Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6956 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6956 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA – de minimis –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29668/2018 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 18 luglio 2018, n. 285, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore ,
NOME NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 504/7/2018, depositata il 9 marzo 2018, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
UDITO il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
UDITI l’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono gli avvisi indicati in atti, con cui il RAGIONE_SOCIALE di Novara aveva liquidato l’ICI per gli anni di imposta 2008 e 2009 in relazione a beni immobili in possesso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui uno concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare le relative dichiarazioni, né a corrispondere le imposte.
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 255/6/2016 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, confermando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
quanto al requisito soggettivo, il Giudice territoriale riteneva che fosse evidente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 1, lett. c ), d.P.R. 917/1986 (TUIR) in relazione agli enti non commerciali, come confermato dall’art. 7, comma 2 -bis , d.l. n. 203/ 2005, secondo cui l’esenzione riguarda le attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, precisando che l’attività RAGIONE_SOCIALEa scuola materna non è di natura commerciale, in quanto destinata ad offrire un servizio sociale, come desumibile anche dalla legge n. 62/2000, che riconosce il trattamento fiscale degli enti non commerciali alle scuole paritarie senza scopi di lucro;
quanto al requisito oggettivo, la RAGIONE_SOCIALE reputava incontestabile la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALEe attività assistenziali, didattiche, ricettive, ricreative, culturali e sportive, considerando non condivisibile la distinzione tra la Parrocchia, quale proprietaria del RAGIONE_SOCIALE adibiti a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, e la Parrocchia quale gestore RAGIONE_SOCIALEa scuola, risultando dal relativo statuto e regolamento l’esatta corrispondenza tra le due figure, mentre la sussistenza di due differenti codici fiscali per tali ambiti operativi assumeva valore e significato meramente contabile.
Il RAGIONE_SOCIALE di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 9 ottobre 2018, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 14 novembre 2018, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1. c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025 veniva disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa stessa in pubblica udienza in ragione RAGIONE_SOCIALEa questione, di natura nomofilattica, ivi indicata.
Il Sostituto Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica ha depositato in data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico e per il suo carattere -in tesi – assorbente rispetto alle altre doglianze, va esaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.
Verranno poi esaminato, per omogeneità di decisione adottata, il quinto motivo e poi le restanti censure (prima, terza e quarta).
Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobili posseduti dalla RAGIONE_SOCIALE, non avendo
esplicitato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa riconosciuta esenzione, nonostante le ampie argomentazioni di segno contrario esposte dal RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La censura non ha fondamento.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689; Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1036 e 1046).
2.2. Nella fattispecie in esame la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente espresso le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione nei termini sopra illustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a base RAGIONE_SOCIALE‘esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né si pone al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia minima costituzionalmente esigibile, appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
Con la quinta doglianza il l RAGIONE_SOCIALE ha rimproverato al Giudice RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avviso impugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che il mancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsi sopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, la quale, pur eliminando il
generale obbligo di dichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fatto salve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportanti riduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal RAGIONE_SOCIALE attraverso la consultazione RAGIONE_SOCIALEa banca dati catastale.
3.1. Tale ordine non può essere condiviso.
L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligo dichiarativo i soggetti esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del medesimo decreto, per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo la novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez. T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI ed IMU in relazione all’obbligo dichiarativo).
La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che ha giustificato l’omessa dichiarazione.
Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa o meno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nel primo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile, mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché non ricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo.
3.2. Non può utilmente invocarsi -come ritiene il RAGIONE_SOCIALE l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016 e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa, RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b ), seconda parte, in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi non fabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvo-
pastorale), a seguito di variazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica RAGIONE_SOCIALE‘area, divenuta edificabile in ragione di programma di pianificazione territoriale sfociato nell’emanazione del Regolamento Urbanistico.
Nella specie, conta, invece, la predetta previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera il contribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7., comma 1, lett. i ), del medesimo decreto.
3.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alle precedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione di questa Corte secondo cui l’onere dichiarativo RAGIONE_SOCIALEa variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 ter , d.l. n. 201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).
Va accolto il primo motivo di impugnazione con il quale il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia circa la debenza RAGIONE_SOCIALE‘ICI per gli immobili, oggetto di accertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di scuola materna.
4.1. Il RAGIONE_SOCIALE ha, nello specifico, rappresentato (v. pagina n. 16) che il Giudice RAGIONE_SOCIALE ha omesso di considerare gli ulteriori fabbricati oggetto di accertamento e segnatamente le altre porzioni
immobiliari site in INDIRIZZO, iscritte al catasto in cat. C/4 e B/5, che gli immobili siti alla INDIRIZZO, in INDIRIZZO ed in INDIRIZZO a loro volta accatastati in Cat. A e C.
Il motivo lamenta un’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la differenza di imposta (pari a 1.439,97 €) relativa al saldo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2009 con riferimento ai citati beni non interessati dalla dedotta esenzione e rispetto ai quali la contribuente non aveva formulato alcuna contestazione, il che impediva l’annullamento totale RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
4.2. Dal suo canto, la contribuente ha negato la sussistenza del dedotto vizio, osservando -di contro – che lo stesso avviso dava atto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto pagamento.
4.3. La censura risulta ammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendo essere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazione del vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello ed ultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cui all’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra le tante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6″-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6″-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez. T. 15 marzo 2022, n. 8293).
4.4. La doglianza rispetta, altresì, il canone di autosufficienza, avendo il RAGIONE_SOCIALE rappresentato di aver rilevato, in primo grado, che nessuna contestazione era stata sollevata dalla contribuente con riferimento all’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘intera ICI pretesa sui citati
beni (v. pagina n. 5 del ricorso) e che su tale aspetto, su cui il Giudice di primo grado non si era pronunciato, aveva comunque proposto specifico motivo di appello (il terzo, v. pagina n. 15 del ricorso in esame) sul quale nemmeno la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è pronunciata.
4.5. L’esame degli atti prodotti, consentito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ error in procedendo dedotto (cfr., ex multis , Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 16028), dà conto RAGIONE_SOCIALE‘effettiva proposizione di tale motivo di appello (come detto il terzo, v. pagina 16 del relativo gravame) sul quale effettivamente il Giudice d’appello non si è pronunciato
Per tale elementare ragione, il motivo va accolto ed occorrendo accertamenti in punto di fatto la sentenza impugnata, già per tale aspetto, va cassata, con rinvio al Giudice RAGIONE_SOCIALE per il suddetto esame
Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 ( ratione temporis vigente), 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi ed 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012, l’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI non poteva più essere applicata per le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale, avendo la RAGIONE_SOCIALE ritenuto che il beneficio così concepito era da considerarsi un aiuto di RAGIONE_SOCIALE non compatibile con le norme in materia di concorrenza illegale nel mercato unionale.
5.1. Il suindicato motivo va accolto.
La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronunce di questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.
5.2. Va allora premesso che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n. 203/2005, art. 7, comma 2bis , convertito, con modificazioni, nella legge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l’attività sia stata o meno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio.
5.3. La valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:
-la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 non concretizza una forma di aiuto di RAGIONE_SOCIALE in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE (in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accerti che l’attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12
febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);
-più specificamente, è stato chiarito che il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, obbliga ad una valutazione puntuale, non predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica RAGIONE_SOCIALE‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa retta, come precisato da questa Corte secondo cui « ‘a fare il discrimine in questo caso è la retta ( Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 – 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 – 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 – 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 -01; così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n. 27821).
Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità RAGIONE_SOCIALEa retta (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentanea al rischio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente, e
cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).
Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la finalità sociale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).
Così come si è negato (cfr. ex multis , Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in esame la circostanza del finanziamento pubblico RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie (art. 1, comma 636, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra ad integrare il sistema RAGIONE_SOCIALE di istruzione (v. legge n. 62/2000).
5.4. Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosi che:
il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;
il riconoscimento del diritto all’esenzione, dunque, è legato all’accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attività sopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presupposto oggettivo per l’esenzione dall’ICI e rende privo di rilievo alcuno il
richiamo al tenore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti a fini che occupano.
5.5. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, o meglio non ha proprio affrontato la verifica di tali aspetti, avendo riconosciuto l’esenzione in ragione RAGIONE_SOCIALEa tipologia RAGIONE_SOCIALE‘attività, trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica svolta e di accertare la misura RAGIONE_SOCIALEe rette corrisposte dagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.
Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istante ha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nella specie, non sussistevano i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo diretto del bene (immobile adibito a scuola materna) da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sua locazione alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, risultando dallo stesso statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la gestione patrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla Parrocchia, il che giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presupposto oggettivo, non avendo la RAGIONE_SOCIALE verificato, in concreto, lo svolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stesso statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la corresponsione di una retta scolastica da parte di quasi tutti gli alunni.
6.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa e non subordinata rispetto alla censura che precede.
E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 – che costituisce, al pari RAGIONE_SOCIALEe altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia RAGIONE_SOCIALE, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione diretta degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore e RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).
Di regola, quindi, l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude, in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (v. Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n. 19) con riguardo alla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 1, lett. c ), d.lgs. n.446/1997).
6.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto gradualmente affermando nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, si è precisato che l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile sia direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761; Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno 2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).
Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorché anch’esso senza finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale” (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). La circostanza che l’utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., ai cui più ampi contenuti si rimanda, che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n. 17618).
6.3. In definitiva, l’esenzione in esame compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore,
per lo svolgimento, con modalità non commerciali, RAGIONE_SOCIALEe attività previste dalla norma, e può essere estesa all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo indiretto del bene, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore, soltanto qualora ciò non snaturi la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività in relazione alla quale è concessa l’esenzione di cui alla lett. i ) del citato art. 7.
La concessione del godimento e RAGIONE_SOCIALE‘uso, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore, a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento RAGIONE_SOCIALEe stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).
6.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso di effettuare tale accertamento, fondando la sua valutazione sull’opinabile valore meramente contabile (e quindi amministrativo) desumibile dai differenti codici fiscali, che pure deponeva per una diversità di gestione, senza verificare la sussistenza del rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di un rapporto gratuito.
Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice del merito per l’accertamento fattuale sulle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica svolta dalla Parrocchia alla stregua dei principi sopra delineati, trattandosi di questioni di merito che non possono coinvolgere la Corte.
Non solo. Il Giudice del rinvio dovrà farsi carico anche di un ulteriore accertamento, previo assolvimento del relativo onere probatorio da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente che ha invocato l’esenzione.
8.1. Anche sotto tale versante, si ripetono sul punto le riflessioni già svolte da questa Corte in analoghi casi (cfr. Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, nn. 32361, 32364, 32370; Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n.33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034, 1036, 1038, 1046, ai cui contenuti pure si rimanda).
Come sopra accennato, con la suindicata ordinanza interlocutoria, questa Corte ha avvertito RAGIONE_SOCIALE‘incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa questione concernente l’applicabilità del regime ‘ de minimis’ , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, così come risultante dalla decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16bis d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024), dettando «Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».
8.2. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), ha previsto che:
(comma 1) «Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta
municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei RAGIONE_SOCIALE, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE, sentita l’RAGIONE_SOCIALE, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e di messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa stessa ai RAGIONE_SOCIALE. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘IMU vigente nell’anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille».
– (comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione RAGIONE_SOCIALEa fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla RAGIONE_SOCIALE europea,
secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea».
(comma 3) «Il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme relative all’aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei RAGIONE_SOCIALE ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero».
(comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione».
(comma 5) «Con decreto del AVV_NOTAIO, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
(comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei RAGIONE_SOCIALE destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività’ di controllo RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di cui al comma 8».
(comma 7) «Le attività di controllo RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e dei versamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l’ente stesso ha affidato la riscossione RAGIONE_SOCIALEe proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione RAGIONE_SOCIALEa struttura di cui al comma 5».
(comma 8) «Per l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
8.3. Come già chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12928), la stessa definizione RAGIONE_SOCIALEa questione di fondo implicata nel motivo di ricorso -che attiene all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2008/2009 – implica la considerazione del predetto ius superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE e del loro recupero, su cui la Parrocchia si è soffermata nelle memorie depositate.
Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, resa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE) «nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta comunale sugli immobili», ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisione riguarda solo il recupero di quell’aiuto. Tutti gli RAGIONE_SOCIALE aspetti RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass. Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).
La decisione 2023/2103 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023 aveva, per l’appunto, disposto il recupero RAGIONE_SOCIALE‘aiuto incompatibile «concesso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa misura di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).
Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2012 aveva -come detto stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di RAGIONE_SOCIALE accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno».
Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE, aveva chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua illegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effetti anticoncorrenziali RAGIONE_SOCIALEa misura, precisando, ancora, che le decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE volte ad autorizzare o vietare un regime RAGIONE_SOCIALE hanno portata generale.
Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane non abbiano dimostrato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l’esenzione dall’ICI, la decisione n. 2023/2103/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1) che: «L’Italia recupera dai beneficiari l’aiuto incompatibile concesso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa misura di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92».
E ciò, pur con l’attenuazione ‘fisiologica’ (artt. 2 e 3) che: «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto di RAGIONE_SOCIALE se, al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del AVV_NOTAIO (37) o RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del AVV_NOTAIO, a seconda di quale sia applicabile al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE‘aiuto»; e che: «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 che, al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti».
Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art. 16 -bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023.
8.4. Nel delineato contesto e nell’ineludibile esigenza di un coordinamento del diritto unionale e del diritto RAGIONE_SOCIALE, si pone -come già ritenuto da questa Corte l’esigenza di bilanciare il sollecito recupero RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa alle annate suindicate (in quanto ‘aiuto di stato illegale’) con la tolleranza accordata al regime esonerativo de minimis (in quanto ‘aiuto di stato legale’), in forza, dapprima, del regolamento n. 994/98/CE del AVV_NOTAIO Europeo del 7 maggio 1998, e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di 200.000,00 € nell’arco di un triennio.
