Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 471/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1020/2018 depositata il 26/09/2018, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata da RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato gli avvisi di accertamento del RAGIONE_SOCIALE di Conco, aventi ad oggetto l’i.c.i. per le annualità 2009, 2010, 2011 e l’i.m.u. per l’annualità 2012.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
Si sono costituiti con controricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’Agenzia, chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria in cui ha preannunciato la rinuncia al ricorso.
La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 29 febbraio 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. n. 504 del 1992, dovendo beneficare in via diretta e non analogica dell’esenzione invocata quale società in house del RAGIONE_SOCIALE, in considerazione del rapporto di immedesimazione esistente.
2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 8 del d.P.R. n.
1142 del 1949 e 7 lett. b del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che l’esenzione è prevista non solo per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, ma anche per quelli classificabili in tali categorie, per cui ben avrebbe potuto il giudice tributario sindacare, in sede di impugnazione dell’atto impositivo, la correttezza del provvedimenti di classificazione catastale. Tale motivo è connesso con il quarto, con cui si è denunciata la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., dell’art. 29 del d.P.R. n. 1142 del 1949, in considerazione del mancato riconoscimento di un saggio di fruttuosità pari allo 0%, tenuto conto della peculiarità del bene, che è destinato allo svolgimento di un servizio pubblico.
3.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 100 cod.proc.civ., essendo sopravvenuto l’interesse ad impugnare la categoria e rendita catastale, per cui ha formulato in via subordinata, laddove non si ritenesse l’esenzione estensibile anche agli immobili, che, pur non classificati nella categoria E, vi possano rientrare, l’impugnativa dell’atto di attribuzione della categoria.
4.Con il quarto motivo la ricorrente ha dedotto la violazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, posto che le sanzioni non erano dovute in quanto il RAGIONE_SOCIALE di Conco era socio della società RAGIONE_SOCIALE e, nonostante la sua posizione nell’ambito della compagine sociale, non aveva contribuito ad informare la contribuente della obbligatorietà della dichiarazione e del pagamento dell’i.c.i.
5.Il Collegio, preso atto dell’istanza di rinvio di parte ricorrente, pervenuta in data 28 febbraio 2024, a cui ha aderito il RAGIONE_SOCIALE controricorrente, ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo al fine di consentire il deposito della rituale rinuncia.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 29/02/2024.