Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
I.C.I. ESENZIONE SCUOLA INFANZIA
sul ricorso iscritto al n. 6963/2017 del ruolo generale, proposto
DAL
RAGIONE_SOCIALE(codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta comunale 143 del 21 dicembre 2016, unitamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Ivrea (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Cosseria n. 1, int. 1.
– RICORRENTE –
CONTRO
la PARROCCHIA DELLA VISITAZIONE DI NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), corrente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4605/44/2016 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia (Milano), depositata in data 9 settembre 2016, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 giugno 2023;
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è l’avviso di accertamento n. 412, con cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva contestato alla RAGIONE_SOCIALE e l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘I.C.I. relativamente all’anno di imposta 2010 in relazione al possesso da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimata di un immobile adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia;
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia (Milano) accoglieva l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 3146/16/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva respinto il ricorso RAGIONE_SOCIALE menzionata RAGIONE_SOCIALE, reputando, preliminarmente, i motivi di appello ammissibili, in quanto idonei a far comprendere le ragioni RAGIONE_SOCIALE contestazione ed assumendo poi, nel merito, che:
per l’anno d’imposta in contestazione era pacifico che vigeva per gli enti non commerciali, quali la RAGIONE_SOCIALE appellante, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 1, lett. i ) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che riconosceva l’esenzione « a prescindere dalle concrete modalità di esercizio RAGIONE_SOCIALE specifica attività » (v. pagina n. 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata) e che la compatibilità di tale previsione con la normativa comunitaria era assicurata dalla circostanza che l’attività veniva svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio;
quanto al significato da attribuire alla noz ione di ‘compenso simbolico’, non era condivisibile la lettura eccessivamente restrittiva
emersa dalla giurisprudenza di legittimità nelle pronunce citate dall’amministrazione appellata, dovendosi piuttosto considerare tale quel contributo che non copre il costo del servizio, con applicazione quindi del criterio RAGIONE_SOCIALE‘economicità RAGIONE_SOCIALE‘attività allo scopo di verificare se la stessa sia o meno gestita secondo modalità idonee a coprire, tramite i ricavi percepiti, i costi generati dalla stessa;
dall’analisi del bilancio RAGIONE_SOCIALE parrocchia era emerso che erano stati erogati alla stessa circa 100.000,00 € di contributi pubblici e che le rette erano state programmate per coprire solo una percentuale dei costi, dal che si desumeva che l’attività non era stata organizzata per remunerare i fattori RAGIONE_SOCIALE produzione, ma che era stata offerta attraverso l’imprescindibile intervento pubblico, aggiungendo sul punto che tale conclusione non era contraddetta dalla presenza di investimenti finanziari pure emergenti dal bilancio, in quanto essi costituivano solo una riserva di garanzia messa a disposizione dall’ente, restando fermo che l’attività non generava proventi convogliati in detta voce e che le tariffe applicate non corrispondevano ai prezzi di mercato, avendo la RAGIONE_SOCIALE stipulato una convenzione con Comune RAGIONE_SOCIALE, che impegnava l’asilo ad applicare tariffe calmierate allo scopo di assicurare l’esigenza sociale RAGIONE_SOCIALE prima istruzione;
-erano state rispettate tutte le altre condizioni per il riconoscimento del beneficio e per escludere la sussistenza di un illecito aiuto di Stato (e cioè la parità scolastica, il principio di non discriminazione, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, la pubblicità dei bilanci, l’erogazione dei contributi ministeriali, l’inadeg uatezza RAGIONE_SOCIALEe scuole statali a soddisfare la domanda di inserimento dei bambini nella scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia), ritenendo pertanto che l’asilo parrocchiale, nello specifico caso, rientrasse, « pur a fronte RAGIONE_SOCIALEe censure mosse dalla Commissione europea alla generale disciplina ICI italiana all’epoca vigente, legittimamente nell’esercizio di un’attività con modalità non commerciali (in quanto neppure programmata secondo un principio di economicità); ciò avendo percepito rette pacificamente ‘simboliche’, per tali
intendendosi, secondo la Commissione europea, rette che non solo non ingenerano profitti ma neppure coprono i costi di produzione» (così a pagina n. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata);
per l’anno 2014 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘istruzione aveva pubblicato una tabella annuale di costi medi per studente, secondo cui il costo medio per la scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia era pari a 5.739,17 €, mentre per l’anno oggetto di tassazione (2010) l’asilo aveva percepito dalle famiglie la somma media di 2.294,25 € per bambino, la quale, sommata al predetto contributo pubblico (di poco più di 100 milioni di euro), conduceva all’importo pro capite di 3.700,00 €, in misura ampiamente inferiore al predetto costo medio stimato dal RAGIONE_SOCIALE;
risulterebbe irragionevole consentire al Comune di incassare l’I.C.I. mentre contribuisce con somme ben superiori all’esercizio di un’attività valutata di pubblico interesse;
con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 9 marzo 2017, il Comune di RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, successivamente illustrati con la memoria di cui all’art. 380 -bis . 1.cod. proc. civ., depositata il 26 maggio 2023;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 d.lgs. 31 dicembre 19 92, n. 546, ribadendo l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto di specificità dei suoi motivi, per avere gli stessi meramente riproposto quelli posti a base del ricorso originario, senza confutare le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, primo comma, Cost., 107 e 108 T.F.U.E., nonché degli artt. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 11 disp. prel. cod. civ. e 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000 n. 212, per aver escluso l’assoggettamento ad I.C.I. RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, pur a fronte RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 19 dicembre 2012 e considerato applicabile all’imposta in questione la disciplina dettata dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 per l’I.M.U., avente, invece, carattere innovativo e non retroattivo;
con la terza doglianza, l’ente territoriale ha denunciato, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, segnalando la necessità di offrire una interpretazione restrittiva alla fattispecie agevolativa in forza di una prospettiva costituzionalmente orientata e rispettosa dei vincoli europei in materia di non discriminazione e di libera concorrenza, assumendo, pertanto, che il beneficio può essere concesso solo in presenza di una destinazione ad attività peculiari non produttive di reddito, laddove nella fattispecie la natura commerciale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dalla contribuente era desumibile dalla circostanza che la retta corrisposta dagli alunni per la fruizione dei servizi offerta incideva sul valore RAGIONE_SOCIALE produzione in maniera superiore al 60% e non poteva quindi considerarsi simbolica;
con la quarta ed ultima ragione di impugnazione, il Comune ricorrente ha lamentato, sempre con riferimento al paradigma censorio di c ui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23 e 53 Cost. in relazione agli artt. 1, 2 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui il Giudice d’appello ha ritenuto irragionevole la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ente, non avvedendosi RAGIONE_SOCIALE‘indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria, come tale non rinunciabile da parte del Comune, laddove la decisione di fornire contributi economici finalizzati allo
svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività ritenuta oggetto di tutela n on poteva costituire una giustificazione per disapplicare l’imposta, che restava dovuta in forza RAGIONE_SOCIALE capacità contributiva espressa dall’ente religioso;
il ricorso va accolto per quanto ragione, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe seguenti valutazioni;
non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale l’istante ha ribadito l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto di specificità dei suoi motivi;
6.1. si resta nel solco di un ribadito orientamento di questa Corte nell’affermare che:
« Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 2 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873)».
«Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in
quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno RAGIONE_SOCIALE‘appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012) » (così Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, ai cui più ampi contenuti si rinvia e nello stesso, in un giudizio reso tra le medesime parti, Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata nonché Cass., 6 marzo 2023, n, 6690);
6.2. nel caso in esame, a tali principi si è uniformato il Giudice di appello nell’affermare, con apprezzamento di merito non sindacabile nella sede che occupa, che « l’atto di appello consente di evincere quali sono le ragioni giuridiche per le quali si contesta la decisione del primo giudice e in che senso se ne invoca la riforma » (così a pagina n. 1 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), il che giustifica il rigetto di tale prima censura;
il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono suscettibili di esame congiunto per la stretta ed intima connessione RAGIONE_SOCIALEe doglianze i llustrate, concernenti il tema RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alle scuole RAGIONE_SOCIALE‘infanzia.
7.1. come evidenziato dalla difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente nella memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ. la suindicata questione ha costituito oggetto di uno specifico precedente esaminato da questa Corte con la menzionata ordinanza RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2021, n. 3443, resa tra le medesime parti per il successivo anno di imposta 2011, per cui, in assenza di argomenti contrari ed anche alla luce RAGIONE_SOCIALE successiva giurisprudenza di questa Corte sul menzionato tema in
rassegna, vanno ribadite le valutazioni ivi espresse, premettendo ed anticipando che:
-correttamente il Giudice d’appello ha applicato l’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2bis , d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 281, e, poi, dall’art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P C-623/16 P, C-624/16, verificando se l’attività fosse o meno stata svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio, essendo indiscutibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ., l’irretroattività RAGIONE_SOCIALE disciplina introdotta dal d.l. 24 gennaio 2012, n.1, convertito – con modificazioni – nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, dal d.m. 19 novembre 2012 n. 200 e dal d.m. 26 giugno 2014 (v. Cass., Sez. T, 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.);
-non si può, dunque, estendere l’efficacia di tale ultima normativa a fattispecie perfezionatasi in epoca (come quella in oggetto) antecedente alla sua entrata in vigore, il che consente di ritenere che -diversamente da quanto poi opinato dalla Commissione regionale, peraltro con evidente contraddizione rispetto alla postulata verifica RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘ICI con riferimento ai contenuti RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea del 19 dicembre 2012 -non è affatto pertinente, già per tale motivo, il riferimento alla tabella del RAGIONE_SOCIALE di cui al d.m. 26 giugno 2014 (concernente le istruzioni di compilazione dei campi del Quadro B relativo alla dichiarazione per immobili destinati all’attività didattica, di natura certamente non vincolante, come chiarito da Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit., ai
cui più ampi contenuti si rimanda), poiché l’anno di impos ta che interessa la fattispecie in esame è il 2010;
7.2. come sopra illustrato, la valutazione del Giudice regionale si è posta in dichiarato e consapevole contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (ritenuta « eccessivamente restrittiva» , v. pagina n. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza), la quale ha chiarito che « Sul diverso versante RAGIONE_SOCIALE compatibilità RAGIONE_SOCIALE norma in esame con il diritto unitario, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012 », negando, quindi, che l’art. 7, comma 1, lett. i), d.l. 30 dicembre 1992 n. 504, concretizzi una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea (in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: « sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza »), solo a condizione che l’attività svolta ed oggetto di tutela possa considerarsi esercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso, tra le molte altre, Cass. Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);
7.3. la successiva giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, sebbene con riferimento all’inapplicabile come si è detto – d.m. 19 novembre 2012 n. 200, ma con riguardo alla stessa nozione di attività non commerciale come intesa dalla vincolante (v., tra le tante, Cass. Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea (attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico)», che la verifica di tale remunerazione RAGIONE_SOCIALE‘attività « obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in
cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica RAGIONE_SOCIALE‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE retta, in ragione RAGIONE_SOCIALE sua inidoneità a porsi pure come larvata forma retributiva RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica prestata, come precisato da questa Corte secondo cui ‘a fare il discrimine in questo caso è la retta’ (Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 – 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 – 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 – 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 – 01) » (così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.);
7.4. in tali termini, la decisione impugnata non si è posta in linea con i delineati principi, avendo riconosciuto l’esenzione in ra gione del rilievo secondo cui l’attività non era stata programmata in base al generale criterio di economicità, senza correlare tale qualificazione al predetto, specifico, principio eurocomunitario, omettendo cioè di declinarlo nei termini ritenuti dalla Commissione europea compatibili con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione;
7.5. nello specifico, la Commissione ha omesso di focalizzare l’esame sulla diversa valutazione rilevante ai fini de quibus e cioè se la retta percepita (pacificamente pari a 2.294,25 € per alunno) potesse o meno nell’anno di riferimento considerarsi di valore simbolico, nel senso di un suo irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, con ciò dovendosi reputare tale un corrispettivo di natura meramente formale, da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sottoremunerata rispetto agli standard medi, come impone la decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione europea nella parte in cui ha accostato la simbolicità RAGIONE_SOCIALE retta alla sua gratuità, accreditando, per tale via, il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di un corrispettivo di importo così modesto da non potersi rapportare al comune concetto di remunerazione del servizio reso;
7.6. in tale direzione, può declinarsi il seguente principio di diritto: ‘ per corrispettivo simbolico, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per l’attività didattica ed in base ai criteri dettati dalla decisione RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea del 19 dicembre 2012, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sottoremunerata rispetto agli standard medi »;
deriva da quanto precede l’esigenza di rinnovare, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘illustrato princ ipio di diritto, tale accertamento, tipicamente di merito e, quindi, sottratto alla valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte, dovendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado farsi carico di stabilire se la retta corrisposta dagli alunni nell’anno 2010 possa consi derarsi di importo così modesto rispetto al costo del servizio reso da non poter porsi in relazione allo stesso, assumendo quindi valore meramente simbolico, formale, siccome di entità più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sottoremunerata rispetto agli standard medi;
nelle riflessioni che precedono resta assorbito l’esame del quarto motivo di impugnazione;
il ricorso va, dunque, accolto nei suindicati limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia (Milano), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Lombardia (Milano), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.