Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28756 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28756 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31173/2020 R.G., proposto DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, con studio in Faenza (RV), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore unico pro tempore , nella qualità di affidataria del servizio di gestione RAGIONE_SOCIALEe entrate tributarie del Comune di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Mod ena, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE
ICI IMU ESENZIONE ACCERTAMENTO
avverso la sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria r egioRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna il 3 marzo 2020, n. 660/13/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. la ‘ RAGIONE_SOCIALE h a proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regioRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Emilia – Romagna il 3 marzo 2020, n. 660/13/2020, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I CI relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, in relazione ad immobile ubicato nel medesimo Comune e destinato a ‘ casa protetta ‘ , ha parzialmente accolto l’appello proposto dal la ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti RAGIONE_SOCIALEa medesima avverso la sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 15 marzo 2017, n. 81/03/2017, confermando soltanto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo per l’anno 2009 e compensando le spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul rilievo che: a) i presupposti per il riconoscimento alla contribuente del l’esenzione da ICI, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 2-bis , del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, , non sussistessero in relazione agli anni 2010 e 2011; b) l’a ffidataria del servizio di
gestione RAGIONE_SOCIALEe entrate tributarie fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo in relazione all’anno 2009 ;
l a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ si è costituita con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;
con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito;
all’esito, la causa è stata fissata per la trattazione in camera di consiglio;
le parti hanno depositato memorie;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso principale è affidato a tre motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’ art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo modificato dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente esclusa dal giudice di appello l’ esenzione da ICI per l’ immobile appartenente alla contribuente con riguardo agli anni 2010 e 2011, sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa commercialità RAGIONE_SOCIALE‘attività assistenziale ivi svolta;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente esclusa dal giudice di appello l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente RAGIONE_SOCIALEa oggettiva incertezza in relazione all’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie ;
1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicaz ione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di appello il vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione nell’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie, stante la reiterazione annuale RAGIONE_SOCIALEa medesima infrazione;
il ricorso incidentale (in parte condizionato) è affidato a due motivi;
2.1 con il primo motivo, si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod . proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; in ulteriore subordine, violazione o falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, e 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 161 e 173, lett. d, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; per essere stata omessa dal giudice di appello ogni pronunzia sull’eccezione di tardiva riproposizione RAGIONE_SOCIALEa questione (assorbita nella decisione di prime cure) di decadenza dall’esercizio del potere impositivo, essendo ampiamente decorso al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALEa controparte (12 novembre 2018) il termine di sessanta giorni dalla notifica del gravame (11 ottobre 2017); in subordine, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’affidataria del servizio di gestione RAGIONE_SOCIALEe entrate tributarie fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo con riguardo all’anno 2009, mediante la notifica alla contribuente RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento il 23 novembre 2015,
laddove il termine di decadenza sarebbe venuto a scadenza soltanto il 31 dicembre 2015;
2.2 con il secondo motivo (in subordine all’accogl imento del ricorso principale), si denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; in subordine violazione o falsa applicazione degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; per essere stata omessa dal giudice di appello ogni pronunzia sull’eccezione di tardiva riproposizione RAGIONE_SOCIALEe domande di disapplicazione o riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie; in subordine, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che le domande di disapplicazione o riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni pecuniarie fossero state tempestive;
3. si deve esaminare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, avente priorità logica e giuridica rispetto ai motivi del ricorso principale, poiché attinente, al contempo, in relazione alle diverse censure, a questione pregiudiziale di rito (cioè, la tardiva riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE ‘eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo con riguardo all’ICI relativa all’anno 2009 ) e preliminare di merito (cioè, la decadenza dall’esercizio del potere impositivo con riguardo all’ICI relativa all’anno 2009) ;
3.1 invero, nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione, secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorità rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEe questioni proposte – profilo, questo,
che riveste importanza preminente in caso di ricorso incidentale condizionato allo scopo di superare la volontà RAGIONE_SOCIALEa parte di subordinare l’esame RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione all’accoglimento del ricorso principale – poiché l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, così da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non già dalla sua eventuale fondatezza (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 2014, n. 23271; Cass., Sez. 1^, 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., Sez. 5^, 29 aprile 2016, n. 8544; Cass., Sez. 5^, 20 gennaio 2017, n. 1538; Cass., Sez. 2^, 22 ottobre 2019, n. 26950; Cass., Sez. 1^, 10 luglio 2020, n. 14782; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, n. 4329; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19738; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2021, n. 20320; Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2021, n. 24407; Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6270);
3.2 ciò detto, il motivo è fondato.
