Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4543 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4543 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25102/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato . -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 1540/2021 depositata il 16/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2933/2020, la CTP di Roma rigettava il ricorso proposto da NOME COGNOME per l’annullamento dell’avviso di liquidazione n. 2015/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO23974/0NUMERO_DOCUMENTO001, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE per
l’importo di 208,75 euro, relativo a ll’omesso pagamento dell’imposta di registro asseritamente dovuta per un’ordinanza di assegnazione ottenuta dal ricorrente in un procedimento esecutivo conseguente ad una sentenza del Giudice di Pace di valore inferiore a 1.033 euro.
Con sentenza n. 1540/2021, depositata il 16/3/2021, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la suddetta sentenza della CTP, ribadendo l’inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta di registro, prevista dall’art. 46 l. 347/1991, alla procedura esecutiva mobiliare, di competenza del Tribunale Ordinario, ‘ che rappresenta meramente un successivo grado di giudizio ‘ rispetto a quello innanzi al Giudice di Pace. La CTR rilevava inoltre l’insussistenza della violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, sostenuta dal COGNOME sul presupposto che le spese della procedura esecutiva debbano gravare in via esclusiva sul debitore esecutato, essendo tale regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese operante solo nei rapporti interni tra debitore e creditore procedente ma non nei rapporti con l’Ufficio finanziario, nei confronti del quale le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento, ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986.
Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
NOME COGNOME depositava memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., con cui, contestualmente, si costituiva in proprio, ex art. 86 c.p.c., quale difensore di sé stesso, previa dichiarazione del decesso del precedente difensore, AVV_NOTAIO, rimettendo a questa Corte di valutare la necessità di dichiarare l’interruzione del giudizio e concludendo per l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che, ‘ nel giudizio di cassazione, in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima
dell’udienza di discussione non opera l’interruzione del processo, ma, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. 775172020; cfr. Cass. 21608/2013); COGNOME -anche di recente si è detto che simili eventi, pur non comportando l’interruzione del giudizio di cassazione, consentono alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che il suo venir meno incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel giudizio di legittimità in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito (Cass. 2107/2023, 22107/2023; conf. Cass. Sez. U, 26856/2017, Cass. 22107/2023); COGNOME. ‘ (Cass., n. 10773/2025). Alle medesime conclusioni deve addivenirsi anche laddove sia stata fissata una adunanza camerale e non una udienza pubblica, ‘ attesa la permanenza, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE prerogative di intervento dei difensori nel procedimento in camera di consiglio, attraverso la facoltà di deposito di memorie scritte (ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.), per loro natura destinate a supportare, in chiave argomentativa, le ragioni di difesa della parte rappresentata (Cass. 11300/2023) ‘ (vedi Cass. cit.)’. Pertanto, ferma l’in operatività nel giudizio di cassazione dell’istituto dell’interruzione, previsto per il giudizio di merito (vedi anche Cass. Sez. U., n. 477/2006), poiché successivamente al decesso del precedente difensore, AVV_NOTAIO, NOME COGNOME si è costituito in proprio, quale difensore di sé stesso, ex art. 86 c.p.c., esercitando la facoltà di deposito della memoria illustrativa prevista
dall’ art. 380-bis.1 c.p.c., nemmeno sussistevano ragioni per il rinvio dell’adunanza camerale .
Con il primo motivo si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l. 374/1991, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR del Lazio erroneamente escluso l’applicabilità dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, prevista dal citato art. 46, a ll’ordinanza di assegnazione che aveva definito la procedura esecutiva sub n.r.g. 23974/15, promossa dal COGNOME in forza di sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18059/2014, emessa in un procedimento di valore inferiore a 1.033 euro, quindi esente dall’imposta di registro. Il ricorrente sostiene, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale riportato, che l’art. 46 della l. 374/1991 abbia introdotto la previsione di una esenzione generalizzata dall’imposta di registro, in deroga al disposto dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore a 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, alla luce della ratio legis di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto. D’altro canto, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, la stessa RAGIONE_SOCIALE, con risoluzione 97/E del 10 novembre 2014, ha stabilito l’operatività dell’esenzione in esame anche per gli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei gradi successivi al giudizio innanzi al Giudice di Pace.
Con il secondo motivo si deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 212/2020, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., atteso che l’RAGIONE_SOCIALE, inviando l’avviso di liquidazione solo al creditore procedente, avrebbe violato il principio di collaborazione e di buona fede, costringendolo ad invitare il debitore esecutato e il terzo pignorato a provvedere all’immediato pagamento, senza ottenere alcun riscontro.
4 . Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della condanna alle spese del contribuente, essendosi l’Amministrazione difesa mediante un funzionario delegato, con conseguente asserita inapplicabilità del d.m. 55/2014.
Il primo motivo è fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
L’art. 46 della legge n. 374/1991 prevedeva che: ‘ Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ‘. La disposizione, nel testo vigente, come novellato dall’art. 1, comma 308, della legge n. 311/2004, prevede che: ‘ Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ‘.
Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, sebbene il legislatore della novella non abbia fatto riferimento testuale alla ‘esenzione’, non ha alterato la natura della misura già prevista, ampliando anzi l’effetto esonerativo, laddove esso è stato previsto in relazione alla procedura giudiziale alla quale ‘ gli atti e i provvedimenti ‘ si riferiscono, stabilendone perciò l’applicabilità a tutti i provvedimenti adottati in procedimenti per i quali sussista il presupposto oggettivo del limite di valore della causa non superiore a 1.033,00 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Tale opzione ermeneutica è del tutto conforme alla lettera della norma, che non si riferisce soltanto alle sentenze emesse dal Giudice di Pace, sicchè non può sostenersi che l’esenzione generalizzata dall’imposta di registro
dei procedimenti rientranti nel suddetto limite di valore costituisca frutto di una applicazione analogica o estensiva. Nè la sola sedes materiae giustifica una diversa più restrittiva interpretazione, atteso che l’inserimento della norma nella legge istitutiva del Giudice di Pace si spiega in ragione del fatto che proprio innanzi a tale Autorità giudiziaria possono essere promosse cause entro il suddetto limite di valore e che il legislatore, allorquando ha voluto limitare talune previsioni esclusivamente ai giudizi innanzi al Giudice di Pace, disponendo diversamente per i procedimenti innanzi ad altre autorità giudiziarie, lo ha stabilito espressamente (come nel caso dell’art. 20 della legge n. 374/1991). L’inidoneità della sola sedes materiae ad avallare una diversa interpretazione dell’esenzione di cui al citato articolo 46 è corroborata, oltre che dal tenore omnicomprensivo della previsione normativa, che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento in primo grado attribuito alla competenza del Giudice di Pace sulla base dell’unica condizione oggettiva del limite di valore, anche dalla ratio legis , volta a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto al valore della causa, ammonta comunque ad un importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione. Rispetto alla suddetta finalità risulta, pertanto, coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto dell’art. 37 del d.P.R. n.131 del 1986, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutti i provvedimenti adottati nelle procedure giudiziarie di valore inferiore 1.033,00 euro (vedi Cass., n. 5114/2015; Cass., n. 10044/2016; Cass., n. 31278/2018; Cass., n. 21050/2020; Cass., n. 4326/2021; Cass., n. 5857/2021; Cass., n. 5858/2021; Cass., n. 25324/2022; Cass., n. 5889/2025).
Peraltro, conformemente ai primi arresti della giurisprudenza di legittimità in argomento (Cass., n. 16310/2014; Cass., n. 16978/2014; Cass., n. 16979/2014; Cass., n. 16980/2014; Cass. n. 16981/2014), con risoluzione del 10 novembre 2014, n. 97/E, la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che l’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non ecceda 1.033,00 euro ) ‘ debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio ‘.
Pertanto, anche l’ordinanza di assegnazione in questione, costituente attuazione in via coattiva di una sentenza del Giudice di Pace avente valore inferiore a 1.033 euro, così come l’ordinanza, in ragione di quanto sopra evidenziato, deve ritenersi senz’altro esente dall’imposta di registro (vedi con specifico riferimento ad un’ordinanza di assegnazione in sede di procedura esecutiva mobiliare, Cass., n. 21027/2025).
La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, stante l’esenzione dell’ordinanza in questione dall’imposta di registro, va accolto l’ iniziale ricorso del contribuente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’ iniziale ricorso del contribuente;
condanna la controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, che liquida in 525,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP; al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado di giudizio, che liquida in
540,00 euro per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP; al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 678,00 euro per compensi professionali, oltre a 200,00 euro per esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14/01/2026 .
Il Presidente NOME COGNOME