Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, proposto
DA
la RAGIONE_SOCIALE SAN GIUSEPPE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
il COMUNE DI NOVARA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed adibito a scuola materna (censito al foglio 97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi dell’anno 2010 con riferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito al foglio 7, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la Chiesa Parrocchiale San NOME* (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta;
la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 78/2/2018 della Commissione tributaria provinciale di Novara, negando il
riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:
l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il che confermava il carattere commerciale dell’utilizzo;
nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 16) era stata svolta negli anni in questione l’attività di scuola materna, avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP, erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00 € e dai bilanci prodotti emergeva che i costi dell’attività didattica erano quasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni;
la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile 2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
il Comune di Novara resisteva con controricorso notificato in data 19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria
degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023’;
in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14