Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10207 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4750/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE n. 986/2022 depositata il 06/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presRAGIONE_SOCIALE
Fatti rilevanti di causa.
§ 1. RAGIONE_SOCIALE propone un motivo di ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE su indicata sentenza, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in riforma RAGIONE_SOCIALE prima decisione, ha ritenuto legittimi nove avvisi di liquidazione notificatile dall’RAGIONE_SOCIALE in recupero dell’imposta proporzionale annuale di registro (2015 -2016 -2017) su contratti di locazione da essa stipulati in veste di locatrice.
La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, ha osservato che:
-la contribuente aveva invocato l’esenzione dall’imposta di bollo e registro riconosciuta alle RAGIONE_SOCIALE per gli atti connessi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE loro attività, ex art. 8 legge 266/91 (l. quadro sul RAGIONE_SOCIALE);
-tale esenzione non era qui riconoscibile, perché per ‘atti connessi’ dovevano intendersi non tutti indistintamente gli atti negoziali posti in essere dall’ente, ma solo quelli direttamente strumentali al perseguimento del fine istituzionale che, ex articolo 2 legge cit., deve consistere nello svolgimento dell’attività di RAGIONE_SOCIALE, cioè di un’attività RAGIONE_SOCIALE fine di RAGIONE_SOCIALE realizzata per esclusivi fini di RAGIONE_SOCIALE;
-per contro, l’attività di mera gestione del patrimonio, non rientrando tra i fini istituzionali dell’ente, non poteva usufruire dell’esenzione in questione (Cass.n. 19212/07);
-nel caso di specie, si verteva appunto di contratti di locazione di immobili commerciali stipulati, a canoni di mercato, con soggetti privati, dunque privi di una diretta strumentalità con l’attività solidaristica, ed invece rispondRAGIONE_SOCIALE all’esercizio RAGIONE_SOCIALE normale autonomia negoziale disciplinata dal codice civile, come già in uguali fattispecie più volte ritenuto dalla stessa Commissione Tributaria Regionale.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione.
§ 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge 266/1991.
Per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto legittima l’applicazione dell’imposta di registro sui contratti locativi in questione, RAGIONE_SOCIALE considerare che:
-l’RAGIONE_SOCIALE, storicamente radicata nello svolgimento sul territorio di attività di carità ed opere pie, specialmente ma non esclusivamente nel campo dell’assistenza sanitaria, è eretta in ente morale con personalità giuridica propria, come da decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 giugno 1951 e Decreto RAGIONE_SOCIALE Direzione AA.LL.GG.EIL RAGIONE_SOCIALE Regione Toscana n. 6473 del 31/12/2015;
-il requisito RAGIONE_SOCIALE connessione con lo svolgimento dell’attività solidaristica istituzionale va inteso, con specifico riferimento all’imposta di bollo e registro, nel senso non RAGIONE_SOCIALE diretta funzionalità del contratto allo svolgimento di tale attività (diversamente da quanto sostenibile con riguardo ad altri tributi come l’Ici -Imu, ovvero ad altri RAGIONE_SOCIALE come le RAGIONE_SOCIALE ex art. 22 d.lgs. 460/97) bensì RAGIONE_SOCIALE indiretta strumentalità dei provRAGIONE_SOCIALE così conseguiti al mantenimento RAGIONE_SOCIALE struttura di carità ed al sostegno dei costi di esercizio RAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE;
-ed in effetti, tale finalizzazione strumentale doveva nella specie reputarsi pacifica, anche in ragione di quanto previsto dallo Statuto dell’ente (art.4, alleg.) secondo cui il patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE era costituito dalle rendite necessarie ai fini istituzionali, trattandosi di organizzazione di RAGIONE_SOCIALE (ODV) alla quale era vietata la distribuzione di utili, sicchè: ‘ l’attività di cura dei meno abbiRAGIONE_SOCIALE non sarebbe in alcun modo possibile RAGIONE_SOCIALE poter far fronte ai costi che essa comporta nell’organizzazione e nella dotazione di mezzi e personale a ciò preposto, RAGIONE_SOCIALE che l’associazione percepisca alcun utile dalle operazioni in questione (…)’;
-in varie decisioni i giudici di merito avevano già affermato, non negato, la spettanza dell’esenzione in questione (per anni mai posta in
discussione neppure dalla stessa RAGIONE_SOCIALE), mentre nessuna conclusione in senso contrario era desumibile dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza (Cass.n. 19212/07), né da quella successivamente formatasi su tributi del tutto differRAGIONE_SOCIALE, come il contributo unificato ex art. 9 d.P.R. 115/2002 (Cass.n. 14332/18).
§ 2.2 Il motivo è infondato.
Il primo co. dell’art. 8 legge 266/91 (l. quadro sul RAGIONE_SOCIALE), nella versione ratione temporis vigente, stabiliva che: ‘ Gli atti costitutivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di RAGIONE_SOCIALE, e quelli connessi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE loro attività sono esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro .’
Questa disposizione è stata successivamente formalmente abrogata, ma ripresa – nell’ambito RAGIONE_SOCIALE rivisitazione organica del ‘terzo RAGIONE_SOCIALE‘ – dall’art. 82, co. 3^ d.lgs. 117/17 (Codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), secondo cui: ‘ Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta di registro ‘; l’esenzione dall’imposta sul bollo è invece poi stata regolamentata dal co. 5^ RAGIONE_SOCIALE disposizione in esame, secondo cui: ‘ Gli atti, i documRAGIONE_SOCIALE, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1 sono esRAGIONE_SOCIALE dall’imposta di bollo ‘. Gli RAGIONE_SOCIALE di cui al co. 1^ sono quelli del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), tra i quali le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE e, appunto, le RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.
Un importante intervento tributario di favore (imposta di registro in misura fissa sugli atti a titolo oneroso traslativi RAGIONE_SOCIALE proprietà immobiliare o costitutivi di diritti reali immobiliari) era del resto stato introdotto anche dall’art. 22 d.lgs. n.460/1997 (Riordino RAGIONE_SOCIALE
disciplina tributaria degli RAGIONE_SOCIALE non commerciali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di utilità RAGIONE_SOCIALE) riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, ma condizionatamente alla dichiarazione di quest’ultima, in atto, ‘ che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto ‘ (art. 1 Tariffa Parte Prima all. d.P.R. 131/86).
Ciò premesso sul piano dell’evoluzione normativa, va precisato che non è qui in discussione né la sussistenza in capo all’RAGIONE_SOCIALE del requisito soggettivo di ‘organizzazione di RAGIONE_SOCIALE‘ ex art. 3 legge 266/91 cit., e neppure il requisito oggettivo costituito dallo svolgimento statutario ed effettivo, da parte di essa, di attività di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2 legge cit..
Il nodo centrale RAGIONE_SOCIALE controversia attiene invece alla sussistenza e riscontrabilità di un diverso profilo del requisito oggettivo dell’esenzione invocata, rappresentato dal vincolo di ‘connessione’ tra l’atto imponibile (ai fini bollo e registro) ed il concreto svolgimento di tale attività.
Nella specie, vengono in considerazione taluni contratti di locazione commerciale stipulati dall’RAGIONE_SOCIALE quale locatrice, a favore di soggetti privati ed a libere condizioni di mercato, la cui connessione con lo svolgimento del RAGIONE_SOCIALE e del sostegno RAGIONE_SOCIALE, in tal senso rilevante, non è diretta ed immediata, ma – come riconosciuto dalla stessa ricorrente – solo indiretta e strumentale; cioè nel senso di funzionale alla realizzazione di ricavi finalizzati a sostenere i costi dell’attività medesima e, con ciò, a renderla materialmente fattibile.
Ebbene, va intanto ricordato che nel valutare il significato attribuibile al requisito RAGIONE_SOCIALE ‘connessione’ dell’atto con lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’organizzazione di RAGIONE_SOCIALE, non può prescindersi dalla natura esonerativa (rispetto al principio costituzionale di generale contribuzione alla spesa pubblica ex art. 53 Cost.) RAGIONE_SOCIALE norma e, di conseguenza, dai limiti RAGIONE_SOCIALE stretta interpretazione entro i quali essa è soggetta.
Va poi considerato che, per trovare legittimazione e compatibilità costituzionale – sul piano non soltanto RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva, ma anche dell’eguaglianza e RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza del sistema impositivo -questo trattamento di favore deve necessariamente muovere, non dal dato formale RAGIONE_SOCIALE qualità soggettiva dell’ente, e neppure dallo svolgimento in generale di attività solidaristica di RAGIONE_SOCIALE, bensì dalla specifica meritevolezza dell’atto esente.
Ed in tanto questa meritevolezza può riscontrarsi, in quanto si tratti appunto di un atto direttamente connesso all’attività ed immediatamente attuativo di questa.
Cioè un atto con il quale l’organizzazione fattivamente esplica e persegue le proprie finalità, e non un atto – in tutto rispondente, come nella specie, a logica di mercato – semplicemente finalizzato al conseguimento di risorse economiche idonee a fronteggiare i costi di esercizio e permettere la realizzazione di atti diversi e, questi sì soltanto, direttamente realizzativi dell’oggetto solidaristico.
E’ del resto evidente che, seguendo l’ente ricorrente nella sua contraria impostazione, tutti indistintamente gli atti dell’organizzazione verrebbero di fatto ammessi all’esenzione ‘per connessione’, con pratico svuotamento RAGIONE_SOCIALE precisazione di legge e sostanziale appiattimento dell’esenzione stessa sul solo requisito soggettivo di appartenenza ad una determinata tipologia di RAGIONE_SOCIALE ovvero, al più, sulla sola base dell’oggetto statutario.
La relazione intercorrente tra regime di favore fiscale, da un lato, e natura religiosa, morale e di assistenza RAGIONE_SOCIALE dell’ente, dall’altro, è stata innumerevoli volte vagliata da questa Corte di legittimità, con esiti pienamente convergRAGIONE_SOCIALE con la soluzione qui prospettata.
Non vale obiettare che si tratterebbe di tributi ovvero di RAGIONE_SOCIALE diversi, dal momento che questa giurisprudenza – pur in effetti pronunciatasi su differRAGIONE_SOCIALE fattispecie – ha tuttavia in ciò elaborato principi di ordine generale attinRAGIONE_SOCIALE ai limiti di sostenibilità (costituzionale e, in certi casi, anche unionale) del regime agevolativo e, tra questi, all’esigenza di
una giustificazione ordinamentale d’esonero calibrata, per un verso, sulla diretta funzionalità dell’atto agevolato e, per altro, sulla assoluta insufficienza del solo requisito soggettivo e di appartenenza; dunque principi che, ferma la lettera e la ratio RAGIONE_SOCIALE specifica disposizione qui applicabile, fungono comunque da criteri interpretativi ampi e generali.
Così, tra il resto, in materia di esenzione dal pagamento dell’ ICI (ed IMU) ex art.7 co.1 lett.a) o i) d.lgs 504/92 da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE svolgRAGIONE_SOCIALE attività di RAGIONE_SOCIALE e sostegno RAGIONE_SOCIALE nei vari campi considerati dalla normativa, con riguardo alla quale si è richiesto l’utilizzo diretto dell’immobile (da parte dell’ente possessore) per lo svolgimento dell’attività (Cass.nn.10483/16, 14912/16, 19773/19 ed innumerevoli altre).
Ed in altre occasioni si è pure precisato che l’esenzione presuppone il concorso sia del requisito soggettivo (tipologia dell’ente), sia di quello oggettivo (destinazione diretta del bene allo svolgimento di una RAGIONE_SOCIALE attività reputate meritevoli dal legislatore), non potendo quest’ultimo requisito trovare equipollenza nella successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati dall’atto o dal bene oggetto di imposizione, al perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità istituzionali (Cass.n. 6795/20; n. 4342/15; n. 14530/10 ed altre).
Cospicuo è poi il filone giurisprudenziale di legittimità che, seppure sotto il diverso angolo visuale RAGIONE_SOCIALE debenza del contributo unificato Testo Unico Spese Giustizia (d.lgs. 115/02), ha preso in esame proprio la stessa norma qui in rilievo: l’art. 8 legge 266/1991.
In ciò affermando l’ormai consolidato principio – avallato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10013/21 – secondo cui, in materia di agevolazioni tributarie, le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE non sono esRAGIONE_SOCIALE dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE, posto che: a) ‘ le norme che prevedono agevolazioni
o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27 -bis RAGIONE_SOCIALE tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un’interpretazione estensiva o analogica ‘; b) ‘(…) da un lato, il termine ‘atti’ deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione RAGIONE_SOCIALE qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione ‘ (cfr . Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013).
Le stesse Sezioni Unite (sent.cit.) hanno poi tenuto a precisare che: ‘ il regime RAGIONE_SOCIALE esenzioni non è ispirato ad un criterio soggettivo, ma ha riguardo alla materia o all’oggetto dell’attività, sostanziale o processuale, che si intende agevolare e ciò vale anche per le RAGIONE_SOCIALE, poiché non è detto che ‘al medesimo fine generale di RAGIONE_SOCIALE istituzionalmente perseguito dalle RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE debba necessariamente corrispondere una unitaria giustificazione dei benefici fiscali ad esse accordati, così da rendere irragionevole ogni differenziazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni in base ai diversi tipi di atti’ (cfr. Corte cost. n. 103 del 2012) ‘.
In definitiva, plurimi sono gli elemRAGIONE_SOCIALE normativi (già si è detto dell’art.22 d.lgs. 460/97 sulle RAGIONE_SOCIALE) ed interpretativi che inducono a disattendere la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, ed invece a confermare la decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale, vertendosi nella specie di atti (contratti) posti in essere dalla ODV nell’ambito di ordinaria autonomia negoziale ed a condizioni di mercato, RAGIONE_SOCIALE alcuna connessione con l’attività statutaria di RAGIONE_SOCIALE diversa dalla
generica ed indistinta destinazione a questa, nel coacervo di tutte le più eterogenee entrate patrimoniali dell’ente, dei corrispettivi percepiti.
Il ricorso va quindi respinto, con condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria,