Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 728 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 728 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 21395/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 222, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale del Piemonte (Torino) n. 211/7/2017, depositata l’8 febbraio 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2006 in relazione -per quanto ora interessa- ad un fabbricato concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta;
la Commissione RAGIONE_SOCIALE regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 14/3/2015 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, confermando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 1, lett. c ), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2 -bis , d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività RAGIONE_SOCIALEa scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro;
quanto al requisito oggettivo, la Commissione reputava incontestabile la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del locali adibiti a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, e la Parrocchia quale gestore RAGIONE_SOCIALEa scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile;
il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato l’8 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1., c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023′;
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14