Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 18/12/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5845/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , anche quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL) e dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di Rocchetta Sant’Antonio (80003450717), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1619/2020, depositata il 19 agosto 2020, della Commissione tributaria regionale della Puglia;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 1619/2020, depositata il 19 agosto 2020, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e (parte del) 2011 in relazione al possesso, quale locataria per contratto di leasing, di un impianto eolico.
1.1 -Il giudice del gravame ha considerato che:
nella fattispecie, veniva in considerazione unità immobiliare censibile nella categoria catastale D così che la fattispecie non poteva ascriversi ad alcuna esenzione dal tributo in considerazione della destinazione del bene allo svolgimento di attività commerciale;
nemmeno sussistevano i presupposti di una pregiudizialità del giudizio con le impugnazioni proposte avverso gli avvisi di rettifica catastale RAGIONE_SOCIALE rendite in quanto legittimamente era stato utilizzato il criterio sussidiario di determinazione della base imponibile secondo il valore contabile dell’impianto, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, e risultando che la dichiarazione di primo accertamento dell’unità immobiliare in contestazione era stata presentata nel 2014;
-legittimamente il soggetto passivo del tributo era stato individuato nell’utilizzatore del bene secondo contratto di leasing e sempre legittimamente la base imponibile era stata determinata sulla base dei dati di bilancio e, in particolare, dai costi di realizzazione del parco da equiparare ad una centrale elettrica;
la ricorrenza dei presupposti del tributo non scontava alcuna incertezza normativa obiettiva sicchè destituita di fondamento rimaneva la richiesta di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due complessi motivi, ed ha depositato memoria.
Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio resiste con controricorso, e anch’esso ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 36, all’art. 111 Cost., al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, ed al d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, art. 12.
Si assume, in sintesi, che deve ritenersi meramente apparente il rilievo svolto dal giudice del gravame quanto alla inapplicabilità dell’esenzione ICI di cui all’art. 7, cit., « alle imprese fornitrici di energia elettrica che dovendo essere considerate esercenti attività commerciali, non potrebbero godere dell’esenzione » atteso che -dovendo ascriversi alle categorie del gruppo E «indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti che li possiedono, oltre alle stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei (E/1); ai Ponti comunali e provinciale soggetti a pedaggio (E/2), tra gli altri, anche: le costruzioni ed i fabbricati per speciali esigenze pubbliche (E/3) e gli edifici a destinazione particolare (E/9).» – nulla esclude nella fattispecie che essa esponente «può possedere immobili ricompresi nelle categorie E/3 ed E/9», tenuto conto del dato normativo secondo il quale «Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi
del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.» (art. 12, comma 1, cit.).
-Il motivo è destituito di fondamento.
2.1 Premesso che l’evocazione della tematica relativa ai requisiti di validità della sentenza con riferimento al suo supporto motivazionale risulta ridondante rispetto all’effettiva sua identificazione , che la parte propone censurando il criterio legale dalla decisione impiegato in punto di diritto all’esenzione (secondo il classamento catastale dell’unità immobiliare), -e risultando effettivamente insussistente il vizio di motivazione apparente come reso esplicito dalla piana, ed inequivoca, ricostruzione (sopra ripercorsa) RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi della gravata sentenza, -la prospettata violazione di legge intercetta un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte che, per l’appunto, esclude dalle categorie catastali del gruppo E le unità immobiliari funzionalmente destinate allo svolgimento di attività commerciali.
2.2 -La pertinente disciplina catastale evidenzia i seguenti dati di regolazione:
«La rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.
Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari che non sono raggruppati in categorie e classi, per la singolarità RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche.» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 10, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249);
«La classificazione non si esegue nei riguardi RAGIONE_SOCIALE categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell’art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,
costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.
Parimenti non si classificano le unità immobiliari che, per la singolarità RAGIONE_SOCIALE loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinati all’esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.» (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8);
«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.» (d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286).
