Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21027 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5770/2021 R.G., proposto
DA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Agrigento, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 26 gennaio 2021, n. 814/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO ART. 46 DELLA LEGGE N. 374/1991
RILEVATO CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 26 gennaio 2021, n. 814/03/2021, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione nn. 2015/001/EM/00000767/0/001 e 2015/001/EM/00000768/0/001 nei confronti di NOME COGNOME per l’imposta di registro su altrettante ordinanze del Tribunale di Agrigento per l’a ssegnazione di somme a favore del medesimo in procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi per un ammontare inferiore al limite di € 1.033,00 , ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate n ei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 15 novembre 2017, n. 2026/01/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto, dopo la relativa riunione per connessione, i ricorsi originari del contribuente ed aveva annullato gli atti impositivi -sul presupposto che l’ esen zione prevista dall’ar t. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, fosse applicabile anche alle ordinanze di assegnazione in sede di espropriazione mobiliare presso terzi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 8, comma 1, lett. b), della tariffa -parte prima
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le ordinanze del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Agrigento per l’assegnazione di somme di denaro al contribuen te nel corso di procedure di espropriazione mobiliare presso terzi potessero beneficiare di un’esenzione riservata per legge alle controversie devolute alla competenza del Giudice di Pace.
1.1 Il predetto motivo è infondato.
1.2 Secondo l’art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (recante ‘ Istituzione del giudice di pace ‘) , nel testo novellato dall’art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: « Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ».
1.3 Tale disposizione è inserita nella legge istitutiva dell ‘ufficio del giudice di pace all’interno de l sistema organizzativo della giurisdizione ordinaria, regolandone le funzioni e le competenze in materia civile e penale.
Per cui, anche in considerazione della sedes materiae , sul presupposto che il testo originario prevedeva che: « Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura » e che « la modifica normativa al comma 4 citato si rende necessaria perché altrimenti il pagamento del contributo
minimo di 30 euro introdotto per le cause di valore sino ad euro 1.100, non opererebbe per i procedimenti dinanzi al giudice di pace » (secondo la relazione accompagnatoria alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ), la risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 18 aprile 2011, n. 48/E, aveva concluso che: « Detta disposizione, che introduce un regime di favore per gli atti relativi alle cause e alle attività conciliative, trova applicazione (…) solo con riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al giudice di pace e non anche ai gradi di giudizio successivi ».
Tale impostazione, a seguito dei primi arresti della giurisprudenza di legittimità in argomento (Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2014, n. 16310; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981), è stata superata dalla risoluzione resa dall’Agenzia delle Entrate il 10 novembre 2014, n. 97/E, la quale ha diversamente ritenuto « che il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio » e che, pertanto, « devono considerarsi superate le indicazioni di prassi fornite in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n. 48/E del 2011 ».
1.4 Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, in tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, nel testo novellato dall’art. 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad € 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse
relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio , intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto (Cass., Sez. 5^, 13 marzo 2015, n. 5114; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2016, n. 10044; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2018, n. 31278; Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21050; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4326; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, nn. 5857 e 5858; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2022, nn. 25324 e 25325; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, nn. 5888 e 5889).
Invero, la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l’utente da una tassa da pagarsi a posteriori , pur conservando l’onere del contributo dovuto a mente del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la cui efficacia anche deflattiva è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell’iscrizione a ruolo), ma bensì quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione. In relazione a siffatta ratio , appare del tutto coerente la previsione di un ‘ esenzione generalizzata, in
deroga alla previsione del l’art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dal pagamento della imposta di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi – ai fini che qui occupano – né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo, ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale.
Dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘in fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2023, n. 29956; Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 2024, n. 26720).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente,
liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 650,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.