Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 733 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 29668/2018 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 17 luglio 2018, n. 285, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Piemonte n. 504/2018, depositata il 9 marzo 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009 in relazione ad un immobile concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere le imposte;
la Commissione RAGIONE_SOCIALE del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 255/6/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, confermando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 1, lett. c ), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2 -bis , d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività RAGIONE_SOCIALEa scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro;
b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputava incontestabile la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del locali adibiti a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, e la Parrocchia quale gestore RAGIONE_SOCIALEa scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile;
il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 9 ottobre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 14 novembre 2018, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1., c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023′;
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14