Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1875 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6657-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
NOME giusta procura speciale allegata al controricorso e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 653/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 16/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/1/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Comune di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sardegna aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 55/2009 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari in rigetto del ricorso proposto avverso silenzio -rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso ICI in relazione alle annualità 1998 -2004;
la Società resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), violazione dell’art. 23, comma 1 bis, D.L. n. 207/2008 , conv., dell’art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 9 D.L. n. 557/1993, conv., e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente escluso l’ imposizione ICI di un fabbricato, come quello in esame, che, indipendentemente dalla sua iscrizione in catasto, sia rurale «in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli»;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), violazione dell’art. 9 D.L. n. 557/1993, conv., degli artt. 2, comma 1, lett. a), e 9 d.lgs. n. 504/1992 , dell’art. 7 , comma 2 bis, D.L. n. 70/2011, conv., dell’art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013 e dell’art. 11, comma primo, Preleggi Cod. civ., lamentando che la
Commissione tributaria regionale abbia applicato la «retrodatazione della ruralità», con conseguente esenzione ICI, oltre il limite massimo di cinque anni normativamente previsto, annullando anche gli avvisi relativi alle annualità 2003 e 2004 a fronte di una domanda di variazione catastale presentata nell’anno 2009 per l’attribuzione della categoria D10:
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 9 D.L. n. 557/1993, degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 9 d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 7, comma 2 bis, D.L. n. 70/2011, conv., dell’art. 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102/2013 e lamenta che «anche a voler ritenere che alla domanda di variazione catastale nella categoria di D10 presentata dalla cooperativa in data 05/10/2009 sia applicabile lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 2 bis del D.L. n. 70/2011 …(conv.)… la retrodatazione della ruralità non …(poteva)… superare il quinquennio dalla domanda e quindi non …(poteva)… essere riconosciuta oltre il 05/10/2004»;
1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla presentazione della denuncia di variazione nella categoria catastale D/10 in data 5/10/2009:
2.1. il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono fondati;
2.2. invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione tributaria regionale, non ha alcuna rilevanza, nel caso in esame, la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trattasi, di attività diretta alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli in quanto l’esenzione dall’ICI per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), e solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 del
(convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), al che consegue che, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi, altrimenti, assoggettato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 18565/2009, cui adde , secondo un orientamento del tutto consolidato, Cass., nn. 10283/2019, 11588/2017, 16737/2015, 5167/2014, 19872/2012);
2.3. il punto decisivo allora è che risulta dall’impugnata sentenza e dalle stesse argomentazioni difensive della contribuente che l’immobile di cui è causa non era annoverato nelle categorie catastali sopra mentovate fino all’annualità 2009, quando la contribuente, in corso di causa, risulta aver proposto domanda di variazione catastale;
2.4. al riguardo va altresì evidenziato che l’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall’art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;
2.5. in seguito, l’art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio
2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo»;
2.6. altresì, l’art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto quanto segue: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133»;
2.7. l’art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito altresì quanto segue: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»;
2.8. si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc , che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della
ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (cfr. Cass. 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., 21 ottobre 2021, n. 29283);
2.9. ciò posto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, quanto la data di entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 1010 (cfr. ex multis Cass. 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., 25 novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass. 6 luglio 2016, n. 13763; Cass 3 agosto 2016, nn. 16178, 16179, 16180, 16181 e 16182; Cass. 22 dicembre 2017, n. 30815; Cass. 21 giugno 2019, nn. 16711, 16714 e 16715);
2.10. ne consegue che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell’anno 2009, cioè prima dell’entrata in vigore del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, non poteva valere per il quinquennio antecedente (cioè, dall’anno 2005 all’anno 2009) -escluse in ogni caso le annualità anteriori -, dovendo escludersi l’efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate prima del 14 maggio 2011 (data della sua entrata in vigore) (cfr. Cass. 19 maggio 2017, n. 12663; Cass. 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass. 23 luglio 2019, n. 19814);
2.11. in palese difformità da tale principio, e senza neppure tenere conto della circostanza di fatto, a carattere decisivo, circa la presentazione della domanda di variazione catastale nell’anno 2009, il giudice di appello ha, dunque, ritenuto che l’esenzione dall’Ici dovesse venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a
prescindere dal suo classamento catastale e che in forza della richiesta di variazione catastale, l’esenzione si estendeva retroattivamente alle annualità 2002 -2004;
quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del primo, secondo e quarto motivo, assorbito il terzo, formulato in via subordinata, e la cassazione della sentenza impugnata;
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato in corso di giudizio, si ritiene di compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da