Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33650 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33650 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 194/2018 R.G. proposto da : REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI GRAVINA DI PUGLIA, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia, n. 1982/2017 depositata il 30/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello del Comune di Gravina in Puglia con la riforma della decisione di primo grado, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato, per ICI 2009;
ricorre per cassazione la Regione Puglia con sei motivi di ricorso;
il Comune ha depositato controricorso integrato da successiva memoria con richiesta di rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve respingersi, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e con il raddoppio del contributo unificato.
Con i primi quattro motivi di ricorso (che si trattano unitariamente per evidente connessione logica) la ricorrente prospetta (in particolare con i primi tre motivi) il giudicato interno relativamente al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento; inoltre, con il quarto motivo, prospetta la tardività dell’impugnazione della sentenza da parte del Comune (solo con le memorie) relativamente a l capo della motivazione dell’avviso di accertamento.
I motivi risultano infondati.
Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, nell’appello il Comune espressamente tratta la questione della motivazione dell’avviso di accertamento e della necessità che la prova della fondatezza della pretesa sia fornita in giudizio e non nella motivazione dell’avviso. Infatti, nell’appello, puntualmente trascritto dal Comune nel controricorso , si contesta l’assenza di motivazione dell’avviso prospettando correttamente che l’avviso non deve contenere le prove della pretesa fiscale (terzo motivo de ll’appello). Conseguentemente l’appello era specifico anche in ordine al vizio di motivazione dell’avviso impugnato .
Del resto, la specificità dei motivi di appello in materia tributaria deve essere desunta dal complesso dell’atto: «Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione» (Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 707, Rv. 652186 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 21/07/2020, n. 15519, Rv. 658400 -01 e Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954, Rv. 652142 01).
Il tutto esclude che possa essersi formato il paventato giudicato interno sul punto.
Con il quinto motivo la Regione prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, primo comma, lettera A, d. lgs. n. 504 del 1992, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Per la ricorrente i giudici avrebbero dovuto ritenere provata la sussistenza del requisito oggettivo ‘per essere gli immobili in questione destinati a fini istituzionali, per il vincolo a cui sono assoggettati, derivante dal trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni istituzionali del soppresso RAGIONE_SOCIALE a prescindere dal dato formale della categoria catastale’.
La sentenza di secondo grado con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità ha evidenziato che oltre al criterio soggettivo (l’appartenenza alla Regione degli immobili) per l’esenzione deve ricorrente anche il requisito oggettivo (la destinazione ad un fine istituzionale); nel caso in oggetto, anche per le categorie catastali (destinazione abitativa e stalla-scuderia), il fine istituzionale non è stato ritenuto sussistente.
L’onere della prova è d’altra parte in capo al contribuente: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma primo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che dovesse essere qualificata come commerciale un’attività di gestione di una struttura alberghiera da parte di ente assistenziale, sia pure svolta in modo da non eccedere i costi relativi alla produzione del servizio, dal momento che, ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un’attività economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, rimane giuridicamente irrilevante il perseguimento di uno scopo di lucro)» (Cass. Sez. 5, 29/02/2008, n. 5485, Rv. 602109 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 11/06/2010, n. 14094, Rv. 613771 -01 e Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4829, Rv. 635057 – 01).
Né, proprio per la già richiamata necessità che l’esenzione muova (anche) da un requisito oggettivo e di effettiva destinazione (qui escluso in fatto), può risultare dirimente ai fini dell’esenzione che si tratti di immobili già appartenenti ad ente istituzionale (RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ultimo motivo la Regione prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per l’illegittima applicazione delle sanzioni.
La sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sulle sanzioni, ma ha pronunciato implicitamente per il rigetto della relativa questione sollevata in primo grado e ribadita nelle controdeduzioni in appello: «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» (Cass. Sez. 5, 23/10/2024, n. 27551, Rv. 672731 01).
Comunque, quand’anche fosse ravvisabile un’omessa pronuncia, trattandosi di questione di diritto, deve rilevarsi che nessuna incertezza normativa, intesa in senso oggettivo e non soggettivo, sussisteva sulla questione dell’esenzione; l’incertezza poteva al più vertere sulla prova della sussistenza del requisito oggettivo, non già sulla normativa di esonero, oggetto di uniforme e costante interpretazione negli anni (v. cass. n. 4169/20 ed innumerevoli altre).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto .
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME