Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9440 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/04/2023
ICI
sul ricorso iscritto al n. 32508/2019 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Padova il DATA_NASCITA e residente in Piove di Sacco (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscal e CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso e di delibera della Giunta Comunale n. 24 del 27 novembre 2019, dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE
F158 R), elettivamente domiciliati in Roma, al INDIRIZZO, presso lo st udio dell’AVV_NOTAIO.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 214/3/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 26 marzo 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio non partecipata del 2 dicembre 2022;
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Piove di Sacco e riformava la sentenza n. 269/6/2016 della Commissione tributaria provinciale di Padova, così implicitamente rigettando il ricorso proposto dal contribuente contro i plurimi avvisi di accertamento e le tre intimazioni di pagamento oggetto di impugnazione e concernenti l’omesso versamento dell’ICI i n relazione ai periodi di imposta relativi agli anni 2003/2011;
1.1. il AVV_NOTAIO regionale, nello specifico, assumeva che:
-in ordine alla sopravvenuta incontrovertibilità delle pretese relative agli anni di imposta 2003/2004/2005, « la documentazione in atti dimostra con certezza la regolarità delle notifiche effettuate a cura del RAGIONE_SOCIALE nelle forme di legge…», con conseguente insussistenza della dedotta decadenza dall’esercizio del potere impositivo;
-« il RAGIONE_SOCIALE ha correttamente indicato i presupposti di fatto della pretesa tributaria e non era necessario allegare ai provvedimenti impositivi altri atti o provvedimenti (delibere o regolamenti) conoscibili comunque dal contribuente perché ritualmente pubblicati ed accessibili nell’albo pretorio» ;
-quanto al valore dei terreni, si era rivelata contraddittoria la scelta del primo AVV_NOTAIO, che aveva prima conferito incarico ad un consulente tecnico di ufficio per la determinazione del valore dei beni e poi aveva annullato gli atti impositivi, osservando – di contro che errata era stata l’applicazione del criterio analitico (basato sul valore di trasformazione) utilizzato dal
consulente, mentre corretta era stata la valutazione operata dal RAGIONE_SOCIALE fondato sul metodo sintetico e quindi sulla comparazione del bene con quelli aventi analoghe caratteristiche;
-il ricorrente non rivestiva la carica di imprenditore agricolo professionale, siccome iscritto nello SCAU solo con riserva, ma anche perché « trae meno del 70% dei propri redditi dall’attività di coltivazione ».
avverso tale sentenza COGNOME proponeva ricorso per cassazione, spedito per la notifica ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. in data 25 ottobre 2019, formulando quattro motivi di impugnazione e successivamente, un data 18 novembre 2022, depositando memoria ex art. 380bis . 1., cod. proc. civ.;
il RAGIONE_SOCIALE Piove di Sacco resisteva con controricorso notificato in data 11 dicembre 2019, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
il ricorrente ha premesso di aver impugnato:
per le annualità ICI 2003/2005, l’intimazione di pagamento n. 3299/2013, assumendo di non aver mai ricevuto i prodromici avvisi di accertamento ed eccependo, per tale via, la decadenza dall’esercizio del relativo potere impositivo;
b. per le annualità ICI 2006/2009, i vari avvisi di pagamento indicati nel ricorso in esame (v. pagina n. 3), lamentando la violazione degli artt. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 per la carente motivazione dei relativi atti e l’illogica applicazione del criterio di calcolo adottato per stabilire il valore dei beni, come poi accertato dal consulente tecnico di ufficio nominato in prime cure, che aveva stimato il valore dei beni in misura notevolmente inferiore a quella stabilita dal RAGIONE_SOCIALE;
per le annualità ICI 2010/2011, i due avvisi di accertamento indicati nel ricorso in esame (v. pagina n. 3), contestando il mancato riconoscimento dell’esenzione dovuta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.
b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 1, comma 9, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99/2004, quale imprenditore agricolo professionale;
con il primo motivo di impugnazione il COGNOME ha dedotto la « violazione di legge dell’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 3299/2013 e relativa alle annualità 2003 -2004-2005 -mancata ravvisata inesistenza/nullità insanabile della notifica degli avvisi di accertamento presupposti a dette annualità. Conseguente decadenza del RAGIONE_SOCIALE dal potere impositivo per dette annualità di riferimento » (v. pagina n. 4 del ricorso);
2.1. il contribuente ha premesso sul punto del fatto che « non si comprendono le ragioni di fatto e di diritto della sentenza», segnalando che la questione sollevata concerneva il « mancato rispetto della procedura di notifica degli avvisi di accertamento da parte del RAGIONE_SOCIALE» (v. pagina n. 5 del ricorso), essendo la « ‘raccomandata 1’ prive di avvisi di ricevimento », non avendo il RAGIONE_SOCIALE « allegato in causa i CAD (cd. Mod. NUMERO_DOCUMENTO A.G.)», mentre « per quanto riguarda la notifica sub. doc. 12 si legge addirittura ‘lasciato avviso mod. NUMERO_DOCUMENTO A.G. presso il RAGIONE_SOCIALE di Briggine!! Che nessun legame ha con il destinatario dell’atto » (v. pagina n. 5 del ricorso);
2.2. l’istante ha, quindi, contestato l’acritica adesione prestata dalla Commissione regionale alle difese del RAGIONE_SOCIALE, segnalando che queste avevano addirittura invertito la sequela procedimentale del procedimento impositivo, considerando che gli avvisi di pagamento si fondavano sulla preventiva intimazione di pagamento, così lamentando l’istante, in definita, la violazione delle predette disposizioni, assumendo che in caso di irreperibilità relativa del destinatario occorre, ai fini della relativa prova non solo la spedizione, ma anche la ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale;
2.3. per tale via, il ricorrente ha evidenziato che, risultando la notifica dell’avviso di accertamento nulla, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della predetta raccomandata, correttamente era stata eccepita
la citata decadenza, mentre erroneamente essa era stata rigettata dal AVV_NOTAIO di secondo grado;
con la seconda censura, l’istante ha lamentato la « falsa applicazione della esenzione prevista dal combinato disposto del comma 2 lettera b) seconda parte del D. Lgs. n. 504/92 e del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, concernente l’esclusione dei terreni edificabili sui quali persiste l’attività agricola da parte dei soggetti di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 504/92, a cui si è aggiunta la figura che il ricorrente riveste di imprenditore agricolo-professionale, con conseguente contestazione della sentenza di appello nella parte in cui disconosce il diritto alla esclusione (avvisi di accertamento nr. 159004/2010 per l’anno 2010 … e nr. 159005/2011 per l’anno 2011 …), applicando dis posizioni regolamentari relative allo imprenditore agricolo principale peraltro illegittime » (v. pagina n. 9 del ricorso);
3.1. a tal proposito, il COGNOME ha rimproverato alla Commissione regionale di aver fatto erroneo riferimento alla «qualità di imprenditore agricolo principale», laddove la qualifica dedotta era quella di imprenditore agricolo professionale, con la conseguente errata applicazione, in ragione del carattere speciale della norma tributaria, dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà regolamentare ICI, la quale è riferita all’imprenditore agricolo a titolo principale e non anche all’imprenditore agricolo professionale.
Il contribuente ha, quindi, aggiunto che erroneamente il AVV_NOTAIO a quo aveva considerato l’imponibile IRPEF, mentre doveva essere computato il solo reddito derivante dall’attività agricola e che per il riconoscimento dell’esenzione era necessaria l’iscrizione nel registro ex SCAU (non importa se con riserva) e, soprattutto, il versamento dei relativi contributi previdenziali, che era stato documentato, bastando, per altro verso, che il reddito derivante dell’attività agricola superasse (come asseritamente dimostrato) anche di un solo punto il 50% del reddito da lavoro autonomo;
con la terza doglianza, il ricorrente ha denunciato la « violazione di legge con riferimento all’art. 132 nr 4 c.p.c. (obbligo di esposizione delle ragioni di fatti e di diritto della sentenza) in relazione agli artt. 1, co. 162
della l. n. 296 del 2006, e 7 della l. 212/2000 (obbligo di specifica motivazione della pretesa tributaria) in relazione a tutti gli avvisi di accertamento impugnati » (v. pagina n. 13 del ricorso);
4.1. a tal riguardo, il contribuente ha rappresentato che la motivazione della sentenza impugnata, a fronte di una analitica contestazione circa la carenza motivazionale degli avvisi, siccome priva di ogni riferimento circa le caratteristiche dei beni oggetto di tassazione e della aree similari e nonostante che il AVV_NOTAIO di primo grado avesse ritenuto (non che agli atti impugnati non fossero allegati gli atti presupposti, come erroneamente stabilito dal AVV_NOTAIO regionale, ma) che gli avvisi non indicassero « le ragioni particolari e specifiche in base alle quali si è provveduto alla rettifica» dell’impos ta ICI (v. pagina n. 14 del ricorso), si era limitata ad affermare che « il RAGIONE_SOCIALE avrebbe ‘correttamente indicato i presupposti di fatto’ della pretesa tributaria », omettendo però di indicare « quali essi fossero, eppure ritenendoli corretti, rendendo impossibile comprendere l’iter logico giuridico che ha portato il AVV_NOTAIO di secondo grado a tali autonome conclusioni» (cfr. pagina n. 15 del ricorso) e senza « confutare analiticamente le eccezioni specifiche dell’appellato, o quanto meno motivare il perchè ri teneva corretti detti ‘presupposti di fatto’ » (così a pagina n. 16 del ricorso);
con la quarta ed ultima ragione di ricorso, il COGNOME ha censurato la sentenza impugnata per la « violazione di legge dell’art. 5, V comma, d.lgs. 504/92, con riferimento a tutti gli avvisi di accertamento impugnati, articolo che così prevede in ordine alla valutazione delle aree edificabili ‘… Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche’ » (v. pagina n. 20 del ricorso);
5.1. nello specifico, il ricorrente ha asserito che la sentenza impugnata è illegittima, avendo disconosciuto il metodo di calcolo seguito dal consulente
tecnico di ufficio per la determinazione del valore di mercato dei beni, basato sul valore di trasformazione, ponendo in rilievo che il predetto art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 non indica, in realtà, uno specifico criterio di stima, il che rende legittimo anche l’utilizzo del menzionato metodo analitico, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Ciò posto, il ricorso va accolto per quanto ragione, alla luce delle seguenti riflessioni.
Va dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la contestazione delle suindicate violazioni di legge in relazione alle notifiche degli avvisi accertamento (relativi agli anni di imposta 2003/2004/2005) posti a base della corrispondente, impugnata, intimazione di pagamento.
7.1. Non vengono, infatti, riprodotti nel loro puntuale contenuto o trascritti nel ricorso gli avvisi di ricevimento delle notifiche degli atti di accertamento che si assumono viziate, essendo stata riportata nell’impugnazione in esame, in relazione ad un generico « doc. 12», soltanto la dicitura « lasciato avviso NUMERO_DOCUMENTO. presso il RAGIONE_SOCIALE di Briggine!!», che non consente di aver compiuta contezza del complessivo contenuto della notifica e dell’atto a cui (tra i dedotti plurimi avvisi) essa si riferisce.
7.2. In tale contesto va dato seguito al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui « in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio in misura sufficiente a consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., 11 luglio 2022, n. 21791; Cass., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., 28 febbraio 2017, n. 5185» (così, tra le tante, Cass., Sez. T., 1° marzo 2023, n. 6203 e nello stesso senso, sempre da ultimo, Cass., Sez. T, 29 novembre 2022, n. 35124 ) .
Risulta, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione, relativo all’invocata, ma non riconosciuta dal AVV_NOTAIO regionale, esenzione dal tributo in ragione della qualità di imprenditore agricolo professionale dedotta dal ricorrente.
Il nucleo essenziale della censura poggia sul r ilievo dell’inapplicabilità dell’art. 59, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (che disciplina la potestà regolamentare del RAGIONE_SOCIALE ai fini ICI, con facoltà di introdurre limiti alle esenzioni) alla figura dell’imprenditore agricolo professionale di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
3.1. Ebbene, sul piano dei principi, va ricordato che questa Corte ha chiarito che:
« Il D.Lgs. n. 99 del 2004, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) che ha sostituito ed abrogato le previgente figura di imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P.).
L’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 richiede il possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, nonchè il rispetto di specifici requisiti di tempo e lavoro.
E’ previsto che l’imprenditore agricolo professionale dedichi all’attività agricola la prevalenza del proprio tempo di lavoro complessivo e, dall’altro, che i ricavi delle suddette attività siano prevalenti sul proprio reddito globale.
Il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, infatti, stabilisce: “Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1237 del 1999 17 maggio 1999 del Consiglio, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.”
L’attribuzione all’imprenditore agricolo della qualifica di I.A.P. è di competenza delle Regioni, che accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99 del 2004; ogni Regione regolamenta le condizioni per ottenere il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) ed i criteri per la verifica del requisito del tempo dedicato oltre che per le modalità di computo del requisito del reddito ricavato» (così Cass., Sez. T., 13 maggio 2021, n. 12852, che richiama Cass., Sez. VI/V, 2 novembre 2018, n. 28062 e Cass., Sez. VI/V, 10 gennaio 2017, n. 375).
La Corte ha, quindi, chiarito che le disposizioni di cui al d.lgs. n. 99 del 2004, hanno profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione (così Cass., Sez. VI/V, 2 novembre 2018, n. 28062 cit., che richiama Cass., Sez. VI/V, 10 gennaio 2017, n. 375 cit.).
3.2. Tanto ricapitolato, si osserva che in relazione alle annualità in contestazione (2010/2011) erano già entrate in vigore le disposizioni di cui al citato d.lgs. n. 99/2004, ma di tanto la Commissione regionale non ha tenuto conto.
In tal modo, il AVV_NOTAIO d’appello ha finito con il discostarsi dal superiore principio di diritto, avendo totalmente obliterato la valutazione delle menzionate sopravvenienze normative, omettendo, in particolare, di verificare se le modifiche intervenute abbiano inciso sul requisito soggettivo per la fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 invocata dal ricorrente, anche con riferimento alla compatibilità del regolamento comunale applicato dalla Commissione regionale con il riportato assetto normativo operante nella fattispecie in oggetto.
La sentenza va, pertanto, sul punto cassata.
Risultano fondati anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, i quali possono essere trattati unitariamente, in quanto, anche se con riferimento a vizi (di motivazione della sentenza e di violazione di legge, in particolare dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) ed a paradigmi
censori diversi (rispettivamente art. 360, primo comma, nn. e 4 e 3, cod. proc. civ.), le doglianze concernono la determinazione del valore del bene ai fini ICI.
8.1. In relazione al terzo motivo, va riconosciuto che la Commissione tributaria regionale non ha preso in considerazione i plurimi argomenti difensivi sviluppati dal contribuente nelle ampie controdeduzioni sviluppate in sede d’appello, come ritrascritte alle pagine nn. 15/18 del ricorso, volte a porre in discussione la base imponibile dell’ICI nella misura determinata dal RAGIONE_SOCIALE, assumendo sul punto l’erronea applicazione dello stesso valore di 144,85 €/mq sia per l’area a destinazione residenziale che per quella commerciale e quindi l’erronea equiparazione dei relativi valori e contestando, poi, tanto l’indice di territoriale di cubatura che la percentuale di svalutazione applicata.
Difatti, il AVV_NOTAIO regionale, a fronte di tali puntuali contestazioni, si è limitato ad affermare che « il RAGIONE_SOCIALE ha correttamente indicato i presupposti di fatto della pretesa tributaria e non era necessario allegare ai provvedimenti impositivi altri atti o provvedimenti (delibere o regolamenti) conoscibili comunque dal contribuente perché ritualmente pubblicati ed accessibili nell’albo pretorio», il tutto in termini palesemente inadeguati ed avulsi dalle contestazioni avanzate, in quanto:
non era stata posta la questione dell’allegazione delle delibere o dei regolamenti.
la predetta affermazione del AVV_NOTAIO d’appello ha espresso solo un verdetto, senza motivarlo, non essendo stata fornita alcuna indicazione dei predetti presupposti, nè precisato il contenuto degli avvisi e soprattutto non è stata offerta alcuna risposta ai plurimi rilievi critici svolti in secondo grado dal contribuente rispetto alle deduzioni del RAGIONE_SOCIALE.
In tali termini, la predetta motivazione va considerata meramente apparente e detta anomalia è causa di nullità della sentenza integrando un error in procedendo (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6 -5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del
2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 dei 2009) deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.” (Vedi Cass. n. 22598 del 2018) » (così Cass., Sez. V., 8 aprile 2022, n. 11473).
Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. .
Nella specie -giova ribadirlo -l’apparenza della motivazione si caratterizza per la completa assenza di ogni considerazione circa i plurimi rilievi mossi dal contribuente, il che vale a rendere, per quanto sopra esposto, la sentenza nulla.
8.2 In ordine, invece, al quarto motivo risulta errata la valutazione della Commissione regionale nella parte in cui ha reputato il valore di trasformazione (applicato dal consulente tecnico di ufficio in primo grado) in contrasto con il dettato dell’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che:
« il d.lgs. n. 504, cit., art. 5, c. 5, con riferimento alla determinazione della base imponibile dell’imposta da applicare sulle aree edificabili, dispone che «il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;
-«la Corte ha già avuto modo di rilevare che, a detti fini, è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, parametri che, pertanto, devono considerarsi tassativi (v., ex plurimis, Cass., 30 maggio 2017, n. 13567; Cass., 15 giugno 2010, n. 14385)»;
«la Corte ha, altresì, statuito che a detta disposizione, – che rinvia «ad una pluralità di elementi compositi, fondati su dati desumibili da atti amministrativi (ad esempio l’indice di edificabilità e la destinazione d’uso consentita) o da fonti esterne (prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche).», -può senz’altro ricondursi il metodo analitico-ricostruttivo denominato del valore di trasformazione, metodo, questo, incentrato sulla «determinazione del valore dell’area fabbricabile sulla base della differenza tra il ricavato (valore dell’edificato), “come si configurerebbe ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile per l’area presa in considerazione”, ed i costi necessari all’edificazione stessa (costi di trasformazione).» (così Cass., 20 ottobre 2017, n. 24872; v. altresì, in motivazione, Cass., 9 marzo 2018, n. 5763; Cass., 2 marzo 2018, n. 4953)»;
«la rilevanza, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili, dei parametri offerti dagli indici di edificabilità e dalla destinazione d’uso delle aree, dagli oneri di adattamento del terreno e dalla stessa maggiore o minore attualità della potenzialità edificatoria dell’area (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506), dà conto, per vero, del rilievo secondo il quale il criterio analitico-
ricostruttivo in questione trova fondamento nello stesso dettato normativo, nel cui contesto la potenzialità edificatoria dell’area viene assunta nella sua concreta, ed obiettiva, dimensione, e non in quella che, in buona sostanza, viene rimessa alle scelte economiche (e di convenienza) del contribuente (secondo una valutazione cui allude la gravata sentenza nel rilevare che «nella realtà del mercato, i prezzi tengono anche conto del fatto che non tutti gli acquirenti sfruttano per intero le potenzialità edificatorie dei beni acquistati»); laddove – come sempre avviene nelle operazioni concettuali legate a complesse metodologie di valutazione – si tratta di verificare la correttezza della concreta applicazione del metodo di stima prescelto, avuto riguardo alla riscontrabilità dei dati fattuali postivi a fondamento ed al rigore del procedimento inferenziale sotteso all’utilizzazione del metodo di stima»;
«come, poi, la Corte ha ripetutamente rilevato, dalla natura del processo tributario – che non è annoverabile tra quelli di “impugnazioneannullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (v., ex plurimis, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27574; Cass., 19 novembre 2014, n. 24611; Cass., 21 novembre 2013, n. 26157; Cass., 12 luglio 2006, n. 15825; Cass., 2 dicembre 1993, n. 11958; Cass., 4 maggio 1990, n. 3718; Cass., 18 giugno 1987, n. 5352)» (cfr. Cass., Sez. T., 12 luglio 2021, n. 19811).
Anche sul punto la sentenza impugnata va, pertanto, cassata.
Alla stregua delle considerazioni svolte vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione e dichiarato inammissibile il primo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per il prosieguo ed anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nell’adunanza camerale del 2 dicembre 2022.