Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22501 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ICI -ESENZIONE – IMMOBILI DI PROPRIETA ‘ ENTE PUBBLICO UTILIZZATO PER ATTIVITA ‘ DIDATTICHE (SCUOLA PUBBLICA) DI ALTRO ENTE
sul ricorso iscritto al n. 22515/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE – già Provincia RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, in persona del Commissario straordinario, legale rappresentante pro tempore, AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce alla memoria di costituzione del nuovo procuratore e di decreto commissariale n. 20 del 13 febbraio 2024, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), domiciliato, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore, con sede alla INDIRIZZO.
per la cassazione della sentenza n. 2603/8/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 19 marzo 2021, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di attuale controversia è l’ICI relativa all’anno d’imposta 2008 pretesa dal Comune di RAGIONE_SOCIALE su sei immobili della ricorrente, cinque dei quali utilizzati per fini didattici da scuole pubbliche ed uno per informazioni turistiche;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia, per quanto ora interessa in relazione ai motivi di impugnazione, accoglieva parzialmente l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 26/4/2015 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non tassabile l’unità immobiliare destinata all’attività di informazione turistica perché inerente al compito istituzionale assegnato alla ricorrente, negando, invece, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 agli altri cinque beni immobili, reputandola applicabile solo se il bene sia adibito ad un compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale e non quando, come nella specie, le unità immobiliari sono detenute da soggetti pubblici diversi, verso i quali l’ente proprietaria abbia l’obbligo, normativamente sancito dall’art. 12, comma 3 e 6, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, di mettere a disposizione il bene, restando tuttavia estraneo alle funzioni ivi svolte;
il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 9 settembre 2021, sulla base di un unico motivo, depositando note conclusive in data 6 dicembre 2022;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Carisolo è restato intimato;
con ordinanza interlocutoria n. 2489/2023 depositata il 27 gennaio 2023 la sesta sezione/T di questa Corte ha rimesso la causa alla sezione tributaria, ritenendo mancare l’evidenza decisoria della controversia .
CONSIDERATO CHE:
con l’unico articolato motivo di ricorso l’istante ha eccepito la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n.504/92, dell’art.14 ‘Funzioni’ comma 1, lettera i ) della L. 8 giugno 1990 n.142, dell’art. 85 D.Lgs. 297/1994, dell’art. 3 ‘Competenze degli Enti Locali’ della L. 23 del 1996, dell’art. 19 ‘Funzioni’ del T.U.EE.LL., dell’art. 13 ‘Funzioni amministrative’ della L.R. n. 9 del 1986 istitutiva delle Province Regionali Siciliane, dell’art. 12 della L.R. 24 febbraio 2000 n.6 ‘Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali’, dell’art.27 ‘Funzioni proprie’ della L.R. 15/2015 ‘Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane’ » (v. pagine nn. 2, 6 e 7 del ricorso), assumendo che dal citato compendio normativo emergeva che alle province erano stati attribuiti i compiti e le funzioni concernenti l’istruzione secondaria anche con riferimento al piano di utilizzazione degli edifici, con ciò, quindi, ritenendo che l’utilizzo dei citati beni da parte delle scuole pubbliche per finalità didattiche non fosse di ostacolo all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a ) d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rientrando la gestione dei suddetti beni, destinati alla funzione scolastica, in via immediata e diretta, nelle competenze e quindi nei fini istituzionali dell’ente;
il ricorso non può essere accolto;
la Commissione regionale si è espressamente uniformata all’indirizzo interpretativo affermato da questa Corte con la sentenza n. 22156 del 16 ottobre 2006 secondo cui:
«il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a ), dichiara esenti dall’imposta, tra gli altri, “gli immobili posseduti (…) dalle province, (…) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”»;
«la norma di esenzione richiede, alla stregua del suo inequivoco tenore letterale, che l’immobile sia adibito ad un compito istituzionale
dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1,) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte»;
«Il carattere eccezionale proprio delle norme di esenzione preclude d’altra parte una interpretazione estensiva o analogica della disposizione in esame, che deve ritenersi pertanto inapplicabile alla fattispecie»;
detto orientamento è stato poi ribadito dalla pronuncia n. 14703 del 6 aprile 2008 che, sulla base dello stesso principio sopra espresso, ha negato l’esenzione in relazione agli immobili che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le Province sono obbligate a fornire quali sedi per i Provveditorati agli studi (richiamando le pronunce 18838 del 30 agosto 2006 e n. 20577 del 2005);
allo stesso modo, il citato ordine di idee è stato poi ulteriormente precisato dalla pronuncia n. 8496 del 9 aprile 2010, secondo cui «in tema di ICI, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a ), stabilisce l’esenzione dall’imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purchè “destinati esclusivamente – vale a dire in via diretta ed immediata – ai compiti istituzionali”, (Cass. n. 22156/06; 20577/05; 21571/2004; n. 142/2004; n. 14146/2003, nonchè Cass. ord. n. da 16893 a 16897/08 , condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio (Cass. n. 14146/03, cit.); mentre la medesima esenzione non spetta allorchè il bene sia adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (v. anche Cass. n. 18838/06; 20577/05, cit.)»;
la circostanza fattuale del diretto utilizzo del bene per il fine tutelato dalla norma, pur nella varietà delle fattispecie esaminate, è costante nell’elaborazione della Corte, essendo stato più volte precisato che
l’esenzione dall’imposta che l’art. 7, comma 1, lett. a ), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 « presuppone la destinazione diretta ed immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente locale, mentre non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2004, n. 142; Cass., Sez. 5^, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2011, n. 30731; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2015, nn. 8186, 8187, 8188 e 8189; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2015, n. 15025; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2017, nn. 16791 e 16797; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3431, 3433, 3434 e 3435; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9982)» (così Cass., Sez. T, 15 marzo 2022, n. 8361);
alla luce dei principi sopra esposti, il quadro normativo illustrato dal ricorrente non giustifica una diversa soluzione, ove si consideri che le citate disposizioni nazionali e regionali non attengono all’attività didattica in senso stretto intesa, che è, invece, svolta dalle scuole pubbliche nelle unità immobiliari della ricorrente;
le norme richiamate dal ricorrente ( ratione temporis applicabili) non attengono specificamente all’attività didattica, in quanto:
-l’art. 85 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) si riferisce all’edilizia scolastica, così come la legge 11 gennaio 1996, n. 23 detta le norme per l’edilizia scolastica;
-l’art. 19 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha assegnato alle province le funzioni amministrative in relazione ai
-l’art. 13, comma 1, lett. b) della legge regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 9 ha attribuito alle province la funzione amministrativa inerente alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli
istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio;
-l’art. 12, comma 2, della legge regionale Sicilia 24 febbraio 2000, n. 6 ha assegnato alle province in relazione all’istruzione secondaria superiore compiti e funzioni amministrative varie (concernenti i servizi di supporto organizzativo dell’istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, sentite le istituzioni scolastiche; la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti; le iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite; la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; il piano di utilizzazione nelle ore extrascolastiche delle palestre e delle attrezzature sportive, da predisporre d’intesa con gli organi territoriali del Coni; la promozione di attività sportive da organizzarsi di concerto con i competenti organi del Coni) oltre ad iniziative varie anche d’intesa con le istituzioni scolastiche (educazione degli adulti, interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute);
dal riepilogo che precede, dunque, va riconosciuto che alla ricorrente competono compiti propriamente concernenti l’edilizia scolastica e, più in generale, la gestione del patrimonio immobiliare, non anche l’attività didattica in senso proprio, nemmeno sotto il profilo delle iniziative di cui al l’art. 12, comma 2, della legge regionale Sicilia 24 febbraio 2000, n. 6, che restano generali attività di supporto estranee all’esercizio dell’attività didattica della scuole media secondaria propriamente intesa, esercitata, invece, in autonomia, dalle scuole pubbliche che, all’uopo, utilizzano i beni della ricorrente;
alla stregua delle riflessioni che precedono il ricorso va respinto;
11. non vi è ragione di liquidare le spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Comune;
va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.