Esenzione ICI Enti Non Commerciali: La Cassazione Prende Tempo
La questione dell’esenzione ICI per enti non commerciali è da anni al centro di un complesso dibattito giuridico, che contrappone le esigenze di bilancio dei Comuni e il riconoscimento del valore sociale delle attività svolte da tali enti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34156/2024) getta nuova luce su questa tematica, scegliendo però una via prudenziale: quella del rinvio, in attesa che vengano sciolti alcuni nodi interpretativi cruciali. Il caso vedeva contrapposti una nota congregazione religiosa e un Comune del sud Italia per un avviso di accertamento ICI di oltre 130.000 euro relativo all’anno 2011.
Il Contesto del Ricorso: Dall’Accertamento Fiscale all’Appello in Cassazione
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento con cui un Comune richiedeva a una congregazione religiosa il pagamento dell’ICI per l’anno d’imposta 2011. L’ente religioso, ritenendo di aver diritto all’esenzione, aveva impugnato l’atto. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici tributari avevano dato ragione al Comune, confermando la legittimità della pretesa fiscale. La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti rigettato l’appello della congregazione. Di fronte a questa duplice sconfitta, l’ente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo le proprie ragioni con tre motivi, incentrati sul diritto a beneficiare dell’esenzione. Il Comune, costituitosi in giudizio, non solo ha chiesto il rigetto del ricorso, ma ha anche evidenziato che alcuni degli immobili oggetto dell’accertamento risultavano locati a terzi, anche per lo svolgimento di attività commerciali.
Le Questioni Giuridiche Decisive e l’Esenzione ICI
La Corte di Cassazione, anziché entrare nel merito della disputa, ha ritenuto opportuno sospendere il giudizio. La decisione di rinviare la causa a un’udienza futura si fonda su due ragioni principali, entrambe di natura pregiudiziale e potenzialmente risolutive non solo per questo caso specifico, ma per l’intero contenzioso in materia.
1. La Questione di Legittimità Costituzionale: La Corte ha rilevato che è attualmente pendente una questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte. Tale questione riguarda proprio l’interpretazione delle norme sull’esenzione ICI per enti non commerciali (specificamente l’art. 7, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 504/1992) in relazione agli immobili utilizzati da soggetti come la congregazione. Una pronuncia della Corte Costituzionale in merito avrebbe un impatto diretto e vincolante sulla controversia in esame.
2. L’Applicabilità della Nuova Norma ‘De Minimis’: In secondo luogo, il caso potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di una recente disposizione normativa, l’art. 16-bis del D.L. 131/2024. Questa norma, definita ‘de minimis’, mira a risolvere le controversie fiscali di minor rilievo. L’interpretazione e l’applicazione di questa nuova legge sono state a loro volta rimesse a una pubblica udienza dalla stessa Sezione tributaria della Cassazione, per favorire un dibattito approfondito tra le parti.
Le Motivazioni dell’Ordinanza di Rinvio
La scelta della Cassazione di non decidere immediatamente risponde a un principio di economia processuale e di certezza del diritto. Emettere una sentenza che potrebbe essere presto superata da una pronuncia della Corte Costituzionale o da un’interpretazione consolidata della nuova legge ‘de minimis’ sarebbe stato inefficiente e potenzialmente fonte di ulteriore contenzioso. Attendere la risoluzione di queste questioni pregiudiziali garantisce che la decisione finale sia fondata su un quadro normativo chiaro e stabile, assicurando coerenza e uniformità nell’applicazione della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni e Prospettive Future
L’ordinanza di rinvio lascia in sospeso il destino della congregazione e del Comune, ma ha implicazioni ben più ampie. Per tutti gli enti non commerciali coinvolti in dispute fiscali simili, questa decisione segnala un momento di attesa cruciale. L’esito della questione di legittimità costituzionale e l’interpretazione della norma ‘de minimis’ definiranno i confini dell’esenzione ICI per il futuro, chiarendo in quali casi e a quali condizioni gli immobili utilizzati da questi enti possano beneficiare del trattamento fiscale agevolato, specialmente quando vi è un uso promiscuo, in parte commerciale e in parte istituzionale. La prudenza della Cassazione, quindi, apre la strada a una possibile soluzione sistemica per un problema che si trascina da anni.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha rinviato la decisione sul ricorso?
La Corte ha rinviato la decisione perché sono pendenti due questioni che potrebbero essere decisive per l’esito del caso: una questione di legittimità costituzionale sull’esenzione ICI per gli enti non commerciali e l’interpretazione di una nuova norma (‘de minimis’) che potrebbe applicarsi alla controversia.
Qual è l’oggetto principale della controversia tra la congregazione religiosa e il Comune?
L’oggetto principale è il diritto della congregazione religiosa a beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2011, diritto negato dal Comune e dalle sentenze dei primi due gradi di giudizio.
Cosa sono le questioni pregiudiziali che hanno causato il rinvio?
Le questioni pregiudiziali sono due: la prima è un dubbio di costituzionalità sulla normativa che regola l’esenzione ICI per gli immobili di enti non profit, in particolare su come gestire le superfici adibite ad attività diverse. La seconda è l’incertezza sull’applicazione di una nuova legge (art. 16bis, d.l. 131/2024) pensata per le controversie di minor valore, la cui interpretazione è ancora in fase di discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34156 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18664/2022 R.G. proposto da : CONGREGAZIONE RAGIONE_SOCIALECOGNOME RAGIONE_SOCIALE“, rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PALERMO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CNNRRT59T54G273B)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 280/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avviso di accertamento Ici, anno di imposta 20 11, per euro 136.516,00 del Comune di Palermo;
ricorre in cassazione la Congregazione missionari servi dei poveri “boccone del povero” con tre motivi di ricorso, integrati da successiva memoria;
resiste con controricorso il Comune di Palermo che chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato, rappresenta inoltre che le unità immobiliari oggetto dell’avviso di accertamento risultano ‘locate ad altri soggetti, anche per lo svolgimento di attiv ità commerciali’; chiedeva la condanna anche per lite temeraria con una somma da determinarsi d’ufficio.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sulla questione oggetto del ricorso (esenzione ICI per immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, primo comma, lettera c, d.P.R. 917 del 1986, e scorporo delle superfici adibite ad attività diverse, art. 7, primo comma, lettera i, d. lgs. n. 504 del 1992) è pendente questione di legittimità costituzionale (sollevata dalla CGT di secondo grado del Piemonte con ordinanza del 22 gennaio 2024) con fissazione dell’udienza a breve, che potrebbe avere rilievo decisivo per la presente controversia.
Inoltre, la controversia potrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 16 bis , d. l. n. 131 del 2024 ( de minimis ), nel testo risultante dalla legge di conversione, la cui questione è stata rimessa, da questa Sezione tributaria, in pubblica udienza, per la decisione con l’apporto della discussione delle parti.
Conseguentemente si rinvia la controversia a nuovo ruolo.
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P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18/12/2024.