Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2025
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA
sul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Novara, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , Padre
NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Piemonte (Torino) n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 14 novembre 2024.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il RAGIONE_SOCIALE di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione -per quanto ora occupa – ad un immobile concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’imposta;
la Commissione RAGIONE_SOCIALE del Piemonte rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 320/6/2014 RAGIONE_SOCIALEa Commissione RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, confermando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non erano da considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un’attività istituzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale, per ragioni di trasparenza gestionale, aveva organizzato una specifica gestione economica finanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza
RAGIONE_SOCIALEa responsabilità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in capo alla persona del Parroco;
b. quanto al requisito oggettivo, la Commissione rilevava lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che, per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinatari del servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e di bilancio attestavano che la misura RAGIONE_SOCIALEe quote ovvero dei ricavi era determinata dalla ricerca del sostanziale conseguimento RAGIONE_SOCIALEa copertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti ed addetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe immobilizzazioni e di altri fattori. Emergeva, dunque, un quadro obiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico, con modalità di gestione economica destinata al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa continuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità di gestione evocava lo schema di servizi pubblici, anche costituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale, subordinata alle regole di mercato;
il RAGIONE_SOCIALE di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1., c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa deduzione operata dalla controricorrente nella memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. , assume rilevanza nomofilattica la questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023′;
in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa predetta questione sui temi oggetto dei motivi di impugnazione, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre