Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 85 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 85 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4686/2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO giusta procura in allegato al ricorso.
-ricorrente-
contro
PARROCCHIA DI NOME COGNOME IN FUSIGNANO rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME del Foro di Bologna, (C.F.CODICE_FISCALE)(pec:
) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo sito in Bologna, INDIRIZZO come da procura speciale rilasciata in calce al presente atto.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 892/2021 depositata il 05/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Con avviso di accertamento n. 95 del 19/11/2015, il Comune di Fusignano richiedeva alla Parrocchia di SINDIRIZZO in Fusignano il pagamento dell’ICI relativa all’anno 2010 (pari a 3.627,70 euro di imposta, oltre a sanzioni e spese) per l’immobile di proprietà sito in Fusignano, identificato al catasto al fg. 22, part. 23, sub.1, adibito a Scuola dell’infanzia paritaria -ai sensi dell’art. 1, legge 62/2000 denominata ‘ Maria Ausiliatrice ‘
L’Ente locale motivava la mancanza del requisito oggettivo necessario per beneficiare dell’esenzione ICI di cui all’art. 7, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, in quanto l’attività didattica, a parere del Comune, viene svolta con ‘modalità commerciali’, stante la presenza di una retta scolastica.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, che con sentenza n. 237/2017, rigettava il ricorso proposto dalla Parrocchia di S. INDIRIZZO in Fusignano.
Avverso detta pronuncia la Parrocchia di S. Giovanni Battista proponeva appello dinnanzi la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, la quale con sentenza n. 2205/2018 depositata in data 21/09/2018 e notificata in data 06/11/2018, accoglieva l’appello proposto dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista in Fusignano, statuendo che <Quanto al requisito oggettivo si rileva che l'immobile assoggettato ad ICI per l'anno 2010 è stato destinato dalla Parrocchia esclusivamente all'esercizio di un'attività didattica, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lettera i) d.lgs. n. 504/1992, nel testo vigente dell'anno di
applicazione dell'imposta, in base al quale non era richiesto che lo svolgimento dell'attività avvenisse come invece è stato successivamente stabilito dal nuovo testo della norma introdotto con il d.l. n. 149/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 13/2013>.
Avverso la sentenza della CTR Emilia Romagna, n. 2205 del 21/09/20187, il Comune di Fusignano instaurava il procedimento R.G. n. 2075/2018 dinnanzi alla Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 18831/2020, accoglieva il ricorso dato che, nell’ambito del giudizio di secondo grado ‘occorreva valutare se l’attività svolta, esercitata da detto ente religioso, potesse ritenersi finalizzata ad uno degli scopi istituzionali protetti, di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del d. lgs. n. 504 del 1992; era necessario all’uopo accertare la sussistenza di due requisiti, di cui uno soggettivo e cioè la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo e cioè che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale che pertanto la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che con riferimento all’anno di applicazione dell’ICI (2010) l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali’.
Con sentenza n. 892/2021, pronunciata il 18/06/2021 e depositata in data 05/07/2021, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in sede di rinvio, accoglieva il ricorso in riassunzione promosso dalla Parrocchia di SINDIRIZZO in Fusignano
La CTR dell’Emilia Romagna riteneva la sussistenza del requisito oggettivo, assumendo che l’attività esercitata non era esclusivamente commerciale, ma retta da finalità anche di altra
natura e che la retta fosse di gran lunga inferiori al C.M.S. previsto dal sito Ministeriale che pur concernendo l’IMU, tuttavia, poteva valere come parametro di riferimento anche per l’imposta ICI. Affermava che in presenza di una perdita di esercizio pari ad € 52.148,00, ripianata dalla Parrocchia attingendo al proprio bilancio complessivo (principalmente con altre entrate patrimoniali), le rette che coprono il 64% dei costi totali di gestione, ancorchè non simboliche, non risultavano neppure significative, in quanto inidonee a coprire i costi di esercizio. Aggiungevano i giudici distrettuali che l’attività, consistita nella gestione di una scuola materna non remunerava i fattori produttivi, né coperto i costi del servizio.
Il Comune ricorre per cassazione svolgendo tre motivi.
Replica con controricorso e memorie la contribuente.
CONSIDERATO CHE
1.Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 384 comma 2, c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.; per avere il giudice del rinvio, disatteso i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nell’ordinanza di rinvio, atteso che, pur avendo accertato che i corrispettivi percepiti per l’attività didattica non erano affatto ‘simbolici’, poiché garantivano una copertura dei costi di gestione del 64% (e non già una frazione minima), ha comunque ritenuto sussistere il requisito oggettivo, assumendo quale criterio qualificante la ‘non commercialità’ dell’attività svolta non già quello indicato dall’ordinanza di rinvio (ovvero la presenza di corrispettivi simboli, tali da coprire una frazione minima (simbolica) del costo totale del servizio), bensì la presenza di corrispettivi non idonei a garantire la copertura integrale del servizio. Si obietta che nonostante il decisum della Suprema Corte secondo cui assume rilievo esclusivamente il concetto di attività non commerciale nella definizione europeisticamente orientata, il decidente ha valorizzato un parametro (quello del CMS fissato dal MIUR) che non solo
temporalmente non applicabile poiché introdotto solo a decorrere dal 2012, ma neppure significativo, atteso che le rette applicate dalla Scuola (seppur inferiori al CMS definito dal MIUR) non rappresentavano certo una frazione minima (simbolica) del costo del servizio, consentendo, da sole, la copertura di ben oltre la metà (il 64%, appunto) dei costi totali di gestione dell’attività didattica svolta.
2.La seconda censura deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs 504/1992 (nell’interpretazione europeisticamente orientata della norma), ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c per avere, il giudice del merito ritenuto ‘non commerciale’ l’attività didattica svolta dalla Parrocchia, considerando rilevante la chiusura in perdita di esercizio dell’Ente, pur in presenza di corrispettivi che seppur inferiori al CMS definito dal MIUR erano tutt’altro che simbolici.
3.Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 7, 1 comma, lett. i), d.lgs 504/1992 e all’art.2697 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; per aver il collegio d’appello ritenuto assolto l’onere probatorio che grava su chi vuole accedere ad un trattamento fiscale di favore in ragione della sola mancata contestazione ad opera di controparte, di quanto asserito (ma non dimostrato) dal ricorrente. In particolare, si lamenta che la Commissione di appello ha ritento provato l’ammontare delle rette sulla base degli scritti difensivi della contribuente in quanto non espressamente contestato dal Comune, trascurando di considerare che grava su chi intende accedere all’esenzione di imposta offrire la prova del diritto alla esclusione del trattamento fiscale.
Preliminarmente si valuta la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis, con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante
dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023’. 5. Pertanto, stante l’incidenza decisoria della predetta questione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione:
rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della