Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32044 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32044 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12245/2018 R.G., proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE, con sede in Caivano (NA), in persona degli amministratori pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
il Comune di Caivano (NA), in persona del Commissario Straordinario pro tempore , autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dal medesimo il 24 aprile 2018, n. 52, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Bari, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
ICI IMU ACCERTAMENTO APPELLO NOTIFICATO A SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Rep.
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in Sava (TA), in persona del liquidatore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania il 16 ottobre 2017, n. 8564/11/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
il ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania il 16 ottobre 2017, n. 8564/11/2017, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa all’anno 200 8, in relazione a fabbricati ubicati in Caivano (NA), ha accolto l’appello proposto dal Comune di Caivano (NA) nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e, per essa estinta dopo la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, nei confronti del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘), avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 21 maggio 2015, n. 12560/11/2015, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -sul rilievo RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei presupposti per beneficiare
RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dipendente dalla destinazione degli immobili a finalità previdenziale ed assistenziale;
il Comune di Caivano (NA) ha resistito con controricorso, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata;
le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a quattro motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ., 110, 299 e 300 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello notificato il 21 dicembre 2015, giacché la sopravvenuta cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE appellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese sin dal 5 maggio 2015 esigeva l’instaurazione del contraddittorio processuale nei confronti degli exsoci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ., 110, 299 e 300 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nel caso si ritenga la rituale instaurazione del contraddittorio processuale, per essere stata omessa dal giudice di secondo grado la dichiarazione di interruzione del procedimento dopo che la cancellazione (e la conseguente estinzione) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE appellata era stata resa nota dal difensore costituito in sede di ‘ memoria di costituzione e risposta ‘, ordinando erroneamente la rinotifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello al presunto successore nei rapporti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 36, 832 e 2117 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non essere stato dichiarato dal giudice di secondo grado il difetto di legittimazione passiva (o, meglio, il difetto di soggettività passiva) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata rispetto alla pretesa impositiva, non essendo essa proprietaria né titolare di diritti reali sugli immobili, ma soltanto mero organo gestore del patrimonio segregato (cioè, del RAGIONE_SOCIALE previdenziale) in cui gli immobili erano stati conferiti con il vincolo di destinazione alla finalità previdenziale, come era possibile desumere dal rogito notarile del 18 dicembre 2007;
1.4 con il quarto motivo, in linea subordinata, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 2717, 2645ter e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le condizioni necessarie per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’ ICI non erano state provate, nonostante la sufficienza RAGIONE_SOCIALEa trascrizione nei registri immobiliari per l’imposizione del vincolo di destinazione, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa segregazione degli immobili mediante il conferimento (con vincolo di destinazione) nel RAGIONE_SOCIALE previdenziale;
2. il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione RAGIONE_SOCIALEa rituale instaurazione del giudizio di secondo grado con la rinotifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello all’ent e mutualistico succeduto alla RAGIONE_SOCIALE
cancellata (destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica originaria) nella proprietà del patrimonio separato con vincolo di destinazione alla finalità previdenziale – sono infondati;
2.1 preliminarmente, anche sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dal ricorrente in sede di legittimità, va chiarito che:
la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era una RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (come si evince dalla visura camerale del 5 maggio 2015), la quale era soggetta alla disciplina RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (‘ Costituzione legale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘);
in base agli artt. 1 e 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa citata legge 15 aprile 1886, n. 3818 (a tenore dei quali: « Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le RAGIONE_SOCIALE che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti: Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia; Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti »; « Le RAGIONE_SOCIALE potranno inoltre cooperare all’educazione dei soci e RAGIONE_SOCIALE loro famiglie; dare aiuto ai soci per l’acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri RAGIONE_SOCIALE istituzioni di RAGIONE_SOCIALE economica »), le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono forme associative a carattere mutualistico atte ad affrontare le evenienze sfavorevoli o condizioni disagiate di coloro che sono maggiormente esposti a tale evenienza, (artt. 2546 -2548 cod. civ.) con scopi previdenziali, per cui esse non possono sic et simpliciter identificarsi con le RAGIONE_SOCIALE cooperative, che hanno forma e regole proprie RAGIONE_SOCIALEa impresa commerciale, mentre le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono connaturate dallo scopo mutualistico, da cui esula ogni fine di lucro (in termini: Cass., Sez. 5^, 2 ottobre 2000, n. 12992);
-in base all’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 aprile 1886, n. 3818 (a tenore del quale: « I lasciti o le donazioni che una RAGIONE_SOCIALE avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità RAGIONE_SOCIALEa destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la RAGIONE_SOCIALE fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie »), la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è stata beneficiaria di una serie di apporti di beni immobili, che sono stati segregati in patrimoni autonomi e separati con l’istituzione di fondi speciali (come, per l’appunto, il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con denominazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘) con vincolo di destinazione [ come si evince dall’estratto del verbale di assemblea straordinaria RAGIONE_SOCIALEa predetta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a mezzo di rogito notarile RAGIONE_SOCIALE‘8 aprile 2014, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, e dalla nota di trascrizione eseguita il 14 gennaio 2008, ai nn. 2063/1299, in dipendenza RAGIONE_SOCIALEo specifico apporto dei beni immobili in Caivano (NA), a mezzo di rogito notarile del 18 dicembre 2007, rep. n. NUMERO_DOCUMENTO];
-l’art. 23 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (‘ « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ‘), ha ridisegnato la struttura e la funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel senso di considerarle ‘ imprese sociali ‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nella relativa sezione del registro RAGIONE_SOCIALE imprese ed equipararle alle ‘ RAGIONE_SOCIALE cooperative ‘ ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione nel relativo albo (comma 1) , riformulando, tra l’altro, il testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 15 aprile 1886, n. 3818 (comma 5) , con l’aggiunta di un
comma 2, a tenore del quale: « In caso di liquidazione o di perdita RAGIONE_SOCIALEa natura di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il patrimonio è devoluto ad altre RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio RAGIONE_SOCIALEo Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 RAGIONE_SOCIALEa legge 31 gennaio 1992, n. 59 »;
-al fine di adeguarsi a tali prescrizioni, l’assemblea straordinaria RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha deliberato « di trasformare, a norma degli artt. 2498 e segg. del C.C., il patrimonio separato segregato –RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (…) in associazione ex art. 36 e segg. del C.C., con la denominazione di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (…), alla quale verrà assegnato il compendio aziendale di p roprietà RAGIONE_SOCIALE‘ente trasformato (…) »; – peraltro, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, in materia previdenziale, i fondi speciali per l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE costituiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2117 cod. civ., con la contribuzione sia dei lavoratori sia del datore di lavoro, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, che rispondono autonomamente RAGIONE_SOCIALE obbligazioni assunte, ivi comprese quelle previdenziali e assistenziali, salva solo la responsabilità personale e sussidiaria ex art. 38 cod. civ. di quanti hanno agito in loro nome e conto; essi sono pertanto soggetti giuridici che, ancorché privi di personalità, costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro, che assume l’obbligo di contribuzione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 maggio 2003, n. 7755; Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2017, n. 25967; Cass., Sez. Lav., 1
ottobre 2018, n. 23786; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2023, n. 25430; Cass., Sez. Lav. 4 settembre 2023, n. 25651); per cui, in buona sostanza, essi costituiscono soggetti giuridici autonomi di tipo associativo e con finalità mutualistiche, tenendo conto del carattere negoziale RAGIONE_SOCIALEa fonte istitutiva, RAGIONE_SOCIALEa formazione di un patrimonio autonomo in vista di uno scopo mutualistico e del la predisposizione all’uopo di uno specifico ordinamento organizzativo (Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2023, n. 25430; Cass., Sez. Lav. 4 settembre 2023, n. 25651);
2.2 ciò premesso, le censure -sia pure sotto vari profili -attingono la sentenza impugnata per l’omessa instaurazione del contraddittorio processuale nel giudizio di appello con gli ex -soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata, che sarebbero gli unici muniti di legittimazione processuale in qualità di suoi successori ex lege ;
2.3 anzitutto, va evidenziato che la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese non incide sulla legittimazione del difensore costituito in giudizio a ricevere la notificazione di atti processuali per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata; invero, per orientamento consolidato di questa Corte, la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata, priva la RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la RAGIONE_SOCIALE è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 ss. cod. proc. civ. con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali
modi non sarebbe stato più possibile, l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso e che la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., per effetto RAGIONE_SOCIALEa vicenda estintiva, in capo ai predetti soci, tra i quali viene in rilievo una situazione di litisconsorzio necessario, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (tra le tante: Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2014, n. 23574; Cass., Sez. Lav., 25 maggio 2017, n. 13183; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2017, n. 19580; Cass., Sez. 2^, 28 ottobre 2019, n. 27480; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2021, n. 5605; Cass., Sez. 6^-2, 3 novembre 2021, n. 31429; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36351; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2024, n. 17192); in particolare, si è affermato che, in caso di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, l’appello può essere notificato presso il difensore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la RAGIONE_SOCIALE, la priva anche RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l’ultrattività del mandato; ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l’interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (da ultima: Cass., Sez. 2^, 17 maggio 2024, n. 13777); il che non
esclude che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa conoscenza acquisita aliunde RAGIONE_SOCIALE‘evento estintivo, l’appellante possa chiedere di instaurare il contraddittorio, mediante la rinotifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, ai singoli soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata, che sono gli unici legittimati a resistere all’impugnazione in qualità di successori a titolo universale;
2.4 ora, fermo restando che la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ha efficacia estintiva anche per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per le quali possono ribadirsi i principi enunciati da questa Corte rispetto alle RAGIONE_SOCIALE di capitali (dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha modificato l’art. 2495, secondo comma, cod. civ. – a partire da Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060) e alle RAGIONE_SOCIALE cooperative (stante il richiamo RAGIONE_SOCIALE‘art. 2495 cod. civ. da parte RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 2519 cod. civ. – a partire da Cass., Sez. 1^, 15 ottobre 2012, 17637), si deve, comunque, ammettere l’applicabilità al caso sub iudice RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
2.5 difatti, la fattispecie rientra ratione temporis nella previsione RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale: « Ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa validità e RAGIONE_SOCIALE‘efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro RAGIONE_SOCIALE imprese »;
2.6 secondo l’interpretazione di questa Corte, il differimento quinquennale degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, opera soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi
o contributi, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n. 6743; Cass., Sez. 6^-5, 24 luglio 2015, n. 15648; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4536; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14340; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15320; Cass., Sez. 6^-5, 4 febbraio 2022, n. 3556; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, n. 20932; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2024, n. 22311); in proposito, si è osservato che, con riguardo all’ambito temporale di efficacia RAGIONE_SOCIALEa norma, questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la RAGIONE_SOCIALE una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al « solo » fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi; pertanto, la norma opera su un piano sostanziale e non « procedurale », in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e RAGIONE_SOCIALE procedure di accertamento o di riscossione (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4536);
2.7 peraltro, l’eccezionalità di tale disposizione non si pone in contrasto con i parametri costituzionali; difatti, nel dichiarare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost. (Corte Cost., 8 luglio 2020, n. 142), sulla
premessa che la predetta disposizione è stata introdotta « per sopperire alle divergenze tra la disciplina civilistica e la struttura e le finalità specifiche del controllo tributario », il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha valutato che « tale disposizione, anche a fronte RAGIONE_SOCIALE‘estinzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 6743), consente la stabilizzazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘amminist razione finanziaria, potendo, i nfatti, quest’ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamente all’originario debitore », anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che « la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esistente si presenta coerente con il sistema tributario complessivamente considerato, in quanto l’art. 65, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi), permette, con riguardo alle persone fisiche, che «la notifica degli atti intestati al dante causa [possa] essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio del lo stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma »; peraltro, in tale prospettiva, tale disciplina, « nel favorire l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria ve rso le RAGIONE_SOCIALE cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non determina l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal rimettente », ciò in quanto, « non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime (sentenza n. 291 del 1997), che si giustificano
con la «garanzia del regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa vita finanziaria RAGIONE_SOCIALEo Stato» (sentenza n. 281 del 2011), cui è volto il credito tributario », tenendo conto che « l’interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria »; inoltre, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi aveva avuto già modo di pronunziarsi sulle modifiche introdotte dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, per una presunta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rilevando come la norma sindacata si annoveri tra quelle disposizioni « orientate a preservare la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie », che « segnano lo scostamento dalla disciplina ordinaria quale condizione di maggior favore per l’amministrazione finanziaria » (Corte Cost., 26 aprile 2018, n. 90);
2.8 per cui, la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, deve essere esclusivamente verificata rispetto all’istanza di cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, che sia stata depositata dopo il 13 dicembre 2014, essendo irrilevante rispetto al dies a quo RAGIONE_SOCIALEa vigenza RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE l’epoca di formazione o notificazione di un atto impositivo (nella specie, l’avviso notificato il 13 gennaio 2014) o di un atto processuale (nella specie: l’appello notificato il 21 dicembre 2015) ; per cui, la risalenza RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cancellazione ad epoca successiva è l’unico presupposto per l’ultrattività ex lege RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza processuale del liquidatore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE cancellata;
2.9 ad ogni buon conto, per quanto la cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese (5 maggio 2015) sia antecedente alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘appello (21 dicembre 2015), va considerato che la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non era
proprietaria degli immobili conferiti nel ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, dei quali essa aveva la mera gestione; cosicché, l’evento estintivo ha semplicemente sancito la caducazione RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nell’interesse del ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa precedente trasformazione ex artt. 2498 ss. cod. civ. (sin dall’8 aprile 2014) nel ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , giacché la ‘ personificazione ‘ del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE (quale patrimonio separato con vincolo di destinazione) in ente previdenziale associativo (quale autonomo soggetto di diritto), ingenerando il passaggio da un regime di eterogestione (da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE terza) ad un regime di autogestione (da parte degli amministratori RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo), aveva già determinato la successione RAGIONE_SOCIALE‘organo interno nella rappresentanza processuale dei rapporti gestiti; 2.10 ne discende che la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che la rinotifica RAGIONE_SOCIALE‘appello al ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , instaurando il contraddittorio nei confronti del soggetto subentrato nella rappresentanza processuale del patrimonio separato, potesse evitare la dichiarazione di interruzione del processo per la cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese;
il quarto motivo è, parimenti, infondato;
3.1 la censura ripropone la questione RAGIONE_SOCIALEa prova dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’ICI;
3.2 tale disposizione, nel testo vigente dal l’ 1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l’esenzione dall’ ICI per « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del
testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive »; essa è stata, in seguito, integrata e modificata dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale RAGIONE_SOCIALE stesse; un’ulteriore modifica è, poi, intervenuta con l’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il comma 2bis del citato art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera « che non abbiano esclusivamente natura commerciale »;
3.3 occorre precisare, inoltre, che le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura RAGIONE_SOCIALE anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana (Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966); dunque, l’esenzione è
subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di RAGIONE_SOCIALE o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501);
3.4 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che « il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale » (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015,
n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565);
3.5 tale principio è stato ribadito anche con specifico riguardo alle attività assistenziali e previdenziali, affermandosi che l’ente che ha invocato l’esenzione in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, deve comprovare lo svolgimento nei suddetti fabbricati di attività assistenziali o previdenziali, in dette attività non potendo rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (in termini: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2018, nn. 6319 e 6320; Cass., Sez. 6^-5, 16 ottobre 2019, n. 26121);
3.6 peraltro, tale esegesi è coerente con le indicazioni fornite dalla risoluzione emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 25 giugno 1994, prot. n. 2/1242 (richiamata dalla circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2009, n. 2/DF), secondo cui « (…) non possono farsi rientrare nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma esonerativa in discorso gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE predette attività. La circostanza (…) che sia difficilmente configurabile una attività di erogazione materiale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, (diversa dall’attività di trattazione RAGIONE_SOCIALE pratiche negli uffici; i quali, come sopra detto, non possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione) nulla toglie alla validità RAGIONE_SOCIALEa suesposta interpretazione, anche nella considerazione che l’elenco RAGIONE_SOCIALE attività agevolate risulta normativamente predisposto nell’ottica di attività suscettibili di essere esercitate in senso materiale »;
3.7 ne consegue che la sentenza impugnata si è pedissequamente uniformata ai richiamati principi, asserendo che: « Nel caso di specie la ricorrente invoca il diritto all’esenzione degli immobili in ragione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta sussistenza ‘in astratto’ del requisito oggettivo (insistendo sul vincolo di destinazione trascritto nei RR.II.), mentre avrebbe dovuto dimostrare se le predette attività fossero in concreto esercitate seguendo le indicazioni tracciate dalla circolare ministeriale n. 2/DF del 2009 (…) »;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;
quanto alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali:
nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi;
nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto per la mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 7.700,00
per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore del controricorrente, AVV_NOTAIO da Bari, per dichiarato anticipo; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 settembre