Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6037 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 06/03/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 6352/2022 R.G. proposto da Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (01384080584), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAILcomuneEMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
sul ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. proposto da
Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. Suor NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
Roma Capitale (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE; EMAILcomuneEMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione delle cause svolta, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-con sentenza n. 3655/2021, depositata il 20 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio -pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 -ha rigettato il ricorso in riassunzione proposto della contribuente, così confermando la legittimità di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla INDIRIZZO INDIRIZZO (casa per ferie San Vincenzo Pallotti);
1.1 -premesso che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato che:
doveva ritenersi accertato che il fabbricato in questione era destinato ad un uso promiscuo, «in parte ad abitazione delle consorelle, in parte ad attività ricettiva»;
non poteva ritenersi «elemento esimente» la destinazione dell’unità immobiliare «all’accoglienza di persone dedite alla preghiera ed all’espletamento delle attività religiose proprie dell’ente», con sua marginale utilizzazione in «attività di accoglienza» («senza finalità di lucro … di famiglie cristiane e gruppi di preghiera»), in quanto, come rilevato dalla Corte di legittimità, « in tema di ICI, deve essere escluso dall’esenzione un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi » (Cass. n. 13967 del 20/05/2016);
-la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;
Roma capitale resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
-con sentenza n. 2315/2022, depositata il 25 maggio 2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio -anch’essa pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 16 maggio 2019, n. 13299 -ha accolto il ricorso in riassunzione proposto da Roma Capitale e (così) rigettato «l’appello» della contribuente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contr ibuente per gli anni dal 2007 al 2009, relativamente al possesso di unità immobiliare sita alla INDIRIZZO (casa per ferie San Vincenzo Pallotti);
3.1 – premesso (anche qui) che, in esito alla pronuncia rescindente, residuava il solo esame del trattamento impositivo relativo a detta unità immobiliare, adibita a casa per ferie, il giudice del rinvio ha rilevato, in sintesi, che, per un verso, le prodotte dichiarazioni di terzi risultavano «del tutto insufficienti ad escludere il carattere commerciale dell’attività esercitata, che trova invece conferma in altri elementi di segno contrario, plurimi e concordanti.» e, per il restante, che, per l’appunto, i dati desunti da siti internet davano conto della pubblicizzazione della casa per ferie quale struttura turistica che «nel tempo … sempre stata gestita come attività commerciale», così come emergeva (anche) da «recensioni (alcune risalenti ad oltre cinque anni addietro) di clienti della struttura (da ritenersi ascrivibili al notorio data la generale e libera accessibilità di tali informazioni) che danno conto di un trattamento e di un costo del tutto paragonabile ad un (economico) hotel (”’Ott imo luogo per trascorrere la notte in centro sono stato ospite due notti singola ho speso con piccola colazione totale 97.00 euro”’ e ””La colazione non vale il suo nome, ma per il resto va bene c ‘è WiFi, servizi igienici puliti e tutto il resto che ci si può aspettare da un hotel””). »;
3.2 -la Congregazione delle Suore dell’Apostolato Cattolico ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;
Roma capitale resiste con controricorso.
Considerato che:
1. -il ricorso iscritto al n. 6352/2022 di RG è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per omessa motivazione, assumendo, in sintesi, che il principio di diritto richiamato era stato reso in giudizio nel quale -diversamente da quanto aveva
formato oggetto della pronuncia resa dal giudice del rinvio -era rimasto specificamente accertato lo svolgimento di attività commerciale;
soggiunge la ricorrente che il rilievo in discorso -che si risolveva nel richiamo di una massima giurisprudenziale -non dava affatto conto del « percorso logico giuridico seguito per pervenire all’affermazione secondo cui l’attività sarebbe stata svolta con modalità commerciali nelle annualità in contestazione», così la conferma della legittimità dell’imposizione rimanendo fondata su di una motivazione apparente in difetto di ogni accertamento sulla natura commerciale d ell’attività ricettiva svolta;
1.2 -il secondo motivo espone la denuncia di nullità della sentenza « per violazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, letto con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c.» assumendo, in sintesi, la ricorrente che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare le deduzioni, ed allegazioni (dichiarazioni di terzi), istruttorie che davano conto di uno svolgimento dell’attività ricettiva con modalità non commerciali, atteso che non veniva offerto alcun servizio agli ospiti della struttura («a parte la messa a disposizione della struttura» stessa) né da questi versato un qualche corrispettivo (le sole somme versate risolvendosi in offerte dei partecipanti ai gruppi di preghiera);
1.3 -col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ed all’art. 2729 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare le prodotte dichiarazioni di terzi, legittimamente utilizzabili nel processo tributario, per vag liare la tipologia delle attività svolte nell’unità immobiliare in contestazione, dovendosi ritenere esenti da imposizione
tanto « l’ospitalità religiosa correlata all’accoglienza ed all’ospitalità delle consorelle» quanto l’ospitalità di «gruppi di preghiera … posta in essere in assenza di finalità di lucro.»;
-nell’unico motivo del ricorso iscritto al n. 1175/2023 R.G. la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia nullità della gravata sentenza per violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 22 e 16bis , al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 comma 2, ed al d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9, deducendo che controparte non aveva prodotto la prova della notificazione del ricorso in riassunzione così che il giudice di rinvio -in dif etto delle ricevute di spedizione e di consegna dell’atto in notifica avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22, comma 2, e 53, comma 2;
– i due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione;
come statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, va innanzitutto rilevato che la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis , Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405);
– per di più nella fattispecie, come già emerge dallo storico di lite, vengono in considerazione due distinte pronunce che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha emesso quale giudice del rinvio (unico) disposto dalla Corte, così che -più che una pluralità di cause connesse -viene a prospettarsi una pluralità di iscrizioni a ruolo della medesima causa;
4. -in via preliminare di merito, va quindi rilevato che la definizione della questione di fondo sottesa ai motivi di ricorso -che hanno riguardo all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni dal 2007 al 2009 – implica la considerazione dello jus superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero; disciplina, questa, conseguente alla decisione 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, che a seguito dell’annullamento della decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, della Commissione (giusta sentenza della CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE) -ha, per l’appunto, disposto il recupero dell’ aiuto incompatibile «concesso nell’ambito della misura di cui all’articolo 1 della decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1);
– la decisione della Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione della regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato
al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex plurimis , CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, INAIL, punti 26 e 41);
e va tenuto conto, altresì, del dato normativo nazionale (d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16bis , conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;
si pongono (così) profili di applicazione dello jus superveniens che -a vario titolo interferendo tra di loro in ragione del disposto recupero e dei suoi (pur) previsti limiti -sottendono la particolare rilevanza delle questioni da trattare che, pertanto, giustifica la loro rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
P.Q.M.
La Corte
-riunisce i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 6352/2022 e 1175/2023;
-rinvia le cause a nuovo ruolo per la loro trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.