Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32306 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32306 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27586-2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI COGNOME , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in allegato al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’ Avvocato NOME COGNOME e dall’ Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto ;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 144/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’UMBRIA , depositata il 21/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/9/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Comune di Spoleto propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria , in sede di rinvio da Cass. n. 9100/2020, aveva respinto l’appello del Comune avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Perugia, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dall’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avverso avviso di accertamento emesso dal Comune a titolo di ICI 2010;
l’ INPS resiste con controricorso;
il Comune ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo l ‘ente locale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546/1992» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente «consentito la produzione documentale della relazione tecnica da parte dell’INPS in un giudizio … a struttura ‘chiusa’ … (ed ave re )… poi fondato sulla stessa il proprio ragionamento teso a riconoscere l’esclusione da imposta, per l’immobile di INDIRIZZO sul presupposto della conservazione della destinazione pur a fronte del suo mancato utilizzo ultradecennale»;
1.2.la censura è fondata;
1.3. in tema di istruttoria nel processo tributario, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non si applica nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trovando applicazione la disciplina specifica del successivo art. 63, comma 4, in base al quale, essendo sostanzialmente chiusa l’istruzione, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, in particolare documentali, salvo che sia giustificata da fatti sopravvenuti
riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass. n. 28976 del 18/10/2023; Cass. n. 27736 del 2022; Cass. n. 27823 del 2018; Cass. n. 9768 del 2017);
1.4. nel caso in esame, dunque, l’INPS ben avrebbe potuto produrre la documentazione rivolta a dimostrare le cause del mancato utilizzo dell’immobile e la sua perdurante destinazione a fini assistenziali sino al grado di appello, mentre la ricorrenza dei presupposti per poter derogare al divieto di nuove attività probatorie nel giudizio di rinvio non risulta essere stata neppure allegata, né peraltro la sentenza di appello era stata riformata con una diversa qualificazione giuridica delle ragioni della domanda, avendo la Corte di legittimità disposto la cassazione con rinvio rilevando che i Giudici di appello avevano «completamente omesso il doveroso accertamento sulle ragioni effettive del “mancato utilizzo” dell’immobile onde verificare se tale circostanza fosse o meno stata idonea ad incidere sulla destinazione dell’immobile»;
1.5. alla luce di quanto precede la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte nella sua consolidata giurisprudenza, dando ingresso alla produzione di nuovi documenti (perizia tecnica), che non erano stati offerti nelle precedenti fasi di merito, e fondando esclusivamente su questi ultimi la decisione di rigetto dell’appello affermando che, in base alle suddette risultanze istruttorie, «la mancata utilizzazione dell’immobile di INDIRIZZO COGNOME non …(aveva)… comportato la perdita del diritto all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 504 /1992 , poiché non …(era)… stata determinata da cause riconducibili a volontà di mutamento della destinazione o di cessazione della strumentalità del bene»;
1.6. per completezza, comunque, è opportuno evidenziare che la documentazione in questione, da quanto riportato nella stessa sentenza impugnata, risultava inidonea a dimostrare la perdurante strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette, così come esposto dal ricorrente col secondo motivo di ricorso con cui si denuncia violazione dell’art. 7, primo comma, lett. i) cit. in relazione all’utilizzo dell’immobile costituente il
requisito oggettivo per beneficiare dell’esenzione in funzione del concreto ed effettivo svolgimento delle speciali attività indicate dal Legislatore;
1.7. la Commissione tributaria regionale ha infatti evidenziato che dapprima i lavori di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1985, per la « riconversione dell’immobile, finalizzato alla realizzazione di una casa di riposo per anziani», furono «bloccati per oltre un decennio da un contenzioso giudiziario con la … appaltatrice e poi si arenarono definitivamente anche per lo scadere delle concessioni edilizie», successivamente sull’immobile furono eseguite unicamente «opere di manutenzione ordinaria, necessarie al fine di preservare la sicurezza dell’immobile … » ed infine «con atto del 30/10/2018, l’immobile …(era)… stato conferito in proprietà al Fondo RAGIONE_SOCIALE, gestito da Invimit SGR S.p.a., che …(aveva)… modificato la destinazione d’uso dell’immobile da strumentale a reddito »;
1.8. emerge dalle suddette affermazioni che il protratto mancato utilizzo effettivo dell’immobile risultava indizio della cessazione della strumentalità del bene, come confermato anche dalla successiva dismissione dell’immobile in favore di una società commerciale per il suo utilizzo a fini reddituali;
1.9. come noto, infatti, in tema di ICI l’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7 comma 1, lett. i) del d.lgs. del 1992, spetta anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto, come accertato dal giudice di merito, per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all’esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo previsione normativa (cfr. Cass. n. 20515/2016);
1.10. in particolare, il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette, atteso che, pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di
un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene (cfr. Cass. n. 3445/2021);
e a detta conclusione mena (anche) la disposizione di interpretazione autentica di cui alla l. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 71, lett. b), alla cui stregua «gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.»;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento de l ricorso;
non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
le spese di lite vanno compensate tra le parti, quanto ai gradi di merito, e, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della controricorrente quanto al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del l’ente contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna l’ente controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da