Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19023/2020 R.G. proposto da: ROMA CAPITALE rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME PEC EMAIL
-ricorrente-
contro
CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE DEL SACRO CUORE DI GESU’ rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME PEC. EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6215/2019 depositata il 17/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 6215/17/2021, depositata il 17/11/2019 e non notificata, rigettava gli appelli proposti rispettivamente dalla Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù e da Roma Capitale confermando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento ICI relativo alla annualità 2011 emesso nei confronti della predetta Congregazione, riconoscendo il diritto all’esenzione limitatamente alla parte di immob ile destinata ad attività di culto.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Roma Capitale cui ha resistito, con controricorso, la Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù.
CONSIDERATO CHE
Con un unico motivo l’ente impositore deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992 lamentando che, in base a dette disposizioni, poiché era pacifico che l’immobile de quo risultava nell’intero identificato in catasto al fg. 2624, p.lla 722 (dunque unica particella), lo stesso non avrebbe potuto non essere soggetto, per l’anno in riferimento, che ad un unico ed unitario regime impositivo ai fini del tributo di che trattasi atteso che l’immobile risultava iscritto in catasto come un’unica unità immobiliare in cui non era identificabile la parte adibita a culto e la parte utilizzata per lo svolgimento di attività commerciale e, pertanto, il tributo era dovuto per l’intera superfice dell’immobile per l’inesistenza, in capo alla parte contribuente, del requisito oggettivo dell’esclusivo utilizzo del cespite per fini di culto.
Appare opportuno differire la trattazione della causa per un duplice ordine di ragioni.
2.1. In primo luogo va segnalato che con ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in data 22/01/2024, nella controversia tra Seminario vescovile di Novara contro il Comune di Novara, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di religione o di culto, previsione che, nella parte in cui si riferisce a un immobile utilizzato esclusivamente per finalità religiose, così non consentendo lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, contrasterebbe con le norme concordatarie dell’accordo di modifica al Concordato Lateranense le quali, in via convenzionale, escludono ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici nonché violerebbe i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, questione di costituzionalità che sarà trattata dalla Corte Costituzionale all’udienza del 29 gennaio 2025.
2.1. In secondo luogo occorre valutare la rilevanza nomofilattica della questione concernente l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro-unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione adottata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2023, n. 2013 che è stata, medio-tempore, oggetto di recepimento interno da parte dell’art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dettando ‘Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023’.
Pertanto, in ragione della sollevata questione di costituzionalità e stante l’incidenza decisoria della predetta questione, la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.