Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32562 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15161/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Veneto, VENEZIA n. 686/2020 depositata il 18/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della concessionaria, con la conferma della decisione di primo grado (in tema di impugnazione avviso di pagamento imposta pubblicità 2016);
ricorre per cassazione il concessionario del Comune di Crocetta del Mondello (TV) con tre motivi di ricorso, integrati da memoria; 2. la contribuente RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato; nulla per le spese stante l’assenza di controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della decisione impugnata per assenza di motivazione o per motivazione apparente (violazione degli art. 132, secondo comma, cod. proc. civ. e 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Il motivo è infondato; la decisione impugnata, pur nella sua sinteticità, non può ritenersi con motivazione apparente o inesistente, in quanto richiama i dati della contesa e la motivazione del giudice di primo grado che condivide; inoltre, evidenzia l’assenza di prova delle dimensioni dell’insegna da parte della concessionaria.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta
circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno affermato di condividere le motivazioni del primo grado, e ritenuta non fornita la prova delle dimensioni dell’insegna sottoposta a tassazione.
Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza impugnata.
La motivazione della decisione di primo grado (riportata nel ricorso per cassazione) peraltro evidenzia chiaramente come, nel calcolo della superficie utile per la tassazione, non deve computarsi il supporto dell’insegna bifacciale , in tal modo determinando la superficie utile in 4,80 mq, 2,40 mq per ogni faccia dell’insegna. A questa motivazione si è espressamente richiamata la decisione oggi impugnata, facendola propria.
E’ pur vero che un semplice rinvio alla decisione di primo grado, priva delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla sentenza di primo grado, e senza un autonomo esame critico, comporta il vizio di motivazione, rilevante («In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione
del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione» Cass. Sez. 5, 11/04/2024, n. 9830, Rv. 670874 -01; vedi anche Cass. Sez. 3, 03/02/2021, n. 2397, Rv. 660394 -01 e Cass. Sez. 5, 06/07/2022, n. 21443, Rv. 665310 – 01).
Tuttavia, nel caso in giudizio il giudice di secondo grado richiama tutti i presupposti di fatto della controversia e in particolare le dimensioni dell’insegna al di sotto dei 5 mq; analizza le motivazioni dell’appello e li indica identici alla posizione d ella concessionaria nel giudizio di primo grado e allo stesso tempo criticamente aderisce alle motivazioni della decisione di primo grado, indicando, inoltre, l’assenza di prova a carico della concessionaria sulla superficie dell’insegna (ragionamento esat to o no -poi analizzato nel secondo motivo della ricorrente -, ma comprensibile e sufficiente sotto il profilo motivazionale).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , dell’art. 5 e 17, comma 1bis , d. lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (onere della prova).
Per la ricorrente l’onere della prova spettava alla contribuente trattandosi di una esenzione, art. 17, comma 1bis , d. lgs. n. 507 del 1993 , nel testo all’epoca vigente (che prevede l’esenzione dell’imposta per le insegne inferiori ai 5 mq che indicano la sede dell’azienda : «L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati»).
I giudici di merito evidenziano come non sia stata fornita la prova del superamento dei 5 mq da parte della concessionaria, ma nel contempo il giudice di primo grado, con accertamento in fatto, al quale si è criticamente richiamata la CTR, ha accertato che le misure sono state indicate dalla contribuente all’atto della richiesta al Comune in mq 4,80; inoltre con l’analisi diretta delle foto prodotte
evidenzia che nel computo non deve comprendersi la base di supporto ‘prim o perché non coperta dal marchio e dalla denominazione della ditta e secondo perché è tecnicamente separata dall’insegna pubblicitaria vera e propria e da ultimo, ma non meno rilevante, perché è difficilmente visibile’).
In tal modo ricostruite le decisioni di merito, deve ritenersi accertata un’insegna inferiore ai 5 mq , esente dall’imposta. L’errore nell’aver indicato onerata la concessionaria non è stato determinante in quanto prevale l’accertamento positivamente compiuto in fatto delle dimensioni inferiori ai 5 mq..
Infine, le decisioni di merito nell’indicare onerata la concessionaria della prova evidentemente si riferiscono alla prova del superamento dei 5 mq, e non alla prova delle dimensioni al di sotto dei 5 mq..
La prima è evidentemente onere della concessionaria, la seconda, ritenuta in fatto provata e accertata, onere della contribuente.
Con il terzo motivo di ricorso, strettamente collegato al secondo motivo, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 5, 7 e 17, comma 1bis , d. lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., insussistenza dei presupposti per l’esenzione per il superamento della superficie di 5 mq..
Per la ricorrente il ‘ totem ‘ di supporto dell’insegna deve essere ricompreso nella superficie utile alla tassazione, in quanto funzionalmente collegato al mezzo pubblicitario e non separato graficamente.
Si tratta di una evidente questione di fatto accertata dai giudici di merito per quanto riportato nell’analisi del secondo motivo , e non sindacabile in questa sede come violazione di legge. I giudici di merito hanno evidenziato come il supporto, per più motivi, non possa essere ricompreso nella superficie utile (‘prim o perché non coperta
dal marchio e dalla denominazione della ditta e secondo perché è tecnicamente separata dall’insegna pubblicitaria vera e propria e da ultimo, ma non meno rilevante, perché è difficilmente visibile’).
Il motivo, quindi, deve rigettarsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 27/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME