Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 732 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 11084/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 3 giugno 2020, n. 160, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1107/4/2019, depositata il 21 ottobre 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il RAGIONE_SOCIALE di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2010 e 2011 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna (censito al foglio 97, mappale 71, sub. 16), nonché per nove mesi RAGIONE_SOCIALE‘anno 2010 con riferimento ad altro immobile locato alla Provincia di Novara (censito al foglio 7, mappale 69, sub. 11), con riferimento ai quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San NOME* (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere l’intera imposta;
la Commissione regionale accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 78/2/2018 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Novara, negando il
riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
l’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 11) era stata locata per nove mesi alla Provincia di Novara, il che confermava il carattere commerciale RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo;
nell’unità immobiliare (indicata al catasto al folio 97, mappale 69 e sub 16) era stata svolta negli anni in questione l’attività di scuola materna, avente carattere commerciale in quanto, in sede di dichiarazione IRAP, erano stati dichiarati ricavi per gli importi di 456.161,00 € e 444.892,00 € e dai bilanci prodotti emergeva che i costi RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica erano quasi esclusivamente sostenuti grazie alle rette versate dagli alunni;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 21 aprile 2020, articolando quattro motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
il RAGIONE_SOCIALE di Novara resisteva con controricorso notificato in data 19 giugno 2020, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria
degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023′;
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14