Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5488 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5488 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
Oggetto:
Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8833/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione
-ricorrente –
contro
Comune di Maranello, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna n. 1163 del 2021 depositata il 27 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto due avvisi di accertamento (n. 509 e 363 del 10 novembre 2010), riguardanti il pagamento dell’Ici rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, emessi dal Comune di Maranello (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) con riferimento a quattro aree edificabili da quest’ultima possedut i in comproprietà con la sorella NOME.
La CTP, con due sentenze, ha respinto il ricorso dell’odierna ricorrente. La CTR ha respinto l’appello dell’odierna ricorrente .
RAGIONE_SOCIALE ha annullato la sentenza di appello riconoscendo che ai fini Ici anche le società agricole di persone possono fruire del beneficio fiscale previsto dall’art.9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il rinvio è stato disposto affinché venisse accertato nel merito «se la contribuente sia proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui la stessa fa parte e se anche gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno per cui è causa, nonché se anche almeno un socio abbia ricevuto dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito».
Riassunto il giudizio la CTR ha respinto l’appello e confermato la legittimità degli impugnati avvisi di accertamento, fondando la decisione sulla base delle seguenti ragioni:
-dalla documentazione risulta che NOME nel periodo di riferimento non ha ricevuto dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito, né risultava iscritta alla previdenza agricola come coltivatore diretto;
-analogamente la socia NOME COGNOME non ha ricevuto dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito, né risultava iscritta alla previdenza agricola come coltivatore diretto.
La ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo e deposita memoria, il controricorrente propone controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 per avere la sentenza escluso la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione dal pagamento dell’Ici con riferimento ai terreni oggetto del giudizio posseduti e condotti dalla società semplice partecipata dalla contribuente e dalla sorella.
1.1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dal controricorrente con riferimento a una pronuncia della CTP di Modena, con la quale sono state decise le annualità d’imposta 2013- 2015 tra le stesse parti. È stato affermato in sede di legittimità che, in tema di Ici, la qualità di imprenditore agricolo del contribuente costituisce un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune a vari periodi di imposta, ma è stato sul punto precisato che (Cass. Sez. 5, n. 23032/2015, Rv. 637168 -01), tale accertamento può estendere i suoi effetti, con riguardo al tributo riferito al medesimo bene, solo per le annualità cronologicamente e immediatamente successive. Il principio introduce, quindi, una presunzione semplice, superabile, dunque, attraverso la prova contraria, di svolgimento dell’attività agricola con riguardo alle annualità successive a quella dell’accertamento.
Nel caso di specie il tributo oggetto del giudizio è riferito alle annualità 2007 e 2008 e, pertanto, il giudicato, benché intervenuto per il medesimo tributo non può avere effetto, in
quanto riferito ad annualità successive significativamente distanti temporalmente. Tale circostanza impone un accertamento della sussistenza della qualità di imprenditore agricolo in concreto, come correttamente avvenuto nel caso di specie.
1.2. Con riferimento al motivo di impugnazione si osserva che il contenuto dell’ordinanza di rinvio è sostanzialmente un accertamento in fatto consistente, in particolare, nella verifica «se la contribuente sia proprietaria e coltivatrice diretta della società semplice di cui la stessa fa parte e se anche gli altri soci siano coltivatori diretti del terreno per cui è causa, nonché se anche almeno un socio abbia ricevuto dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito».
La sentenza impugnata ha accertato che: all’epoca dei fatti entrambe le socie della società semplice, ovvero l’odierna ricorrente e la sorella comproprietaria affittuaria, non erano coltivatrici dirette, in quanto non risultanti iscritte alla previdenza agricola; non hanno ricavato dall’attività agricola almeno la metà del proprio reddito.
È di tutta evidenza che si tratta di valutazioni di fatto effettuate sulla base delle prove documentali acquisite in giudizio insuscettibili di una delibazione in sede di legittimità.
In tal senso depone anche la stessa sentenza rescindente resa nel presente giudizio laddove afferma «La Ctr, con una valutazione in fatto, non sindacabile in questa sede ha escluso, sulla base delle risultanze processuali, la sussistenza del requisito catastale nonché di quello reddituale ritenendo che il volume di affari derivante dall’attività agricola non fosse superiore alla metà del reddito complessivo» (pag. 10 della ordinanza di rinvio n. 13393 del 2020).
Il ricorso è, dunque, inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di chiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 3000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi , rimborso forfettario e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.