2.3 – In termini generali va, quindi, rilevato che la Corte ha avuto modo di statuire che gli immobili rientranti nel gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica (tanto che anche la categoria residuale E/9 fa riferimento solo alla «particolarità» della destinazione dell’unità immobiliare, e non menziona affatto il requisito dell’interesse generale sotteso all’attività svolta; v. Cass., 15 settembre 2008, n. 23608 cui adde , ex plurimis , Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5070; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741; Cass., 9 marzo 2017, n. 6067; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1442); e che, ai sensi del d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, cit., sussiste «una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale» (Cass., 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., 23 maggio 2018, n. 12741, cit.).
Si è, quindi, rimarcato che le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E sono connotate da una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderle sostanzialmente incommerciabili ed estranee ad ogni logica commerciale e produttiva; e che rimane irrilevante la destinazione dell’unità immobiliare ad un fine di pubblico interesse che non esclude lo svolgimento di un’attività secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l’applicazione di tariffe (v.: in tema di servizio idrico integrato, Cass., 8 febbraio 2022, n. 3921; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., 4 aprile 2019, n. 9427 , con riferimento all’ICI; v., con riferimento ad aree portuali, Cass., 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., 17 aprile 2019, n. 10674).
Può soggiungersi che lo stesso fine di pubblico interesse – che, come detto, non esclude l’autonomia funzionale e reddituale di unità immobiliari ad uso commerciale, secondo lo specifico ordinamento catastale, nemmeno rileva nell’ordinamento eurounitario , in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, laddove dal classamento catastale dipenda la stessa applicazione di tributi e, inversamente, la determinazione dell’àmbito di applicazione di agevolazioni ed esenzioni, posto che l’identificazione di un’impresa si correla , a prescindere dal suo status giuridico, allo svolgimento di un’attività economica (v., tra le tante, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, punti 103 ss.; CGUE, 27 giugno 2017, causa C-74/16, RAGIONE_SOCIALE, punto 50; CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 11 settembre 2007, COGNOME e COGNOME, procedimento C-76/05, punto 39; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero
dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, COGNOME e altri, punti 74 e 75).
E le stesse soluzioni fatte proprie dal legislatore, con riferimento alla disciplina catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (banchine, aree scoperte, infrastrutture stradali e ferroviarie, depositi) funzionali allo svolgimento di operazioni e servizi portuali (purchè oggetto di autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale, quanto ai depositi; l. n. 205 del 2017, art. 1, commi 578 e ss.), avvalorano le considerazioni sin qui svolte in quanto danno conto della specificità della soluzione perseguita (con riferimento ai porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza RAGIONE_SOCIALE Autorità di sistema portuale) e, dunque, confermano il rilievo secondo il quale le unità immobiliari del gruppo E sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica.
3. -Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, alla statuto l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 nonché agli artt. 3, 53 e 97, comma 1, Cost.
Assume, al riguardo, la ricorrente innanzitutto che il criterio di determinazione della base imponibile del tributo, secondo il valore contabile previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, è stato ritenuto legittimo «senza verificare nello specifico se nel detto valore fossero ‘ricompresi’ anche i costi indiretti (e non modici) costituiti dal trasporto e dal montaggio degli aerogeneratori; od anche i valori attribuibili ad altri beni strumentali della società estranei agli aerogeneratori (es. automezzi, macchine ufficio elettroniche, mobili ed arredi, ecc…). ».
Si soggiunge, quindi, che erroneamente il giudice del gravame aveva escluso, nella fattispecie, la rilevanza (retroattiva) RAGIONE_SOCIALE rendite catastali attribuite all’impianto eolico a seguito di dichiarazioni docfa di accertamento che erano state presentate nel 2012 e, poi, rettificate dall’ RAGIONE_SOCIALE con avvisi di accertamento del 2013.
4. -Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento.
4.1 – Il d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, disciplina la fattispecie (qui ricorrente) relativa alla determinazione (provvisoria) della base imponibile dei «fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati», prescrivendo, quindi, che il relativo valore – giustappunto rilevante, in difetto di iscrizione catastale, ai fini della liquidazione dell’imposta, – debba essere determinato «secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» e, dunque, assumendo quale base imponibile il valore di detti beni risultante «dall’ammontare, al lordo RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili» (cd. valore contabilizzato).
E la Corte ha, precisato che, a detti fini, deve aversi riguardo al costo di acquisto, ovvero di costruzione, aumentato degli eventuali costi incrementativi (Cass., 10 aprile 2019, n. 10006; Cass., 13 giugno 2012, n. 9602; Cass., 9 ottobre 2009, n. 21445; Cass., 21 aprile 2009, n. 9385; v., altresì, Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67).
Come rimarcato dal Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, la ratio della disposizione in esame (art. 5, comma 3, cit.) va individuata nella particolare natura giuridica, a fini catastali, RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari classificabili nel gruppo D), unità la cui rendita catastale, – diversamente da quella relativa alle unità, a cd. destinazione ordinaria, che sono ordinate per tariffe d’estimo e, così, suscettibili di (provvisorio) accertamento, a fini ICI,
secondo il criterio della rendita cd. presunta (art. 5, comma 4, cit.), consegue da una stima diretta, «con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, si è preferito il criterio -già sperimentato per l’imposta straordinaria sugli immobili (ISI) -del costo rivalutato di acquisizione del bene ricavabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita ‘presunta’, di più difficile applicazione.» (così Corte Cost., 24 febbraio 2006, n. 67, cit.).
E, in relazione (esatta) alla citata ratio legis , è stato posto il principio di diritto secondo il quale il valore contabile da prendere come termine di riferimento, in quanto collegato alla ratio della concreta determinazione del tributo, non deve essere necessariamente quello del bilancio di esercizio immediatamente precedente l’anno d’imposta, ma può essere anche quello indicato in un esercizio più risalente, essendosi rimarcato che «affermare che il valore di libro debba essere necessariamente e comunque quello del bilancio dell’esercizio immediatamente precedente l’anno di imposta si appalesa come pretesa obbediente ad una corrispondenza meramente meccanica, non collegata alla ratio ed alla concreta determinazione del tributo» (così Cass., 13 giugno 2012, n. 9602).
4.2 -La Corte ha, altresì, statuito che «il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto
di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge» (così Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033).
In tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, cui rinvia il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8, comma 4; v., poi, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, commi 3, 4 e 5, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214), la Corte ha, difatti, rilevato che:
le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall’art. 5, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cit., in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde , ex plurimis , Cass., 24 marzo 2023, n. 8550; Cass., 21 ottobre 2022, n. 31250; Cass., 5 febbraio 2021, n. 2771; Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);
la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché
il termine di efficacia RAGIONE_SOCIALE rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310);
il modus agendi di detta regola generale non comporta alcuna violazione dell’art. 53 Cost., in quanto l’esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l’applicazione di un termine differenziato nell’ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.);
diversamente la regola in questione non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde , ex plurimis , Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);
-le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla l. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita – una volta notificata a fini impositivi – «anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso», ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775).
4.3 -Mentre, dunque, il primo profilo di censura risulta inammissibile in ragione del suo contenuto del tutto ipotetico -risultando inespresso l’oggetto della dedotta omessa verifica che nemmeno viene censurata in relazione all’accertamento in fatto condotto dal giudice del gravame e con riferimento a dati probatori (tempestivamente e ritualmente) offerti al giudizio dalla parte -il secondo è destituito di fondamento risultando inequivoco che la prima dichiarazione di parte (secondo procedura docfa) è stata presentata (solo) nell’anno 2012, dunque al di fuori del periodo (2010, dal gennaio al maggio 2011) oggetto della ripresa a tassazione.
– Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
Deve, da ultimo, escludersi la (pur) evocata responsabilità processuale da lite temeraria venendo in considerazione, per alcuni profili della lite contestata, orientamenti della giurisprudenza di legittimità che si sono formati, e progressivamente consolidati, nel corso del giudizio di merito e di quello stesso di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in € 10.773,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME