Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI NOVARA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME
NOME COGNOME rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (Torino) n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione -per quanto ora occupa – ad un immobile concesso in locazione alla Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta;
la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014 della Commissione tributaria provinciale di Novara, confermando il riconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base delle seguenti considerazioni:
la Parrocchia San Giuseppe e la Scuola dell’Infanzia non erano da considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un’attività istituzionale della Parrocchia, la quale, per ragioni di trasparenza gestionale, aveva organizzato una specifica gestione economica finanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza
della responsabilità tra Parrocchia e Scuola in capo alla persona del Parroco;
b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione rilevava lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che, per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinatari del servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e di bilancio attestavano che la misura delle quote ovvero dei ricavi era determinata dalla ricerca del sostanziale conseguimento della copertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti ed addetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione delle immobilizzazioni e di altri fattori. Emergeva, dunque, un quadro obiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico, con modalità di gestione economica destinata al mantenimento della continuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità di gestione evocava lo schema di servizi pubblici, anche costituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale, subordinata alle regole di mercato;
il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
la Chiesa Parrocchiale San Giuseppe resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1., c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce della deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023’;
in ragione dell’incidenza decisoria della predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre