Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27817 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
I.C.I. ESENZIONE
sul ricorso iscritto al n. 117/2018 del ruolo generale, proposto
DALLA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI CONFINDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr. AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in ragione di pro cura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (cod ice
fiscale CODICE_FISCALE), con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
ED
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4247/9/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Campania (Sezione distaccata di Salerno), depositata in data 11 maggio 2017, non notificata;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 giugno 2023;
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è l’avviso di accertamento n. 5, con cui RAGIONE_SOCIALE -concessionaria del servizio di riscossione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il pagamento dell’I.C.I. per l’anno di imposta 2011 in relazione al complesso immobiliare sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, adibito ad uffici RAGIONE_SOCIALE ricorrente;
con l’impugnata sentenza la Commissione regionale RAGIONE_SOCIALE Campania (Sezione distaccata di Salerno) accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 935/1/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, reputando – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di ricorso -che:
la concessionaria fosse munita del potere di accertamento in ragione RAGIONE_SOCIALE legittimità delle delibere nn. 38, 90 e 187 del 2014 con
le quali il RAGIONE_SOCIALE aveva affidato alla predetta società il relativo servizio, mentre la delibera n. 239 del 4 agosto 2015, con cui il RAGIONE_SOCIALE aveva revocato la predetta concessione (peraltro convalidando l’attività sino a quel momento svolta), era stata annullata dal Tar Campania con la pronuncia n. 2338/2015, per cui non sussisteva alcun dubbio circa il potere d’accertamento di RAGIONE_SOCIALE;
del tutto indimostrate fossero le contestazioni di merito svolte dalla contribuente, per cui non poteva riconoscersi la rivendicata esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, « attesa la mancata acquisizione di debita prova inerente il concreto esercizio di una delle attività tassativamente elencate in esso art. 7 lett. i), non bastando al riguardo la mera qualità di ente non commerciale ex art. 87, co. 1 lett c) dpr 917/86 (cfr., ex multis, Cass. n. 10092/05; n. 775/11) » (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione);
con ricorso notificato in data 12/14/15 dicembre 2017, l’ RAGIONE_SOCIALE (da ora anche RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando tre motivi di censura;
RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorsi notificati rispettivamente in data 10/12 gennaio 2018 e 21 febbraio 2018;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. e con riferimento agli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia inerente il difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ad impugnare la sentenza di primo grado per l’intervenuta decadenza dal servizio di gestione, accertamento e riscossione del tributo per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentando la sopravvenienza del fatto storico
costituito dalla delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta comunale n. 64/2016, con la quale il RAGIONE_SOCIALE e la società decisero di transigere definitivamente la controversia tra loro insorta, risolvendo il contratto di concessione del suindicato servizio, prevedendo che RAGIONE_SOCIALE provvedesse alla gestione a propria cure e spese del contenzioso tributario conseguente all’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento, senza però attribuire alla stessa il potere di impugnare le sentenze di annullamento;
con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 53 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la Commissione dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei suoi motivi e per non aver dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE nuova deduzione circa la legittimità del potere di affidamento, basata in grado di appello sul diverso argomento RAGIONE_SOCIALE natura politica RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE giunta comunale di RAGIONE_SOCIALE n. 239/2015, così attribuendo alla stessa un opposto valore, indicandola in primo grado come fonte di legittimità dell’operato RAGIONE_SOCIALE società, mentre in secondo grado la legittimità di tale operato era stata ricondotta all’annullamento di tale atto;
con la terza doglianza, la contribuente ha denunciato, sempre con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, oltre che la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia o del procedimento ex art. 340 cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 132, primo comma, num. 4, 115, 116 cod. proc. civ., 118 disp. trans/att. cod. proc. civ. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui il Giudice d’appello, invertendo l’onere probatorio, ha ritenuto che competesse alla ricorrente dimostrare i presupposti dell’esenzione, laddove era l’ente impositore a dover provare lo svolgimento di attività nell’immobile che non rientravano nelle ipotesi previste dal citato articolo 7, comma 1, lett. i ). d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
il ricorso va rigettato in quanto palesemente infondato, dovendo preliminarmente osservarsi che la notifica del controricorso da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eseguita il 21 febbraio 2018, va considerata tardiva, in quanto intervenuta una volta che era decorso il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., di quaranta giorni, decorrente dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso (15 dicembre 2017) eseguita presso il domicilio (RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO) del difensore (AVV_NOTAIO) dell’ente, come risulta dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, dovendo sul punto precisarsi che la diversa data di ricezione del ricorso (15 gennaio 2018) indicata dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE si riferisce, in realtà, alla notifica del controricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE;
non può ricevere seguito il primo motivo di ricorso basato sul dedotto omesso esame RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta comunale n. 64/2016, con la quale il RAGIONE_SOCIALE e la società decisero di transigere definitivamente la controversia tra loro insorta, risolvendo il contratto di gestione, da cui la difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha desunto la conferma RAGIONE_SOCIALE carenza in capo ad RAGIONE_SOCIALE di impugnare la sentenza di primo grado;
5.1 la ricorrente ha precisato che la predetta delibera avrebbe previsto in ordine alla « gestione del contenzioso» che « RAGIONE_SOCIALE provvederà alla gestione a proprie cure e spese del contenzioso tributario conseguente all’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento ‘» (v. pagine nn. 4 e 5 del ricorso), formula questa talmente ampia, quanto chiara, nell’attribuire alla concessionaria la gestione delle controversie giudiziali concernenti gli atti dalla medesima adottati, ovviamente in termini comprensivi anche del potere di impugnare le sentenze alla stessa sfavorevoli;
5.2. l’omissione dedotta, quindi, si palesa non decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, il che vale a rendere il motivo infondato per carenza di uno dei suoi necessari presupposti;
5.3. va aggiunto, in linea con quanto già ritenuto da questa Corte con la pronuncia del 7 dicembre 2021, n. 38985, resa tra le
stesse parti, ed al fine di respingere il rilievo RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui non sarebbe concepibile una legittimazione processuale disgiunta dalla titolarità del sottostante rapporto sostanziale (costituito nella fattispecie dall’affidamento del servizio di riscossione dei tributi), che:
« Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il RAGIONE_SOCIALE, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest’ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al RAGIONE_SOCIALE; ed all’attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (tra le altre, Cass. n. 12773/18, n. 11514/18, n. 25305/2017) »;
« il mantenimento in capo all’ex concessionario del potere di ‘gestire il contenzioso (in essere) derivante dall’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento’, previsto dalla delibera G.C. n. 64/2016, non collide con la disciplina di cui all’art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, che regola la (diversa) fase dell’affidamento RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE riscossione dei tributi locali ad uno dei soggetti individuati dalla norma e le relative procedure »;
-«il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE concessionaria, che non è ‘un rapporto privatistico, bensì concessor io, articolato sulle scansioni del diritto pubblico’ (Cass. n. 21773/2014), trova la sua regolamentazione finale proprio nella delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta Municipale, la quale costituisce essa stessa la fonte RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, né tantomeno ciò collide con principi generali di cui all’art. 111 c.p.c. in materia di legittimazione (Cass. n. 8372/2015) » (così la citata ordinanza);
anche il secondo motivo risulta privo di fondamento, non occorrendo soverchie riflessioni per ribadire e ritenere che:
– « Per costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 2 dicembre 1992 n. 546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n. 27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873)».
«Nel processo tributario vige, quindi, il principio per cui ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame RAGIONE_SOCIALE causa nel merito» (cfr., ex multis, Cass. n. 23532/2018, non massimata; Cass. n. 7369/2017; Cass. n. 1200/2016; Cass. n. 3064/2012) » (così Cass. Sez. T, 25 febbraio 2022, n 6302, Cass. Sez. T., 11
febbraio 2021, n. 3443 e la giurisprudenza ivi citata ed anche Cass., Sez. T. 7 dicembre 2021, n. 28985 cit., resa tra le medesime parti);
b. le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE dedotta nuova deduzione circa la legittimità del potere di affidamento hanno integrato una mera, del tutto ammissibile, difesa, vale a dire un’argomentazione difensiva a suffragio del perdurante potere di accertamento e non anche una nuova eccezione volta a modificare i fatti costituti RAGIONE_SOCIALE pretesa (cfr. sul principio generale, adattabile anche al caso di specie, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T, 8 aprile 2023, n. 11284);
7. priva di pregio si rivela anche la terza censura, costituendo principio più volte ribadito da questa Corte quello secondo cui le norme agevolatrici, derogative di principi generali, siano di stretta interpretazione, per cui incombe al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti oggettivi dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato rientri tra quelle esenti e non sia svolta con le modalità di una attività commerciale (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 3 agosto 2022, n. 24044, che richiama Cass., Sez. T, 2 aprile 2015, n. 6711, e Cass., sez. T., 15 marzo 2019, n. 7415, nonché, tra le tante, Cass., Sez. T, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. T, 26 ottobre 2008, n. 5485 e Cass., Sez. T, 29 febbraio 2005, n. 20776), precisandosi che, «s otto il profilo RAGIONE_SOCIALE distribuzione RAGIONE_SOCIALE oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale» (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711) » (così Cass. Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443);
8. alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato;
le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra la ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE, mentre non competono al RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’inammissibilità (per la dedotta tardività) del suo controricorso, tenuto altresì conto del rito camer ale svolto e dell’assenza di altra attività difensiva compiuta dopo il predetto controricorso (cfr. sul principio Cass., Sez. T., 24 agosto 2018, n. 21105);
la ricorrente deve essere altresì condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE concessionaria, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc., avendo intrapreso il giudizio di legittimità senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza dell’infondatezza RAGIONE_SOCIALE propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per porre in discussione, la suindicata giurisprudenza consolidata con riferimento alla fattispecie concreta (cfr. sul principio, Cass. Sez. U, 28 ottobre 2022, n. 32001; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4430; Cass., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 38528; Cass., Sez. 3, 4 agosto 2021, n. 22208; Cass., Sez. VI/I, 4 settembre 2020, n. 18512; Cass., Sez. III, 29 settembre 2016, n. 19285 e da ultimo Cass., Sez. II, 28 giugno 2023, n. 18449);
10.1. tale somma può essere determinata in misura pari all’importo delle spese di lite, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza (cfr. Cass. Sez. U, 28 ottobre 2022, n. 32001);
va, infine, dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somma di 1.800,00 € , oltre a 200,00 € per spese vive, ed accessori, nonché, ai sensi dell’art. 9 6, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento dell’importo di 1.800,00 €, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 giugno 2023.