Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 994 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 994 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 27137 del ruolo generale dell’anno 2 proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica EMAIL ;
-ricorrente-
Contro
Comune di Sciacca, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL ;;
-controricorrente;
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 2593/03/2021, depositata in data 18 marzo 2021, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del Comune di Sciacca, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 1818/04/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento di rigetto del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’ICI del 2009 del comune di Sciacca relativo ad un immobile ubicato nello stesso Comune ed in cui la predetta cooperativa aveva la propria sede ed esercitava la propria attività;
-in punto di diritto, la CTR ha affermato che andavano escluse dalla esenzione del tributo di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lg
504 del 1992, le società, a prescindere dalle attività svolte e dalla destinazione del fabbricato il cui possesso integrava il presupposto impositivo;
il Comune di Sciacca resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. l’omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazi e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2 bis del d.l. n. 203 del 2005, 7 del d.lgs. n. 504/92 e degli artt. 3 e 4 del D.M. delle Finanze n. 20 del 19.11.2012 per avere la CTR confermato la legittimità dell’avviso di accertamento in questione stante la asserita insussistenza dei presupposti per l’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 trattandosi di “società”, ancorché – posto che nell’ambito degli enti non commerciali possono essere comprese anche le cooperative sociali – la contribuente avesse documentalmente provato, mediante la produzione in giudizio dello statuto sociale della RAGIONE_SOCIALE nonché dei contratti di servizio appaltati dal Comune di Sciacca, che la società rivestisse i caratteri di ente non commerciale essendo preposta alla gestione di servizi sociali e assistenziali, i regime concessorio, senza che l’eventuale produzione di un volume di affari risultasse sintomatica dello svolgimento di un’attivi commerciale atteso che per usufruire dell’esenzione risultava sufficiente lo svolgimento di tale attività (commerciale) in via no esclusiva o principale; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
– il motivo- che consta di due sub censure- si profila complessivamente inammissibile;
– premesso che, secondo l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dal pagamento dell’ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. c), del testo unico de imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreat sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lett. a), della 20 maggio 1985, n. 222 e che, in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 39 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 presuppone l’esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell’ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l’attività svolta nell’immobile rientri tra quelle previste medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa ve meno il carattere commerciale dell’attività (Cass. sez. 5, n. 7415 del 2019; Cass. sez.5-6, n. 7502 del 2020 tra le stesse parti) nella specie, quanto alla censura concernente la assunta natura di ente non commerciale in capo alla società cooperativa in questione, la ricorrente non ha chiarito, in difetto del principio di specificità e autosufficien in che termini la società potesse rivestire, in concreto, detto carattere facendo, sul punto genericamente riferimento ad una produzione documentale (statuto sociale e contratti di servizio) senza riprodurre, nelle parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito e senza ind in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovassero detti documenti, peraltro neanche allegati al ricorso per cassazione; con ciò non è dato a questa Corte verificare gli esatti termini dell Corte di Cassazione – copia non ufficiale
questione e di averne la completa cognizione al fine di valutare la fondatezza della censura; invero, il principio di autosufficienza de ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la porta delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (ex multis, Cass. n. 7825 e n. 12688 del 2006; Cass. n. 14784 del 2015); peraltro “Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass. n. 743 del 2017; n. 26174/14, sez. un. 28547/08, sez. un. 23019/07, sez. un. ord. n. 7161/10); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
-quanto alla censura concernente l’assunta sussistenza del requisito oggettivo dello svolgimento di un’attività non commerciale (non risultando la produzione di un volume di affari “sintomatica dello svolgimento dell’attività commerciale”) o, comunque, non esclusivamente tale, la stessa non coglie la ratio decidendi, avendo la CTR rigettato l’appello della contribuente sul rilievo assorbente della assenza, nella specie, del requisito soggettivo per usufruire della esenzione fiscale, trattandosi di “società”;
– ugualmente inammissibile è la censura proposta in termini di “omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio” in quanto trattasi vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell’art. 360 n.5 cpc, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 18 marzo 2021 (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; n. 16823 del 2020);
invero, anche a volere ricondurre la censura al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto d discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021);
– in ogni caso, trattasi all’evidenza di una “doppia conforme” di merito, sicché i mezzi in esame non sono proponibili ex art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., non avendo comunque la ricorrente assolto all’onere processuale specifico spettantele secondo il principio di diritto che «Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quint comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, pe evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. pr civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione d primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03; Cass. n. 30276 del 2017; n. 6063 del 2022);
-in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e veng liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano i 3.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spe generali ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello st articolo 13.
Roma, così deciso in data 15 dicembre 2022
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale