Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11244 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6229/2019 R.G. proposto da: COMUNE COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusto mandato a margine del controricorso;
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2256/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Comune di Carlantino ricorre per la cassazione della sentenza n. 2256/2018 della C.T.R. della Puglia, svolgendo cinque motivi.
I giudici di prossimità avevano accolto il ricorso del consorzio contribuente avverso due avvisi di accertamento per le annualità 2010 e 2011 per omessa dichiarazione dell’Ici ed omesso versamento dell’imposta, affermando che la diga di Occhito – non accatastata sino al dicembre 2016 ed affidata in concessione al Consorzio – era classificabile in categoria E) e dunque esente ai sensi dell’art. 7 d.lgs.504/1992.
I giudici regionali hanno confermato la decisione di prime cure, statuendo che il Consorzio è esente dal pagamento Ici, in quanto la diga ha una particolare destinazione all’uso pubblico o di interesse collettivo, non smentita dalla commercializzazione delle acque.
Replica con controricorso il consorzio per la Bonifica della Capitanata che propone tre motivi di ricorso incidentale.
Il Comune deposita controricorso al ricorso incidentale.
Il PG ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale.
MOTIVI DI DIRITTO
1.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere il collegio d’appello sospeso il giudizio in attesa della definizione del giudizio instaurato dal Comune avverso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che riconosceva, a seguito della Docfa presentata dal consorzio in data 6 dicembre 2016, la categoria E) alla diga di Occhito.
La seconda censura del ricorso lamenta violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, deducendo l’apparente motivazione della sentenza impugnata, in quanto con affermazione apodittica, i giudici distrettuali hanno omesso di esplicitare la regioni logico-giuridiche a fondamento della statuizione impugnata.
Il terzo mezzo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 7, lett. b), d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 2, comma 40, d.l. 262/2006; per avere il decidente incluso nella categoria E) l’immobile in oggetto sebbene destinato ad uso commerciale e quindi escluso dalla categoria E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 come prescritto dall’art. 2 comma 40, cit.
Si assume che trattasi di beni dotati di autonomia funzionale rispetto al restante complesso immobiliare, in quanto la diga è idonea a produrre reddito autonomo rispetto a quelli retraibili dagli altri cespiti ubicati nel compendio immobiliare, come rivela la quota delle spese di funzionamento a carico della gestione irrigazione, il contributo dell’acquedotto pugliese a ristoro delle spese di gestione degli impianti e i ricavi da somministrazione di acqua ad uso industriale in favore della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, oltre che la fornitura di acqua ad uso civile abitazione.
4.Il quarto strumento di ricorso deduce la violazione dell’art. 7, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, ex art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; si assume che il Consorzio non può beneficiare di detta esenzione per l’insussistenza del requisito oggettivo vale a dire per la natura economica dell’attività svolta, in quanto deputato alla riscossione dei contributi dai consorziati
5.Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’art. 54 r.d. n. 215/1993, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; censurando la sentenza di primo grado che avrebbe riconosciuto il Consorzio quale mero detentore dei beni demaniali e dunque privo di legittimazione passiva. Deduce che con il ricorso in appello, aveva censurato la violazione dell’art. 3
rubricato, sostenendo la sussistenza del rapporto concessorio tra i consorzi di bonifica e i beni demaniali loro affidati, secondo lo schema del r.d. n. 215/1933 istitutivo dei consorzi, in correlazione con la funzione loro assegnata di manutenzione delle opere di bonifica.; che, tuttavia, il giudice d’appello applicando il principio della ragione più liquida, ha trascurato di esaminare le questioni preliminari incentrando la decisione sulla classificazione del compendio in categoria E) e dunque esente dall’imposta comunale.
6. L’ultimo mezzo di ricorso pur rubricato come il precedente motivo, lamenta la sussistenza di error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. per avere la CTR adottato il principio della ragione più liquida, sostenendo che la CTR non poteva applicare l’esenzione ex art. 7 lett. b), in quanto la natura del bene emerge dalle risultanze catastali che sono vincolanti ai fini ICI; mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sulla legittimazione passiva del Consorzio, in quanto questione preliminare rispetto alle altre questioni giuridiche sottoposte al vaglio del giudice di merito.
7. Con controricorso, il Consorzio eccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione <notificato in data 11 febbraio 2019 allo stesso Comune di Carlino in persona del Commissario straordinario presso l'avv. NOME COGNOME invece che al Consorzio; pertanto non avendo effettuato la notifica al contribuente nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e non potendo riferire la notifica al soggetto cui avrebbe dovuto essere notificato l'atto, il Comune è decaduto dal diritto di provvedere alla nuova notifica, essendo spirato il termine semestrale.
8.Con il primo motivo di ricorso incidentale, il consorzio deduce la violazione dell'art. 37, comma 53, del decreto legge n. 223 del 2006 per avere il giudicante omesso di esaminare i motivi esplicitati con l'appello incidentale con i quali il contribuente aveva dedotto l'intervenuta decadenza del comune dal potere impositivo in quanto, nel caso in esame, non vi era l'obbligo di presentare la
denuncia preventiva, trattandosi di immobile non accatastabile in categoria D).
Del resto aveva dedotto che a decorrere dall'anno 2007, l'ente impositore avrebbe dovuto avanzare le sue richieste economiche entro e non oltre il 31 dicembre del 2015 per l'annualità 2010, ovvero entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento dell'imposta avrebbe dovuto essere eseguito; mentre il primo avviso di accertamento venne notificato l'undici ottobre del 2016. Anche per l'avviso di accertamento per l'annualità d'imposta 2011 la notifica effettuata il 9 gennaio 2017 dell'avviso di accertamento si presenta tardiva, in quanto l'ente avrebbe dovuto avanzare le proprie richieste economiche non oltre il 31 dicembre 2016.
Si afferma che il legislatore con l'art. 37, comma 53, decreto legge n. 223 del 2006 ha soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici. Sostiene che, secondo l'art. 1, comma 174, della legge citata resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La norma fa riferimento agli adempimenti previsti in materia di riduzione d'imposta sicché detti elementi sono conosciuti dal contribuente ma difficilmente conoscibili dall'amministrazione a cui vanno pertanto comunicati. Al contrario l'art. 1, commi 195 seguenti, ha disciplinato il definitivo trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni quale espressione del principio di maggiore collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, con la conseguente infondatezza della tesi sostenuta dall'ente territoriale secondo la quale l'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici per il consorzio non è venuto meno poiché la dedotta abrogazione concerne solo gli immobili oggetto di registrazione/o voltura tramite modello unico informatico che trasmesso agli enti locali
permette la piena conoscenza dei dati indispensabili alla verifica della regolarità fisale dei contribuenti.
9.Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 7 legge n. 212 del 2000, nonché dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione dell'avviso degli avvisi di accertamento nonché omessa dichiarazione di nullità e annullabilità degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Carlantino; per avere la Commissione tributaria regionale omesso l'esame del motivo contenuto nell'appello incidentale con il quale si evidenziava il deficit motivazionale degli avvisi di accertamento i quali contengono il riferimento a una perizia allegata ai precedenti avvisi notificati al Consorzio -perizia effettuata dal tecnico comunale priva di riferimenti relativi ai dati catastali dell'immobile e dei criteri determinativi utilizzati per l'individuazione del valore attribuito al compendio- ed a corredo fotografico non allegato all'atto, carenze che hanno reso impossibile la comprensione da parte del contribuente dei criteri di stima applicati nonché del procedimento matematico attraverso il quale si è giunti alla determinazione della rendita catastale attribuita alla diga.
10.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si lamenta la violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 472 del 1997; per avere il Collegio d'appello redatto una motivazione illogica e ingiusta, trascurando di prendere in considerazione l'eccezione regolarmente introdotta in giudizio in relazione alle irrogazione delle sanzioni determinate con gli atti impositivi determinate in misura pari al 100% dell'imposta dovuta, in violazione dell'art. 12 citato in rubrica.
11.Per fermo orientamento della giurisprudenza di nomofilachia, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio oppure nella relata di notificazione di esso, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio
o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nell'indicazione del nome di una delle parti non integra vizio inficiante se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti delle parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui eventuale mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (così Cass. 19/03/2014, n. 6532; Cass. 27/03/2007, n. 7514).
11.1. La notificazione dell'atto all'unico difensore costituito del Consorzio (e in detta esplicita qualità) non lascia residuare alcun dubbio o perplessità sulla direzione soggettiva della opposizione, sull'essere cioè questa rivolta nei riguardi della controparte: sicché non si ravvisa, per difetto di incertezza, la prospettata nullità dell'atto( v. Cass. n.23351/2024).
12.Sotto altro e distinto profilo, poi, ad escludere qualsivoglia vulnus alla regolarità del contraddittorio riveste valenza decisiva la costituzione del destinatario della notificazione del ricorso, il quale ha proposto anche ricorso incidentale. Trova qui applicazione, difatti, il principio di diritto – già reiteratamente enunciato da questa Corte -secondo cui detto vizio integra una nullità, suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, per spontanea costituzione della parte cui l'atto è diretto (S.U.n. 2087/2020; S.U. n. 4845/2021; S.U.6477 del 12/03/2024).
13. La Corte, ritenuto che le questioni prospettate con il primo ed il terzo motivo del ricorso principale implicano l'esame della interferenza tra la pendenza del giudizio concernente l'attribuzione della categoria catastale (giudizio pendente tra consorzio ed Agenzia) e la base imponibile determinata dal Comune che ha
adottato i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente( S.U. n. 3160/2011); che, la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l'ICI di determinare l'imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse ( se sospese ovvero oggetto di possibile accertamento), in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell' eventuale giudizio di impugnazione); tutto ciò considerato ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza, invitando le parti a comunicare l'esito del giudizio relativo alla impugnazione della rendita catastale.
P.Q.M.
La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 17.12.2024