Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6953 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6953 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ICI ESENZIONE ART. 7. COMMA 1, LETT. I), D.LGS. 504/1992 SCUOLA MATERNA – INAPPLICABILITA ‘ DE MINIMIS –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21877/2017 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato in forza di deliberazione di Giunta comunale del 4 luglio 2017, n. 223, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
la RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 900/6/2017, depositata il 7 giugno 2017, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
UDITO il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che si è riportato alle motivate conclusioni scritte depositate il 6 ottobre 2025, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
UDITI l’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui il Comune di Novara aveva liquidato l’ICI per l’anno di imposta 2005 in relazione, tra l’altro, ad un fabbricato concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, con riferimento al quale la RAGIONE_SOCIALE (proprietaria del bene) non aveva provveduto a presentare la relativa dichiarazione, né a corrispondere l’intera imposta.
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dal Comune avverso la sentenza n. 320/6/2014 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, confermando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, sulla base RAGIONE_SOCIALEe seguenti considerazioni:
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non erano da considerarsi soggetti distinti, costituendo la scuola un’attività istituzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale, per ragioni di trasparenza gestionale, aveva organizzato una specifica gestione economica finanziaria, il tutto come confermato dalla coincidenza RAGIONE_SOCIALEa responsabilità tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in capo alla persona del Parroco, per cui la coincidenza tra proprietario ed utilizzatore confermava il requisito soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esenzione;
quanto al profilo oggettivo, la RAGIONE_SOCIALE rilevava lo svolgimento di un servizio pubblico da parte di soggetto privato che, per sua natura, non ha fini di lucro, ponendo a carico dei destinatari del servizio quote di iscrizione/partecipazione; i dati di gestione e di bilancio attestavano che la misura RAGIONE_SOCIALEe quote ovvero dei ricavi era determinata dalla ricerca del sostanziale conseguimento RAGIONE_SOCIALEa copertura dei costi del fattore lavoro (compensi agli insegnanti ed addetti), non essendo perseguita, invece, la remunerazione RAGIONE_SOCIALEe immobilizzazioni e di RAGIONE_SOCIALE fattori. Emergeva, dunque, un quadro obiettivo di attività rivolte alla sola attuazione di un servizio pubblico, con modalità di gestione economica destinata al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa continuità del servizio. Tutto ciò per concludere che la modalità di gestione evocava lo schema di servizi pubblici, anche costituzionalmente garantiti, e non anche all’attività imprenditoriale, subordinata alle regole di mercato.
Il Comune di Novara proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 20 settembre 2017, articolando cinque motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 31 ottobre 2024 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato in data 17 ottobre 2017, successivamente depositando in data 30 e 31 ottobre 2024 memorie ex art. 380bis .1. c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria depositata in data 11 gennaio 2025 veniva disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo per la trattazione RAGIONE_SOCIALEa stessa in pubblica udienza in ragione RAGIONE_SOCIALEa questione, di natura nomofilattica, ivi indicata.
Il Sostituto Procuratore Generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica ha depositato in data 6 ottobre 2025 motivate conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato il 30 ed il 31 ottobre 2025 memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Subito avvertendo che, per ragioni di ordine logico-giuridico ed il suo carattere -in tesi – assorbente rispetto alle altre doglianze, va esaminato, in prima battuta, il secondo motivo di impugnazione.
Di seguito, verranno scrutinati, nell’ordine, il primo, il quinto e poi il terzo ed il quarto motivo di ricorso.
Con la seconda doglianza l’ente territoriale ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente e, dunque, la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’asserita non imponibilità degli immobili posseduti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non avendo esplicitato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa riconosciuta esenzione, nonostante le ampie argomentazioni di segno contrario esposte dal Comune.
2.1. La censura non ha fondamento.
Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689;
Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174; Cass., Sez. T., 27 febbraio 2025, nn. 5224, 5226, 5228, 5230, 5231, 5233, 5235; Cass., Sez. T., 11 dicembre 2025, n. 32370; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2026, nn. 1036 e 1046).
2.2. Nella fattispecie in esame la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiaramente espresso le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione nei termini sopra illustrati, riconoscendo la sussistenza dei due requisiti posti a base RAGIONE_SOCIALE‘esenzione e negando l’alterità soggettiva tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Per tale via, la motivazione non può considerarsi apparente, né si pone al di sotto RAGIONE_SOCIALEa soglia minima costituzionalmente esigibile, appena aggiungendo sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
Va, altresì, respinto il primo motivo di impugnazione con il quale il Comune ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112
c.p.c. ed 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia circa la debenza RAGIONE_SOCIALE‘ICI per gli immobili oggetto di accertamento e diversi da quelli interessati dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di scuola materna.
3.1. Il Comune ha, nello specifico, rappresentato (v. pagine n. 3 e poi 10 ed 11 del ricorso) che:
l’avviso aveva contestato l’omessa dichiarazione ed il parziale versamento in relazione a cinque unità immobiliari (I. fabbricato concesso in locazione alla RAGIONE_SOCIALE ed adibito a scuola materna, censito al foglio 97, num. 69, sub. 8; II. fabbricato adito a palestra, censito al foglio 97, num. 69, sub. 5; III. fabbricato concesso in locazione alla Provincia, censito al foglio 97, num. 69, sub. 11; IV. fabbricato adibito ad autorimessa, censito al foglio 163, num. 13752, sub. 8);
b. la contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni in ordine agli immobili di cui ai menzionati numeri II (fabbricato adito a palestra), III (fabbricato concesso in locazione alla Provincia), IV (fabbricato adibito ad autorimessa);
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provinciale di Novara, considerando esente l’immobile adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, aveva, nondimeno, annullato l’intero avviso di accertamento;
nei motivi di appello il Comune aveva chiesto la riforma integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza e di confermare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato;
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di pronunciarsi sull’effettiva debenza RAGIONE_SOCIALE‘ICI accertata in relazione agli immobili diversi dal fabbricato adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, confermando la
sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso ed annullato l’intero avviso.
3.2. Va dato conto che, dal suo canto, la contribuente ha negato la sussistenza del dedotto vizio, osservando -di contro che l’avviso aveva contestato l’infedele dichiarazione ed il parziale versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta con riferimento al solo immobile adibito a scuola materna (accatastato al folio 97, n. 69, sub. 8), mentre rispetto alle altre quattro unità immobiliari (accatastati al folio 97, n. 69, sub. 5 e folio 97, n. 71, sub.11, locato alla Provincia, nonché folio 163, n. 13752, sub. 8, locale destinato ad autorimessa) « l’imposta accerta non era dovuta in quanto trattavasi di consistenza catastale soppressa/assorbita in altra oppure già versata» (v. pag. n. 16 del controricorso).
3.3. Tanto premesso, va intanto considerato che la censura risulta ammissibile, nonostante l’erroneo canone censorio prescelto, potendo essere riqualificata e ricondotta, stante l’evidente rappresentazione del vizio dedotto (omessa pronuncia sul motivo di appello ed ultrapetizione per aver annullato l’intero atto), al parametro di cui all’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. (cfr. su tali principi, tra le tante Cass., Sez.VI/T, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6″-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6″-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass. Sez. T. 15 marzo 2022, n. 8293).
Tuttavia, essa non ha pregio, perchè nessuna omissione di pronuncia vi è stata da parte del Giudice RAGIONE_SOCIALE.
3.4.Con riguardo al dedotto vizio, va dato conto che le parti si dividono nel senso di ritenere (il Comune) che non vi fosse stata contestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa contribuente sulla debenza del tributo sui beni diversi da quello adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, mentre la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE assume che « Non è dato comprendere quali accertamenti la RAGIONE_SOCIALE Regionale avrebbe mai dovuto svolgere ed estendere nel dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione, trattandosi di punti non controversi: il secondo capo RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta nel giudizio di merito dal Comune di Novara (ndr. in cui si chiedeva di accogliere le deduzioni del Comune e di confermare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato) era evidentemente formulato in via di mero tuziorismo» (v. pag. n. 17 del controricorso).
3.5. Sta di fatto, che l’esame degli atti prodotti, consentito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ error in procedendo dedotto (cfr., ex multis , Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 16028), permette di apprendere che la RAGIONE_SOCIALE provinciale aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, osservando «che «con riferimento alla pretesa RAGIONE_SOCIALE in concreto avanzata dal Comune (e che esclude il tributo dovuto e versato per le unità immobiliari locate alla Provincia e per quelle cedute a terzi), la doglianza di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento» (così a pag. n. 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado).
Risulta, in tali termini, chiaro che con l’annullamento integrale RAGIONE_SOCIALE‘avviso, la RAGIONE_SOCIALE aveva interamente accolto le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente anche in relazioni ai beni diversi dall’unità immobiliare adibita ad attività didattica.
3.6. Con l’atto di appello il Comune aveva articolato il gravame, contestando, con il primo e col secondo motivo, la sussistenza dei requisiti (oggettivo e soggettivo) per beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, con riferimento, quindi, all’unità immobiliare destinata all’attività
didattica, mentre, con riguardo alle altre censure sollevate dalla contribuente con il ricorso di primo grado in relazione agli RAGIONE_SOCIALE beni, ritenute « non specificamente trattate dalla sentenza gravata», aveva richiamato le « deduzioni difensive di cui agli atti depositati dal Comune di Novara in primo grado, le argomentazioni e le eccezioni ivi formulate» (così a pagina n. 12 del ricorso in appello).
Come sopra illustrato, la valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE ha avuto ad oggetto solo il motivo di appello concernente la menzionata esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 in relazione all’immobile destinato ad attività didattica e detta pronuncia deve ritenersi corretta e non omissiva per la semplice ragione che non era stato proposto dal Comune un motivo di gravame sulla decisione del primo Giudice che aveva annullato l’intero avviso, così accogliendo anche le altre censure avanzata dalla contribuente in relazione agli RAGIONE_SOCIALE beni.
Difatti, l’ente territoriale si era limitato nel proprio appello a richiamare le altre deduzioni difensive svolte in primo grado, come se il primo Giudice le avesse ritenute assorbite nella propria valutazione, omettendo però di articolare il motivo di gravame sulla statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEe ragioni di contestazione mosse dalla RAGIONE_SOCIALE contro la pretesa impositiva relativa alle altre unità immobiliari, che aveva giustificato l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘intero atto.
3.7. Il Comune, in definitiva, non si è avveduto che con la predetta pronuncia la RAGIONE_SOCIALE provinciale aveva, in realtà, deciso anche sulle ragioni di contestazione concernenti i predetti RAGIONE_SOCIALE beni, reputando fondate le ricapitolate censure mosse dalla contribuente, il che imponeva al Comune di proporre appello anche su tale segmento di pronuncia, giustificativa RAGIONE_SOCIALE‘annullamento integrale RAGIONE_SOCIALE‘atto, non potendo avvalersi del meccanismo processuale di cui
all’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 perché le difese svolte dall’ente locale non erano state ritenute assorbite dal Giudice di prima istanza (né potendolo essere, stante l’oggettiva diversità RAGIONE_SOCIALEe contestazioni con riferimento a beni diversi), come erroneamente considerato dall’ente territoriale, ma rigettate nel merito.
In assenza di motivo d’appello, non può quindi esservi omissione di pronuncia.
4. Anche la quinta doglianza risulta infondata.
Con essa il Comune ha rimproverato al Giudice RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 546/1992, segnalando che l’avviso impugnato aveva contestato l’omessa dichiarazione ICI, oltre che il mancato versamento, il cui obbligo (dichiarativo) era da considerarsi sopravvissuto alla novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, la quale, pur eliminando il generale obbligo di dichiarazione ICI a far data dall’anno 2007, aveva nondimeno fatto salve le ipotesi di modificazioni soggettive ed oggettive comportanti riduzioni di imposta non conoscibili in via officiosa dal Comune attraverso la consultazione RAGIONE_SOCIALEa banca dati catastale.
4.1. Tale ordine non può essere condiviso.
L’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 esonera dall’obbligo dichiarativo i soggetti esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del medesimo decreto, per cui in relazione a tale disposizione non assume alcun rilievo la novella di cui all’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (cfr. Cass., Sez. T., 9 settembre 2024, n. 24200, sulla differenza tra il regime ICI ed IMU in relazione all’obbligo dichiarativo).
La contribuente aveva ritenuto di essere esente, il che ha giustificato l’omessa dichiarazione.
Il tema rilevante, allora, è se la rivendicata esenzione competa o meno, restando in tale verifica assorbita ogni questione, giacchè, nel primo caso, nessun obbligo dichiarativo può ritenersi esigibile, mentre, nella seconda ipotesi, la tassa è dovuta perché non ricorrevano le condizioni per il beneficio, non anche per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo.
