Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20804 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20804 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10109/2018 R.G. proposto da :
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 3931/2017 depositata il 03/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia che, riformando la sentenza della C.T.P di Milano, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo messo all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, per l’anno 2014
La C.T.R., richiamando preliminarmente l’art. 52 commi 1 e 2 del d. lgs. N. 446/97 che consentono agli enti locali di delegare la fase di accertamento e riscossione tributi a determinati soggetti terzi, ha dato atto che il Comune di Sesto ha affidato alla società RAGIONE_SOCIALE il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità con atto 11 aprile 2011, affermando la legittimazione esclusiva del concessionario con conseguente esclusione del Comune per espressa pattuizione tra le parti. In ordine alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE a mezzo di proprio funzionario, la C.T.R., seppur rilevandone la tardività, ne ha affermato la legittimità ai sensi dell’art. 12 d. lgs. 546 del 1992, come riformato dal d. lgs. 156 del 2015, entrato in vigore in corso di causa, ciò precludendo l’ordinanza ex art. 182 cod. proc. civ., con la quale il giudice di primo grado aveva invitato la società concessionaria a munirsi di difensore abilitato. Nel merito il giudice di appello ha ritenuto che le insegne collocate all’interno del centro commerciale, di dimensioni superiori alla soglia di esenzione prevista dall’art. 17 d. lgs. 507 del 1993 erano connotate da potere evocativo, non essendo questo escluso per l’essere il logo ed il nome sempre abbinati ad un’indicazione
rivolta alla clientela circa gli orari, i servizi disponibili o la loro localizzazione.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di ricorso.
Con il primo deduce, ex art. 360, comma 1 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 12 del d. lgs. 546 del 1992 e 182 cod. proc. civ., per omessa valutazione dell’assenza di abilitazione tecnica del funzionario del Concessionario RAGIONE_SOCIALE per inosservanza del provvedimento del giudice di primo grado e per violazione del principio tempus regit actum , per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. Ricorda che la C.T.P., sin dalla prima udienza, in data 5 maggio 2016, aveva rilevato l’irregolarità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE, non risultando il suo rappresentante abilitato alla difesa, emettendo ordinanza ex art. 182 cod. proc. civ. con cui invitava il concessionario a munirsi di difensore abilitato, munito di regolare mandato, entro l’udienza successiva. Rileva che il provvedimento è rimasto inadempiuto ciò comportando responsabilità penale ex art. 388 cod. pen.- e che, anche al di là della violazione dell’art. 182 cod. proc. civ., la decisione della C.T.R., che ha ritenuto legittima la costituzione a mezzo funzionario per l’entrata in vigore dell’art. 10 d. lgs. 156 del 2015, modificativo dell’art. 12 del d. lgs. 546 del 1992, nel corso del giudizio di primo grado- viola proprio la disposizione modificativa, con cui si prevede che restino applicabili le disposizioni previgenti sino all’adozione dei decreti attuativi. La norma applicabile, dunque, era quella dell’originario art. 12 del d. lgs. 546 del 1992, secondo la quale ‘Le parti diverse dall’Ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in
giudizio da un difensore abilitato’. Il giudizio, invero, è stato incardinato prima del 1^ gennaio 2016, data di vigenza delle modifiche apportate all’art. 12 del d. lgs. 546 del 1992. Lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha deciso di non sanzionare il comportamento del concessionario e sottolinea che la condotta del funzionario è penalmente rilavante in quanto abusivo esercizio della professione.
Con il secondo motivo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. pen. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 17 d. lgs. 507 del 1993, in relazione alla denegata esclusione dall’assoggettamento all’imposta dei pannelli posti all’interno del centro commerciale. Richiama la disciplina di cui all’art. 5 del d. lgs. 507 del 1993 e sostiene che nel caso di specie manca il presupposto di imposta, in assenza della natura pubblicitaria dei pannelli, contenenti informazioni per gli utenti non visibili dall’esterno (quali numero dei negozi ed orari di apertura al pubblico), ciò valendo anche per le vetrofanie, apposte per evitare incidenti ai clienti che potrebbero non avvedersi delle vetrate di ingresso. Rammenta che con la Risoluzione ministeriale n. 167 del 30 luglio 1997, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i pannelli recanti avvisi al pubblico sono esenti da imposta sulla pubblicità e che l’esposizione degli orari è prevista da norme regionali. Osserva che, in ogni caso, anche laddove si dovesse considerare sussistente il presupposto di imposta, i pannelli ricadrebbero nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 del d. lgs. 507 del 1993, essendo esposti all’interno del centro commerciale e contenendo informazioni di servizio.
Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente, per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., per difetto di chiarezza dele doglianze.
L’eccezione non è fondata. E’ sufficiente ricordare che ‘In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati. (Cass. Sez. U., 06/05/2015, n. 9100; cfr. anche da ultimo: Cass. Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169). Benché, effettivamente, il Consorzio ricorrente abbia formulato plurime censure in un unico motivo di ricorso, esse sono tutte chiaramente intellegibili.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Invero, pur essendo corretta la declaratoria di inammissibilità della costituzione di RAGIONE_SOCIALE, adottata dalla C.T.P., per non avere la parte convenuta ottemperato all’invito alla regolarizzazione del difetto di rappresentanza, ex art. 182 cod. proc. civ. , nondimeno, come chiarito da questa Corte ‘L’omessa partecipazione al giudizio di un soggetto privo della legitimatio ad processum , perché non ritualmente investito del necessario
potere rappresentativo, non determina la nullità della sentenza di merito quando la pronuncia non si fondi su prove ad eccezione in senso stretto introdotte da tale parte, trattandosi in questa ipotesi della violazione di una norma sul procedimento che non si traduce in un vizio di nullità della sentenza e non costituisce perciò motivo di cassazione. (Nella fattispecie il principio è stato applicato con riferimento alla partecipazione ad un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa del funzionario privo di delega scritta prodotta in giudizio). (Cass. Sez. 2, 08/11/2010, n. 22664).
Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha neppure allegato che la decisione si sia fondata su elementi di prova o eccezioni in senso stretto introdotte dalla parte non ritualmente costituita, sicché il lamentato vizio della sentenza non è sorretto da interesse, mentre non è contestato che l’appello si a stato proposto da difensore abilitato.
Il secondo motivo è fondato.
Il presupposto dell’imposta sulla pubblicità, di cui all’art. 5 d. lgs. 507 del 1993 , va ricercato nell’astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l’attività ed il prodotto di un’azienda (cfr. ex multis : Cass. Sez. 5, 29/04/2015, n. 8658; Cass. Sez. 5, 30/12/2014, n. 27497;- 0127497/2014).
Costituisce, invero, fatto imponibile ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. 507 del 1993, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti -indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozioneobbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria
operazione reclamistica o propagandistica ( ex multis: Cass. Sez. 5, 04/11/2009, n. 23383).
Si è, altresì, affermato che: ‘In tema d’imposta sulla pubblicità, il presupposto dell’imponibilità va ricercato nell’astratta possibilità del messaggio pubblicitario, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo, sicché, ai fini dell’applicazione dell’imposta, costituisce luogo aperto al pubblico quello accessibile, sia pure nel rispetto di alcune condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto luogo aperto al pubblico un centro commerciale accessibile a tutti i soggetti abilitati alle transazioni svolte al suo interno). (Cass. Sez. 5, 15/03/2017, n. 6714).
11. Il legislatore, tuttavia, disciplinando all’art. 17 d. lgs. 597 del 1993 le ipotesi di esenzione, vi ricomprende alla lett. a) ‘la pubblicità realizzata all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all’attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso’ ed alla lett. b) ‘gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all’attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l’utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato’.
La lettura della lett. a) consente di affermare che l’esenzione di cui alla prima parte riguarda tutta la pubblicità realizzata all’interno dei locali, indipendentemente dalla sua estensione, mentre quella di cui alla seconda parte attiene ai mezzi pubblicitari che sono collocati sulle porte di ingresso o sulle vetrine -e quindi non all’interno del locale – e che non superino l’estensione di mezzo metro quadrato, fatta eccezione per le insegne, alle quali è dedicata la disciplina di cui all’art. 17, comma 1-bis, che fissa il limite dimensionale, valido per l’esenzione, in cinque metri quadrati.
