Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21799/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (DMBFNC75B23F912F)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI VENEZIA, rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
Per la revocazione dell’ CASSAZIONE n. 9942/2023 depositata il 13/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ dal Consigliere NOME COGNOME
ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI 08/04/2025
FATTI DI CAUSA
1, La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice;
ricorre in Cassazione la contribuente con un unico motivo di ricorso per revocazione;
resiste con controricorso il Comune che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto richiede alla Corte di legittimità, in sede di revocazione, una rivalutazione del giudizio in assenza di un errore di fatto revocatorio.
La società ricorrente sostiene un errore di fatto della sentenza impugnata laddove avrebbe escluso l’esenzione ICI, in quanto la ricorrente non ‘ha dedotto che tali contributi siano l’unica o la prevalente sua fonte di finanziamento’.
La sentenza impugnata non commette nessun errore di fatto e neanche una omessa risposta in quanto, con giudizio insindacabile in questa sede, essa rileva che «Con riferimento alla doglianza relativa al fatto che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei contributi pubblici ricevuti dalla ricorrente, occorre nuovamente riportarsi al quadro della giurisprudenza europea. Questa ha avuto occasione di affermare che i principi fin qui richiamati non valgono nel caso di corsi impartiti da taluni istituti che facciano parte di un sistema di insegnamento pubblico e che siano finanziati, interamente o prevalentemente, mediante fondi pubblici Non risulta, pertanto, che nel caso in esame possa configurarsi un’ipotesi di esclusione della disciplina degli aiuti di Stato».
Si tratta di un giudizio di diritto non sindacabile in sede revocatoria.
Inoltre, l’argomentazione della ricorrente non è neanche decisiva, in quanto dallo stesso ricorso emerge che negli anni i finanziamenti pubblici non erano interamente o prevalentemente idonei a coprire i costi; costi che venivano coperti, come giudicato dalla decisione oggi impugnata, che richiama le sentenze di merito, con rette non simboliche, tali da far ravvisare un’attività commerciale. Nello stesso ricorso per revocazione i finanziamenti sono indicati per il 2011 al 46,53 % e nel 2010 al 54,17. La sentenza oggetto di impugnazione per revocazione non ha mai sostenuto l’assenza di finanziamenti, ma la mancata prospettazione nei gradi di merito della loro esclusività o prevalenza.
Detto altrimenti, l’ordinanza impugnata si riferisce alla mancata deduzione non delle erogazioni pubbliche in sé, ma della loro esclusività o prevalenza; prevalenza in effetti non dedotta dalla parte, e che andava comunque esclusa sulla stessa base dei dati forniti dalla contribuente , anche a fronte dell’elemento -cardine individuato nel carattere non gratuito né simbolico delle rette (dichiaratamente) percepite.
In sostanza, la sentenza oggi impugnata per revocazione ha giudicato e deciso la questione ritenendo l’insussistenza dei presupposti pe l’esenzione, senza errori di fatto revocatori.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 08/04/2025 .