazione al quale, in particolare, deve realizzarsi, con gli adattamenti resi necessari dalle esigenze lavorative di ciascun coniuga, l’obbligo di convivenza posto dall’art. 143 cod. civ.) di ubicazione della casa coniugale, perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia; ovviamente, va ribadito che un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel
ricorrente e, invece, difetti nei familiari (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14389; Cass., Sez. 6 ^-5, 21 giugno 2017, n. 15444);
3.18 in definitiva, l’abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato: 1) la residenza (accertabile tramite i registri dell’anagrafe); 2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la maggior parte dell’anno).
3.19 la lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell’uguaglianza e della capacità contributiva; qualora, invece, i coniugi non legalmente separati abbiano fissato la propria residenza anagrafica presso immobili localizzati in due Comuni diversi, a voler seguire un’impostazione eccessivamente rigoristica, nessuno dei due potrebbe fruire dell’esenzione da IMU prevista per l’abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17408; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 893; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2022, n. 1199);
3.20 in reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto a negare ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell’immobile, il legislatore è intervenuto c on l’art. 5 -decies , comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (‘ Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili ‘), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha così riformulato il testo d ell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: « b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna RAGIONE_SOCIALE categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso ab itativo »;
3.21 l a relazione illustrativa all’emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l’intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione;
3.22 tale disciplina è stata recentemente sottoposta a giudizio incidentale di legittimità costituzionale;
3.23 anzitutto, la Corte Costituzionale è stata investita RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 3, 16, 29 e 53 Cost.;
3.24 tuttavia, dopo aver preliminarmente rilevato: « che le questioni vengono prospettate nel presupposto interpretativo che «entrambe le norme secondo il ‘diritto vivente’, escludono la riduzione/esenzione dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili
situati in diversi territori comunali», salva la prova della separazione legale o divorzio »; « che il giudice a quo non deve fare applicazione dell’art. 13, comma 2, del medesimo d.l. n. 201 del 2011, come convertito, recante la disciplina dell’esenzione dell’abitazione principale dall’IMU »; « che, tuttavia, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, perché formulata in modo oscuro e contraddittorio, con conseguenti ripercussioni in termini di ambiguità del petitum», il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato la manifesta inammissibilità RAGIONE_SOCIALE predette questioni (Corte Cost., ord., 28 aprile 2022, n. 107);
3.25 al contempo, dopo essere stato investito RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui non prevede l’esenzione qualora « uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un’immobile ubicato in altro Comune », per violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., la Corte Costituzionale ha sospeso il giudizio ed ha sollevato d’ufficio dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53 Cost., « nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza
anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare » (Corte Cost., ord., 12 aprile 2022, n. 94).
3.26 a ll’esito, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 , comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: «er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente », anziché disporre: « er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente »; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costit uzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come m odificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, lett. b, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente », anziché disporre: « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e
risiede anagraficamente »; ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; ha dichiarato , in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett . b, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come successivamente modificato dall’art. 5 -decies , comma 1, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215; ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lett. b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209);
3.27 prendendo atto di tale intervento manipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^-5, 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-5, 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-5, 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301) ha ritenuto sufficiente che nell’ immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. ‘ seconda casa ‘ , poiché in quest’ultima ipotesi non spetterebbe l’esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c od. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i
coniugi dall’art. 143 c od. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’ affectio coniugalis , di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla ‘ residenza familiare ‘ dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla ‘ residenza comune ‘ degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata;
3.28 pertanto, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha ripristinato il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale RAGIONE_SOCIALE persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l’esigenza, in forza RAGIONE_SOCIALE necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’ indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell ‘ esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi;
3.29 nella specie, pertanto, l’esenzione per l’abitazione principale era stata correttamente riconosciuta dall’ente impositore in relazione al solo immobile ubicato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, ove la contribuente aveva fissato la residenza anagrafica, non essendo ammissibile l’opzione di beneficiarne in relazione a ll’immobile ubicato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO in comunione col coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica;
3.30 ne consegue che, pur dovendo correggersene la motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ., in
conformità ai principi enunciati in precedenza, nella parte in cui si afferma che: « In tema di IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, convertito con modifiche dalla l. n. 214 del 2011, come novellato dall’art. 4, comma 5, del DL n. 16 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 44 del 2012, la nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, sicché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune che in Comuni diversi », la sentenza impugnata – con la motivazione (emendata dall’ormai inattuale riferimento al ‘ nucleo familiare ‘) che: « In tema di IMU, l’esenzione prevista per la casa principale dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011 richiede non soltanto che il possessore (…) dimori(no) stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risieda(no) anagraficamente (…). In altri termini, la contribuente e odierna appellante non può scegliere tra le più unità di cui è proprietaria quella che deve fruire dell’esenzione perché, comunque, coordinando la prima e la seconda parte della disposizione normat iva per l’unità di cui intende ot tenere l’esenzione deve ricorrere sia il requisito della dimora abituale che quello della residenza anagrafica » – si è sostanzialmente attenuta ai principi enunciati, avendo ritenuto che l’esenzione non potesse competere, per scelta della contribuente, in relazione ad immobile comune al coniuge, che solo aveva fissato ivi la residenza anagrafica (e la dimora abituale);
il terzo motivo è inammissibile;
4.1 al di là dell’improprio richiamo all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione alla lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (per l’omessa pronunzia del giudice
di secondo grado sulla riproposta eccezione sulla « violazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011, e 7, D. Lgs. n. 504/1992, richiamati espressamente dall’ art. 13, commi 1 e 13, della norma IMU (D.L. n. 201/2011) », con riguardo all’esenzione per destinazione a culto in ordine all’immobile adibito a cappella privata, il mezzo è carente di autosufficienza;
4.2 secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano ” nuove ” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29522; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35135; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39869; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2022, n. 37753; Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2023, n. 29529; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2024, n. 2316);
4.3 nella specie, la ricorrente non ha riportato né trascritto, nel corpo del ricorso, il motivo di appello di cui si lamenta l’omessa pronuncia, essendosi limitata a denunciare che: « L’eccezione di specie veniva riproposta col ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, come è dato rilevare dal testo dell’impugnata sentenza n. 6807/2022, ne ha omesso completamente l’esame »
4.4 il collegio non ignora che un recente arresto di questa Corte ha mitigato il rigore della richiamata esegesi, affermando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come novellato dal l’art. 3, comma 2 7, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2023, n. 11325);
4.4 ad ogni buon conto, la ricorrente neppure ha assolto l’onere così attenuato, non avendo fornito alcuna indicazione circostanziata che consentisse l’individuazione della riproposta eccezione nell’ambito dell’atto d’appello ;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi l ‘in fondatezza e/ o l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 aprile 2024.