La distinzione fra la prima e la seconda parte della lettera a), è segnata dalla congiunzione ‘nonché’, cui va attribuito il senso che le è proprio di ‘ed anche’, ‘ed inoltre’ o ancora ‘non solo, ma anche’. L’uso della congiunzione ‘nonché’ mostra che la norma regola due ipotesi distinte la prima inerente la pubblicità interna di qualsiasi dimensione, la seconda inerente quella posta all’ingresso del locale o sulle vetrine, assoggettata al limite dimensionale. Il limite dell’estensione del mezzo pubblicitario a mezzo metro quadrato si riferisce, infatti, solo alla seconda ipotesi, tanto è vero che l’eccezione relativa alle insegne, cui è riservato dal comma 1-bis un diverso limite dimensionale, non è introdotta nell’incipit della lettera a) dopo le parole ‘la pubblicità realizzata all’interno dei locali…’ ma dopo le parole ‘nonché i mezzi pubblicitari’, ciò segnalando che solo rispetto a questi si pone il problema di definire il dimensionamento delle insegne, come eccezione, esse ricadendo, altrimenti, nella disciplina degli altri mezzi pubblicitari posti all’ingresso dei locali o sulle pareti di ingresso.
Ciò vale anche per quanto previsto dalla lett. b) che distingue tre diverse ipotesi, tutti riguardanti avvisi ed informazioni che non sono apposti propriamente all’interno del locale commerciale. La prima inerisce agli ‘avvisi al pubblico
esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso’, la seconda inerisce a cartelli relativi alla localizzazione o utilizzazione di servizi di pubblica utilità e la terza inerisce alla locazione o vendita di immobili. La seconda e la terza ipotesi, introdotte dalla congiunzione ‘nonché’ sono assoggettate al limite dimensionale, rispettivamente di mezzo metro quadrato e di un quarto di metro quadrato.
La ratio che distingue, ai fini dell’esenzione, gli avvisi informativi apposti sulle vetrine o sulle porte di ingresso del locale commerciale- non aventi contenuto pubblicitario, ma indicativi dell’attività svolta -per i quali non vi è limite dimensionale, dagli altri avvisi di cui alla lett. b), va ricercata, da un lato, nella volontà legislativa di differenziare l’avviso informativo dal mezzo pubblicitario apposto sulle medesime vetrine o sulle porte di ingresso, regolato dal limite dimensionale di cui alla lettera a), dall’altro, nella volontà di differenziare l’avviso, apposto sulle vetrine o all’ingresso -quindi comunque nel perimetro del locale commerciale, ancorché all’esterno – ma in ogni caso attinente all’attività ivi svolta, da qualunque avviso che si trovi al di fuori di quel perimetro e che, pur conservando la natura meramente informativa, rinvii ad un servizio di pubblica utilità offerto in altro luogo (es. il cartello, posto al di fuori del perimetro dell’esercizio commerciale, con cui si segnali la presenza di all’interno del locale di servizi igienici, o la presenza di un bancomat). Quest’ultimo, infatti, è esentato dall’imposta solo ove inferiore al limite dimensionale, proprio perché in quanto esterno all’attività -cioè al di fuori del suo perimetro- esso, contenendo un invito o uno stimolo al pubblico rivolto alla fruizione del servizio offerto, è evocativo di un’offerta commerciale sita altrove, anche se non contiene un messaggio pubblicitario vero e proprio. Del tutto peculiare è, invece, la disciplina relativa alla compravendita o alla locazione di
immobili, anch’essa disciplinata dalla lett. b), che qui non interessa approfondire.
Nel caso di specie, non è posto in dubbio che i cartelli per i quali è pretesa l’imposizione si trovassero all’interno del centro commerciale, né che essi recassero informazioni sugli orari di apertura, sui servizi disponibili e sulla loro collocazione, né che recassero il logo del centro commerciale, né, infine, che essi avessero un’estensione superiore a mezzo metro quadrato (mq. 268).
Si tratta cioè di avvisi al pubblico che possiedono una doppia funzione, per un verso promozionale (logo), per altro verso informativa (indicazione dei servizi), esposti in un luogo aperto al pubblico, qual è il centro commerciale.
Essi palesano, dunque, il presupposto dell’art. 5 d. lgs. 507 del 1993, che colpisce ‘La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile’ rendendola soggetta all’imposta sulla pubblicità.
Ora, le esenzioni di cui all’art. 17 d. lgs. 507 del 1993, di cui alla lettera a), prima parte, sono stabilite con riferimento a luoghi aperti al pubblico, cioè luoghi cui si accede liberamente, sia pure nel rispetto di alcune condizioni ed adeguandosi al regolamento che disciplina l’ingresso, mentre le ulteriori ipotesi di cui alla lett. a) e quelle della prima parte della lett. b) (avvisi apposti sulle vetrine e sulle porte di ingresso), condividono il carattere di trovarsi nel perimetro del locale commerciale aperto al pubblico.
Gli avvisi di cui alla prima parte della lett. b), come si è detto, integrano un caso di esenzione, indipendentemente dalla loro estensione, così come i messaggi pubblicitari interni al
locale commerciale. Ne consegue che, anche volendo considerare gli avvisi di natura informativa accompagnati dal logo del centro commerciale, che si trovino al suo interno, come messaggi pubblicitari, essi, secondo la piana lettura dell’art. 17 lett. a), devono andare esenti dall’imposta, pur in presenza del presupposto di cui all’art. 5 d. lgs. 507 del 1993.
Il legislatore, infatti, ha compiuto una scelta chiara, che è quella di esentare dal tributo tutto ciò che pur avendo natura pubblicitaria, ancorché molto attenuata -come è per il caso degli avvisisi risolva all’interno del luogo aperto al pubblico dove si realizza lo scambio commerciale, proprio perché l’influenzabilità del soggetto cui il messaggio evocativo è diretto -ovverosia l’invito a fruire del servizio offerto – sfuma nel momento in cui il medesimo accede al locale, essendo l’effetto attrattivo già realizzato.
È , infatti, la doppia condizione dell’offerta del bene o del servizio all’interno del locale e della esposizione del messaggio all’interno che realizza la condizione di esenzione di cui all’art. 17, lett. a) d. lgs. 507 del 1993.
15. Non pare ostare all’interpretazione adottata il precedente di questa Sezione (così Cass. Sez. 5, del 21/06/2023 n. 19002), richiamato dalla difesa di parte controricorrente, che enunciando il medesimo principio della doppia condizione, afferma che ‘le scritte su cartelli o pannelli destinate a migliorare l’immagine dell’impresa, che indicano all’utenza gli orari di apertura dell’esercizio commerciale e i servizi offerti mediante apposti hanno l’inequivoca funzione di rendere noti al pubblico i caratteri dell’attività commerciale esercitata, svolgendo, una indiscutibile attività pubblicitaria proprio nel senso indicato dall’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993. (così Cass. Sez. 5, del 21/06/2023 n. 19002, in motivazione). Quella pronuncia, infatti, riguardava l’ipotesi di messaggi pubblicitari collocati ‘su
cartelli esterni al centro ed in particolare nell’area dell’intero centro commerciale ove esso è ubicato (con numerosi negozi) e finanche nel parcheggio di pertinenza del detto centro commerciale (peraltro pubblico)’.
Qui -come si è ripetutamente chiarito- non si pone in dubbio la sussistenza del presupposto impositivo, ma si afferma la ricorrenza dell’ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 lett. a) del d. lgs. 507 del 1993, trattandosi di avvisi informativi corredati dal logo del centro commerciale posti ‘all’interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi’ ed inerenti all’attività ivi esercitata.
La fondatezza del secondo motivo -non essendo necessario alcun ulteriore accertamentoimplica, ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., la cassazione della sentenza impugnata con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Le spese di lite di questo giudizio di legittimità e dei gradi di merito possono essere integralmente compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.
Roma, il 26 marzo 2025.