3.3 secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà RAGIONE_SOCIALE‘appellato di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, a pena di decadenza, nell’atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi, che esplicano una funzione meramente illustrativa (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 17950; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2014, n. 26830; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2015, n. 18937; Cass., Sez. 6^-5, 22 giugno 2016, n. 12937; Cass., Sez. 5^, 31
giugno 2017, n. 2402; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13387;Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, n. 10502; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2022, n. 14841);
3.4 nella specie, come si desume dalla consultazione del fascicolo di merito, la sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, avendo ritenuto che: « È (…) fondata l’eccezione di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore ( recte : RAGIONE_SOCIALE‘affidataria RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe entrate patrimoniali) dal potere accertativo con riferimento all’annualità 2009 (eccezione tempestivamente riproposta con le controdeduzioni in appello, non essendo necessaria la proposizione di appello incidentale in difetto di una pronuncia di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale) », senza tener conto che le controdeduzioni erano state depositate dall’appellata (12 novembre 2018) ben oltre la scadenza del termine previsto dal combinato disposto degli artt. 23, comma 1, e 54, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 (11 ottobre 2017), per cui la riproposizione RAGIONE_SOCIALEa precedente eccezione era stata palesemente tardiva;
il primo motivo del ricorso principale è infondato.
4.1 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, n. 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142), l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente dal l’ 1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva
l’esenzione dall’ ICI per « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive »;
4.2 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, che ha esteso l’esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale RAGIONE_SOCIALEe stesse; un’ulteriore modifica è, poi, intervenuta con l’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, sostituendo il comma 2bis del citato art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera « che non abbiano esclusivamente natura commerciale »;
4.3 occorre precisare, inoltre, che le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l’attività svolta nell’immobile deve rientrare tra quelle previste dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle assistenziali;
4.4 d unque, l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108);
4.5 sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che « il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività
commerciale » (Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072);
4.6 sul diverso versante RAGIONE_SOCIALEa compatibilità RAGIONE_SOCIALEa norma in esame con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione E uropea, da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2012, l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. 34766; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579);
4.7 sul punto, questa Corte ha verificato se l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di esenzione da ICI, nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE, in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: « sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza »;
4.8 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la finalità sociale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico;
4.9 né può tenersi conto RAGIONE_SOCIALEa circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 26 gennaio 2009 , n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere considerate di natura « non esclusivamente commerciale »;
4.10 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto, infatti, che l’applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALEe attività interessate ed ha concluso nel senso che l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme);
4.11 tale ultimo aspetto è stato di recente affrontato e risolto dalla sentenza depositata dalla C orte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE , con la quale è stato chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua illegalità e che diversamente si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali RAGIONE_SOCIALEa misura; in questo senso è stato precisato che le decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione
RAGIONE_SOCIALE volte ad autorizzare o vietare un regime nazioRAGIONE_SOCIALE hanno portata generale;
4.12 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364), che l’esenzione prevista in favore degli enti non commerciali dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l’attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico;
4.13 ed è questa la disposizione normativa (nell’interpretazione ‘ europeisticamente ‘ orientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 91 -bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall’art. 11bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;.
4.14 ora, con particolare riguardo alle attività assistenziali (accomunate alle attività sanitarie), la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE ha stabilito che « In particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e di attività sanitarie, il regolamento stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una RAGIONE_SOCIALEe seguente condizioni: a) le attività sono accreditate dallo
Stato, e sono fornite nell’ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale; b) se non accreditate e svolte nell’ambito di un contratto o una convenzione, le attività sono fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE‘assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Rispetto alla prima condizione, la RAGIONE_SOCIALE osserva innanzitutto che, come hanno spiegato le autorità italiane, gli enti interessati, per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, devono formare parte integrante del sistema sanitario nazioRAGIONE_SOCIALE, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà. In tale sistema, gli ospedali pubblici sono finanziati direttamente dai contributi sociali e da altre risorse statali. Tali ospedali forniscono il servizio a titolo gratuito sulla base RAGIONE_SOCIALEa copertura universale o dietro versamento di un importo ridotto, che copre soltanto una piccola frazione del costo effettivo del servizio. Gli enti non commerciali che rientrano nella stessa categoria e che soddisfano le stesse condizioni sono anch’essi considerati facenti parte integrante del sistema sanitario nazioRAGIONE_SOCIALE68. Alla luce RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche precipue del caso di specie e conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE‘Unione, considerato che il sistema nazioRAGIONE_SOCIALE italiano fornisce un sistema di copertura universale, la RAGIONE_SOCIALE
conclude che gli enti in parola che svolgono le attività sopra descritte e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese. In merito alla seconda condizione, il regolamento prevede che le attività siano svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico. I servizi forniti a titolo gratuito non costituiscono in generale un’attività economica. In particolare, questo è il caso se, come stabilito all’articolo 1, i servizi non sono offerti in concorrenza con RAGIONE_SOCIALE operatori del mercato. Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico; al riguardo si noti, da un lato, che a norma del regolamento, per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite RAGIONE_SOCIALEa metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica a contrario che possano beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite. Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano altresì i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del regolamento, la RAGIONE_SOCIALE conclude che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica » (paragrafi 169, 170 e 171);
4.15 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell’accertamento dei vari requisiti, abbia correttamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall’art. 7, comma 2 -bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall’art. 39
del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nell’accezione compatibile con la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE vs. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE , verificando che l’attività assistenziale fosse stata svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio;
4.16 nella specie, il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del principio enunciato, avendo valutato che la « RAGIONE_SOCIALE non ha fornito la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione oggettiva per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dall’imposta, ossia di avere svolto nel compendio immobiliare attività non esclusivamente commerciale. (…) La gestione di una struttura assistenziale e sanitaria (nella specie con 70 posti letto ed un centro diurno che accoglie 30 persone) rientra astrattamente tra le attività commerciali. In concreto non sono dedotti e provati elementi che escludano tale qualificazione. Non sono state esibite le scritture contabili ed il bilancio (o il rendiconto di gestione) RAGIONE_SOCIALE‘ente negli anni in esame. Non è stata documentata la misura RAGIONE_SOCIALEe tariffe e non può dirsi che siano inferiori ai valori di mercato, cioè a quella RAGIONE_SOCIALEe altre strutture similari accreditate dalla regione Emilia – Romagna, né che consentano esclusivamente di coprire i costi. In definitiva, RAGIONE_SOCIALEa redditività RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa fondazione non può dirsi alcunché. Deve infine escludersi che la RAGIONE_SOCIALE, per il fatto di operare in convenzione, svolga una funzione pubblica. La gestione RAGIONE_SOCIALEa struttura sanitaria ed assistenziale rientra nell’esercizio di
iniziativa privata e, anche se i servizi resi devono essere di qualità non inferiore a quelli prestati dal RAGIONE_SOCIALE, l’ente non si sostituisce alla pubblica amministrazione »;
5. a questo punto, si deve esaminare con precedenza il secondo motivo del ricorso incidentale (con riguardo alla tardiva riproposizione RAGIONE_SOCIALEe eccezioni di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione da responsabilità amministrativa tributaria ex artt. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, e 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e, in subordine, RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative in ragione del vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per la reiterata omissione del versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI negli anni 2010 e 2011), valutandosene la priorità logica e giuridica rispetto al secondo motivo ed al terzo motivo del ricorso principale;
5.1 secondo questa Corte, alla stregua del principio costituzioRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, il cui fine primario è la realizzazione del diritto RAGIONE_SOCIALEe parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza RAGIONE_SOCIALE‘attualità RAGIONE_SOCIALE‘interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi
RAGIONE_SOCIALEa fondatezza del ricorso principale (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 14 marzo 2018, n. 6138; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2019, n. 17949; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 13094; Cass., Sez. 5^, 2 novembre 2021, n. 30979; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n. 21537; Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2022, n. 26557);
6.2 ne lla specie, considerando l’esplicita pronunzia sulla tempestiva riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di decadenza dall’esercizio del potere impositivo (al principio del paragrafo 3 nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), si deve escludere però che il giudice di appello abbia ripetuto (ancorché in modo implicito) un’analoga valutazione con riguardo alla contestuale riproposizione RAGIONE_SOCIALEe eccezioni di disapplicazione o riduzione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, che sono state direttamente delibate nel merito, quantunque si trattasse di questione rilevabile d’ufficio per l’attinenza all’osservanza di un termine perentorio;
6.3 né vi alcun dubbio sulla natura di eccezioni in senso proprio del l’incertezza normativa oggettiva e RAGIONE_SOCIALEa continuazione nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative per l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI, essendo imprescindibile una manifestazione di volontà del contribuente per avvalersene; 6.4 in tal senso, si rammenta come questa Corte abbia escluso che il giudice tributario di merito possa decidere d’ufficio -e, quindi, in assenza di una espressa richiesta del contribuente l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22890; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4031; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2015, n. 440; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2017, nn. 11841, 11842 e 11843; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13133; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2019, nn. 24706 e 24707; Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17195; Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2020, n. 15172; Cass., Sez.
6^-5, 11 maggio 2021, nn. 12447 e 12448; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28820), nonché del cumulo giuridico (ma lo stesso può ripetersi, per identità di ratio , per la continuazione) RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative, il quale presuppone la formulazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2005, n. 28354; Cass., Sez. 6^-5, 16 dicembre 2014, n. 26457; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26080; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2018, n. 17134; Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2019, n. 13330; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18867; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30690);
6.5 per cui, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa riproposizione tardiva deve essere ribadita anche per tali eccezioni, conseguendone l’ accoglimento del secondo motivo (condizionato) del ricorso incidentale, nonché il rigetto del secondo motivo e del terzo motivo del ricorso principale;
alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza dei motivi del ricorso incidentale e l’infondatezza dei motivi del ricorso principale, il ricorso incidentale può trovare accoglimento, mentre il ricorso principale deve essere respinto; la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il conseguente rigetto del ricorso del contribuente;
le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del loro andamento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza secondo la liquidazione fattane in dispositivo;
9. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la ricorrente principale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente/ricorrente incidentale, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 4.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e ad RAGIONE_SOCIALE accessori di legge; dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 ottobre