4.2. Non può utilmente invocarsi -come ritiene il Comune l’affermazione di principio contenuta nelle pronunce nn. 17562/2016 e 17563/2016 di questa Corte, in quanto in esse si è considerata la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo nell’ipotesi, del tutto diversa, RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. b ), seconda parte, in relazione all’art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (terreni da considerarsi non fabbricabili se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, utilizzati per attività agro-silvopastorale), a seguito di variazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica RAGIONE_SOCIALE‘area, divenuta edificabile in ragione di programma di pianificazione territoriale sfociato nell’emanazione del Regolamento Urbanistico.
Nella specie, conta, invece, la predetta previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992, che espressamente esonera il contribuente dal denunciare gli immobili esenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7., comma 1, lett. i ), del medesimo decreto.
4.3. Senza tacere, per completezza, che la soluzione di cui alle precedenti pronunce è stata superata dalla più recente riflessione di questa Corte secondo cui l’onere dichiarativo RAGIONE_SOCIALEa variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n.
504/1992 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 ter , d.l. n. 201/2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore (v. Cass., Sez. T., 7 ottobre 2025, n. 26921).
Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 T.F.U.E. e 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 ( ratione temporis vigente), 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi ed 1, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212/2000, in relazione all’imponibilità ai fini ICI RAGIONE_SOCIALE‘immobile adibito a scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, ponendo in evidenza che, a fronte RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012, l’esenzione dal pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI non poteva più essere applicata per le attività che non avessero natura esclusivamente commerciale, avendo la RAGIONE_SOCIALE ritenuto che il beneficio così concepito era da considerarsi un aiuto di RAGIONE_SOCIALE non compatibile con le norme in materia di concorrenza illegale nel mercato unionale.
5.1. Il suindicato motivo va accolto.
La questione ivi coinvolta ha costituito oggetto di varie pronunce di questa Corte, con affermazione di principio che, in assenza di persuasivi argomenti contrari, vanno anche in tale sede ribaditi.
5.2. Va allora premesso che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992, nel testo novellato, dapprima, dal d.l. n. 203/2005, art. 7, comma 2bis , convertito, con modificazioni, nella legge n. 281/2005 e, poi, dal d.l. n. 223/2006, art. 39 convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, va applicata nell’accezione
compatibile con la decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2012 e con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P C-623/16 P, C-624/16, verificando, quindi, se l’attività sia stata o meno svolta a titolo gratuito e cioè dietro versamento di un importo simbolico a copertura di una sola frazione del costo effettivo del servizio.
5.3. La valutazione del Giudice RAGIONE_SOCIALE si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che:
-la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 non concretizza una forma di aiuto di RAGIONE_SOCIALE in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE (in particolare con l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato, secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza») solo a condizione che si accerti che l’attività svolta dal contribuente ed oggetto di tutela venga esercitata con modalità non economica e, cioè, sia resa a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443, che richiama Cass., Sez. 5, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6, 10 settembre 2020, n. 18831, e, nello stesso senso, tra le molte altre, Cass., Sez. T, 12 maggio 2021, n. 12539);
-più specificamente, è stato chiarito che il paradigma RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico, nei termini così stabiliti dalla vincolante (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 11 febbraio 2021, n. 3443 cit.) decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, obbliga ad una valutazione puntuale, non
predeterminata, riferita alle specifiche condizioni in cui opera il singolo contribuente, delineando un accertamento basato sulla verifica RAGIONE_SOCIALE‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALEa retta, come precisato da questa Corte secondo cui « ‘a fare il discrimine in questo caso è la retta ( Cass., Sez. 5, n. 18831/2020; Sez. 5, n. 3369/2019; Sez. 5, n. 13787/2019, in motivazione; Sez. 5, n. 24308/2019, Rv. 655478 01; Cass., Sez. 6-5, n. 10754/2017, Rv. 644064 – 01; Cass., Sez. 5, n. 10483 del 2016, Rv. 639985 – 01; Sez. 5, n. 19773 del 2019, Rv. 654969 – 01; Sez. 5, n. 13970 del 2016, Rv. 640244 -01; così Cass., Sez. T, 13 aprile 2023, n. 9927 e 9922, che richiamano Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023 nn. 4945 e 4952 cit.)» (v. Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n. 27821).
