Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15794 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/06/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 16369/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
Comune di Castagneto Carducci;
-intimato – avverso la sentenza n. 208/10/19, depositata il 14 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionale della Toscana;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 208/10/19, depositata il 14 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di due avvisi di accertamento (nn. 262 e 263) emessi dal Comune di Castagneto Carducci in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011, e dietro disconoscimento dell’esenzione prevista per il possesso dell’abitazione principale;
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che, nella fattispecie, non era contestato che la residenza anagrafica, e la dimora abituale, della contribuente non coincidessero con quelle del proprio nucleo familiare e che, pertanto, non ricossero i presupposti fondanti la reclamata esenzione che diversamente, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, identificava l’abitazione principale in quella di dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed ha depositato memoria; il Comune di Castagneto Carducci non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
-il ricorso espone i seguenti motivi:
1.1 -col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di ricorso -riproposto quale motivo di appello -che involgeva la violazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, e, dunque, l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione, in quanto agli atti impositivi non risultava allegata la documentazione che (ivi richiamata) l’Ente
impositore aveva posto a fondamento della rilevata insussistenza della dimora abituale presso l’unità immobiliare oggetto di tassazione;
1.2 -il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ripropone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., questa volta la ricorrente censurando l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di nullità della sanzione applicata (di infedele dichiarazione), eccezione svolta sugli assunti che: a) – nella fattispecie non era stata presentata alcuna dichiarazione; b) – lo stesso obbligo dichiarativo era stato soppresso a decorrere dal periodo di imposta 2008 (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248 ), e tanto che l’Ente impositore aveva autonomamente accertato tutti i dati (catastali) che integravano (in tesi) il presupposto impositivo; c) – la sanzione doveva ritenersi non dovuta per il legittimo affidamento riposto dal contribuente nei confronti dell’azione amministrativa, atteso che l’Ente aveva notificato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 «riconoscendo implicitamente e d espressamente per l’anno 2010 e per l’anno 2011 l’esenzione dal pagamento dell’ICI» per l’u nità immobiliare destinata ad abitazione principale; – d) la sanzione applicata era stata giustificata nei termini di un trattamento di miglior favore per la contribuente -in quanto sanzione suscettibile di definizione ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 14, comma 4, – con ciò, però, in violazione del principio di legalità alla cui stregua non può ritenersi applicabile una sanzione diversa da quella prevista ex lege (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3);
1.3 -il terzo motivo, formulato sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva disciplinato le spese
processuali del primo grado di giudizio secondo soccombenza, liquidandole in € 200,00, quando controparte non aveva impugnato la statuizione di prime cure che ne aveva disposto la compensazione tra le parti;
1.4 -il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. assumendo la ricorrente che il giudice del gravame -nel rilevare che, ai fini dell’esenzione, l’abitazione principale doveva identificarsi con quella di dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari -aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale si era dedotto -sulla stessa scia della giurisprudenza di legittimità -che detta dissociazione di dimore abituali conseguiva dalla frattura del rapporto coniugale, così che essa esponente aveva costituito un nucleo familiare distinto da quello del coniuge come comprovato dalla prodotta documentazione (relativa non solo al luogo di fissazione della dimora abituale ma anche agli accordi intercorsi tra coniugi in punto di contributi al rispettivo mantenimento nonché a quello del figlio);
2. -in via pregiudiziale va rilevato che è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte la questione interpretativa che involge le sopra citate disposizioni (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, in relazione al d.l. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, commi 1 e 2, conv. in l. legge 24 luglio 2008 n. 126) e, dunque, la riferibilità del diritto all’esenzione alla dimora abituale (intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica) del coniuge separato di fatto, seppur in altro luogo stabilita la dimora abituale dei «suoi familiari» (Cass., 27 febbraio 2023, n. 5878, punti 3.11 e ss.; Cass., 27 febbraio 2023, n. 5870, punti 10 e ss.);
è, pertanto, opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte in relazione a questione interpretativa che rileva anche ai fini della definizione del proposto ricorso.
P.Q.M.
La Corte, dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte sulla questione interpretativa posta da Cass., 27 febbraio 2023, nn. 5878 e 5870.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024.