Per cui, per effetto RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , i contribuenti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti RAGIONE_SOCIALEe «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082 c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, il richiamato art. 16bis d.l. n. 131/2024, lascia aperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli ‘aiuti’ percepiti siano contenuti nei limiti de minimis . Quindi, il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni.
8.5. Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens , che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti.
Conta, dall’altro lato, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo RAGIONE_SOCIALEa norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre
2025, n. 33584, che cita Cass., Sez. Lav., 1° ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617).
Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi RAGIONE_SOCIALEtari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua RAGIONE_SOCIALEa precedente disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. T., 9 dicembre 2024, n. 31648).
Così, la sopravvenuta decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è immediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 288 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens , sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa materia oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEtaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. T., 1° agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. T., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. 7681).
8.6. Con specifico riferimento, poi, all’incidenza RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis , questa Corte ha avuto modo di precisare che, trattandosi di accertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni che, secondo la sopravvenuta decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
La prova RAGIONE_SOCIALEe circostanze presupposte è posta a carico del soggetto che invoca il beneficio fiscale e l’applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , rappresentato dalla vincolante decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione RAGIONE_SOCIALEa lite, nel determinare la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa nuova regola giuridica (in termini: Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che menziona Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30249; Cass., Sez. T., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. T., 22 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2024, n. 31976; Cass., Sez. T., 22 marzo 2025, n. NUMERO_DOCUMENTO).
E proprio in ragione del rilievo RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , la questione che vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola de minimis ) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti – che, pertanto, potranno produrre nuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti e ciò a differenza
RAGIONE_SOCIALEe preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’atto impositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione (v., cfr. Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/1046 cit., che menzionano, ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458).
8.7. Dunque, considerando la sopravvenienza RAGIONE_SOCIALEa suddetta decisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE non può che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12928, richiamata da Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584).
A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art. 16 -bis , comma 2, d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024), il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:
-l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottato sulla base giuridica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: « 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEo stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE conformemente agli orientamenti e alle RAGIONE_SOCIALEcazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti « de minimis » individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di
notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti « de minimis » individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti « de minimis » che soddisfano le condizioni in esso stipulate»;
tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmente richiamato dall’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa decisione n. 2023/2103), ha espressamente confermato la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, par. 3, del Trattato di funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, non ricorrendo «tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;
secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati ( considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE; considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 del regolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in 200.000,00 € dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta «nell’arco di tre esercizi finanziari» e che il triennio in questione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. T., 27 dicembre
2024, n. 34530), nel senso che (come precisato nei predetti consideranda) «Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, vale a dire che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti» (così Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, cit.);
-venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dal contribuente per gli anni 2008/2009 e, con questa, l’esenzione rispondente ad un regime di aiuto previsto da disposizione di legge RAGIONE_SOCIALE (art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, la soglia di aiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (a partire dall’anno 2008) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appunto, individua i momenti di scadenza dei versamenti annuali RAGIONE_SOCIALE‘Ici) ;
-l’art. 16 -bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento di recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazione RAGIONE_SOCIALEa « dichiarazione per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 )» e del comma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE », come, peraltro, già sottolineato da questa Corte, secondo cui « per effetto RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati al
pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti RAGIONE_SOCIALEe « soglie di aiuto » (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584);
come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis ), l’aiuto di RAGIONE_SOCIALE deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE – Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530);
-l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova dei presupposti di applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuente: Cass., Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n. 33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006, tutte richiamate anche da Cass., Sez. T., 22 dicembre n. 33584, nonché da Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1034/1036/1038/2016 cit.);
l’onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis , potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE (31 maggio 2017), mediante il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell’individuazione del triennio
possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. T., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. T., 8 luglio 2025, n. 18673);
in caso di superamento RAGIONE_SOCIALEa citata soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. T., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., Sez. T., 23 luglio 2025, n. 20921);
il cumulo degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE -espressamente disciplinato dall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) – va considerato ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALEa citata soglia di 200.000,00 € e concerne gli aiuti di RAGIONE_SOCIALE riferibili all’impresa in quanto tale, non anche alle (sole) unità immobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata.
Alla luce di quanto precede, la pretesa impositiva deve essere riesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce RAGIONE_SOCIALEe regole dettate e dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto del conseguente ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘area di imponibilità (così Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584; nei medesimi termini, Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, n. 32364; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026 nn. 1038 e 1046).
L’impugnata sentenza va, quindi, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra.
la Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
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