Il parametro di riferimento è, dunque, la simbolicità RAGIONE_SOCIALEa retta (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 26 luglio 2024, n. 20971), mentre non rileva che la gestione operi in perdita, essendo questa condizione consentanea al rischio RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale (Cass., Sez. 5°, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. 5°, 16 febbraio 2023, nn. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5°, 19 giugno 2023, n. 17490), per cui la circostanza di conseguire o meno un guadagno e di pareggiare effettivamente i costi con i proventi risulta irrilevante se l’attività si connota economicamente, e cioè per il fatto che i beni ed i servizi siano offerti al pubblico con prezzi non simbolici (Cass., Sez. 5°, 14 febbraio 2023, n. 4560; Cass., Sez. T., 27 giugno 2024, n. 17704).
Allo stesso modo, anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; la finalità sociale RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di attività economica; per escludere la natura economica RAGIONE_SOCIALE‘attività è necessario che essa sia
svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass, Sez. T., 6 dicembre 2024, n. 31336).
Così come si è negato (cfr. ex multis , Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 32364, ai cui contenuti si rinvia) che possa costituire ragione di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esenzione in esame la circostanza del finanziamento pubblico RAGIONE_SOCIALEe scuole paritarie (art. 1, comma 636, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 ed art. 138 d.lgs. n. 112/1998) e che la scuola concorra ad integrare il sistema RAGIONE_SOCIALE di istruzione (v. legge n. 62/2000).
Principi questi ribaditi da questa Corte, ulteriormente precisandosi che:
il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti RAGIONE_SOCIALE‘esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711)»;
il riconoscimento del diritto all’esenzione, dunque, è legato all’accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attività sopra indicate, il che postula una verifica in concreto del presupposto oggettivo per l’esenzione dall’ICI e rende privo di rilievo alcuno il richiamo al tenore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni statutarie, in sé del tutto irrilevanti a fini che occupano.
5.4. Tali principi sono stati ulteriormente confermati, in tema di ICI, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584; Cass., Sez. T., 19 gennaio 2019, n. 1036 ed i precedenti ivi menzionati), sicchè, nel delineato contesto, deve riconoscersi che la sentenza impugnata si è discostata da essi, avendo riconosciuto l’esenzione in ragione RAGIONE_SOCIALEa tipologia RAGIONE_SOCIALE‘attività,
RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un scopo di lucro nell’esercizio di un’attività volta all’attuazione di un servizio pubblico con modalità di gestione economica, «subordinate alle regole del mercato» (così nella pronuncia in esame), trascurando ogni verifica sulle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica svolta e di accertare la misura RAGIONE_SOCIALEe rette corrisposte dagli alunni e se queste possano considerarsi simboliche.
Con la quarta, subordinata, ragione di contestazione, l’istante ha dedotto, in relazione 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 in rapporto all’art. 2697 c.c., osservando che, nella specie, non sussistevano i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo diretto del bene (immobile adibito a scuola materna) da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sua locazione alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, risultando dallo stesso statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la gestione patrimoniale ed amministrativa autonoma rispetto alla RAGIONE_SOCIALE, il che giustificava i differenti codici fiscali, né ricorreva il presupposto oggettivo, non avendo la RAGIONE_SOCIALE verificato, in concreto, lo svolgimento di attività non commerciale ed emergendo dallo stesso statuto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la corresponsione di una retta scolastica da parte di quasi tutti gli alunni.
6.1. Anche tale motivo va accolto, stante la sua natura connessa e non subordinata rispetto alla censura che precede.
E va qui ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i ), d.lgs. n. 504/1992 – che costituisce, al pari RAGIONE_SOCIALEe altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia RAGIONE_SOCIALE, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzazione diretta degli immobili da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente
possessore e RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, che richiama Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 14 maggio 2025, n. 12947).
Di regola, quindi, l’utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude, in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. T., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. T., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967), come chiarito anche dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (v. Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n. 19) con riguardo alla portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 59, comma 1, lett. c ), d.lgs. n. 446/1997).
6.2. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto gradualmente affermando nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, si è precisato che l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile sia direttamente utilizzato dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al
primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che menziona Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. T., 25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. T., 2 ottobre 2023, n 27761; Cass., Sez. T., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. T., 6 giugno 2024, n. 17618; Cass., Sez. T., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez. T., 1 luglio 2024, n. 17967).
Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di “utilizzo indiretto” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorché anch’esso senza finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale” (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). La circostanza che l’utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiente a giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione (v. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit., che richiama Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n. 17618).
6.3. In definitiva, l’esenzione in esame compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, RAGIONE_SOCIALEe attività previste dalla norma, e può essere estesa all’ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo indiretto del bene, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore, soltanto qualora ciò non snaturi la natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività in relazione alla quale è concessa l’esenzione di cui alla lett. i ) del citato art. 7.
La concessione del godimento e RAGIONE_SOCIALE‘uso, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente possessore, a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento RAGIONE_SOCIALEe stesse finalità istituzionali, deve, peraltro, essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso (così, Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584, ai cui più ampi contenuti si rimanda, che richiama Cass., Sez. T., 1° luglio 2024, n. 17967).
6.4. Senonchè, anche in tal caso, il Giudice d’appello ha omesso di effettuare tale accertamento, fondando la sua valutazione sull’opinabile distinzione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE «per ragioni di chiarezza gestionale» (così nella pronuncia impugnata), che pure deponeva per una diversità di gestione, senza verificare la sussistenza del rapporto di stretta strumentalità, nei termini sopra indicati, nella realizzazione dei suddetti compiti nell’ambito di un rapporto gratuito.
Le predette ragioni giustificano, pertanto, la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in relazione al terzo ed al quarto motivo, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al giudice del merito per l’accertamento fattuale sulle concrete modalità di svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività didattica svolta dalla RAGIONE_SOCIALE alla stregua dei principi sopra delineati, verifica di merito questa ovviamente preclusa nella presente sede.
8. Va, infine, chiarito quanto segue.
La suindicata ordinanza interlocutoria ha avvertito l’esigenza di verificare l’incidenza decisoria RAGIONE_SOCIALEa questione concernente l’applicabilità del regime ‘ de minimis’ , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di RAGIONE_SOCIALE, così come risultante dalla decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 3 marzo 2023, n. 2013, che è stata medio
tempore oggetto di recepimento interno da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 -bis d.l. n. 131/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024), dettando «Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023».
8.1. Detta disposizione (come modificata dalla predetta legge), ha previsto che:
(comma 1) «Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei RAGIONE_SOCIALE, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE, sentita l’RAGIONE_SOCIALE, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e di messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa stessa ai RAGIONE_SOCIALE. La dichiarazione è unica per tutti gli immobili posseduti dal soggetto passivo. Per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘ICI oggetto del recupero di cui al presente comma, si applica la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘IMU vigente nell’anno 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla
disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ICI, applicabili nell’anno di riferimento interessato dal recupero. Nel solo caso in cui l’aliquota effettiva non è individuabile, si applica quella media, pari al 5,5 per mille».
(comma 2) «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE di importo limitato. Non si fa luogo, altresì, al versamento se l’ammontare RAGIONE_SOCIALE‘aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione RAGIONE_SOCIALEa fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla RAGIONE_SOCIALE europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea».
(comma 3) «Il versamento RAGIONE_SOCIALEe somme relative all’aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di ICI per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei RAGIONE_SOCIALE ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sugli importi dovuti sono applicati gli interessi secondo le metodologie di calcolo previste dalla normativa europea in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE, a decorrere dalla data in cui le somme da recuperare sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero».
(comma 4) «Le somme oggetto del recupero, comprensive degli interessi, ove superiori a 100.000 euro, possono essere rateizzate in
quattro quote trimestrali di pari importo. La scelta RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione deve essere indicata nella dichiarazione».
(comma 5) «Con decreto del AVV_NOTAIO, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, sentita la RAGIONE_SOCIALE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto, sono fissati i termini per la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e per il versamento nonchè la disciplina e la misura degli interessi applicabili. Con lo stesso decreto è individuata la struttura che svolge le attività di coordinamento nella gestione RAGIONE_SOCIALEe operazioni di recupero di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
(comma 6) «La struttura, individuata ai sensi del comma 5, adempie ai compiti derivanti dalla decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea del 3 marzo 2023 e si avvale dei RAGIONE_SOCIALE destinatari del gettito del recupero per quanto riguarda le attività’ di controllo RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e dei versamenti, nonchè quelle di accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di cui al comma 8».
(comma 7) «Le attività di controllo RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni e dei versamenti nonchè quelle di accertamento e di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni di cui al comma 8 sono effettuate dal comune interessato dalle misure di aiuto o dal soggetto cui l’ente stesso ha affidato la riscossione RAGIONE_SOCIALEe proprie entrate e i relativi dati sono messi a disposizione RAGIONE_SOCIALEa struttura di cui al comma 5».
(comma 8) «Per l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo non versato, con un minimo di 50 euro. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di versamento di un importo difforme rispetto a quanto dichiarato, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».
8.2. Si tratta di disciplina conseguente alla decisione 2023/2103 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, resa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, disposta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE) «nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esenzione dall’imposta comunale sugli immobili», ivi precisando il suo àmbito di applicazione, secondo cui «la presente decisione riguarda solo il recupero di quell’aiuto. Tutti gli RAGIONE_SOCIALE aspetti RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni» (cfr. Cass. Sez. T. 11 dicembre 2025, nn. 32361 e 32364).
La decisione 2023/2103 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023 aveva, per l’appunto, disposto il recupero RAGIONE_SOCIALE‘aiuto incompatibile «concesso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa misura di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92» (art. 1).
Giova rammentare, a tal riguardo, che la decisione n. 2013/284/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2012 aveva -come detto stabilito (art. 1) che: «L’aiuto di RAGIONE_SOCIALE accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività
elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno».
Quindi, la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE, aveva chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa sua illegalità e che diversamente sarebbe perdurati gli effetti anticoncorrenziali RAGIONE_SOCIALEa misura, precisando, ancora, che le decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE volte ad autorizzare o vietare un regime RAGIONE_SOCIALE hanno portata generale.
Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che «le autorità italiane non abbiano dimostrato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l’esenzione dall’ICI, la decisione n. 2023/2103/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1) che: «L’Italia recupera dai beneficiari l’aiuto incompatibile concesso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa misura di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92».
E ciò, pur con l’attenuazione ‘fisiologica’ (artt. 2 e 3) che: «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto di RAGIONE_SOCIALE se, al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del AVV_NOTAIO (37) o RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del AVV_NOTAIO, a seconda di quale sia
applicabile al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALE‘aiuto»; e che: «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 che, al momento RAGIONE_SOCIALEa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti».
Si è, dunque, così pervenuti alla predetta disposizione di cui all’art. 16 -bis d.l. n. 131/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2024 che ha recepito la decisione n. 2023/2103/UE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023.
8.3. Nel delineato contesto, osserva la Corte che, in relazione all’anno di imposta in oggetto (2005), non vi è alcuna esigenza di un coordinamento del diritto unionale e del diritto RAGIONE_SOCIALE.
E ciò perché, per effetto RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , i contribuenti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI sono quelli ricompresi nel periodo intercorrente dall’anno 2006 all’anno 2011, i quali possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti RAGIONE_SOCIALEe «soglie di aiuto», sempre che l’esenzione sia stata indebitamente invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082 c.c.), rientrando potenzialmente nella sfera interdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 16 -bis d.l. n. 131/2024 ha, infatti, previsto il procedimento di recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) solo relativamente al periodo dal 2006 al 2011, come testualmente emerge dalla previsione del comma 1 (che prevede la presentazione
RAGIONE_SOCIALEa « dichiarazione per il recupero RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011 )» e del comma 2 (secondo cui «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di RAGIONE_SOCIALE ».
In tale direzione, questa Corte ha già sottolineato che « per effetto RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens (ndr. solo) i contribuenti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti RAGIONE_SOCIALEe «soglie di aiuto» (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584).
In definitiva, il richiamato art. 16bis d.l. n. 131/2024, lascia aperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli ‘aiuti’ percepiti siano contenuti nei limiti de minimis e, quindi, soltanto il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di 200.000,00 € in tre anni (cfr. Cass., Sez. T., 22 dicembre 2025, n. 33584 cit.).
Pertanto, nella fattispecie in rassegna, non va fatta applicazione del principio del menzionato ius superveniens .
Alla stregua di quanto precede, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, mentre vanno respinto i primi due.
L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del
RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, procederà all’accertamento di cui sopra.
P.Q.M.
la Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME