Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33584 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33584 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25713/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE iscritto nel registro AVV_NOTAIOe persone giuridiche presso il Tribunale di Torino col n. 1223, con sede in Chivasso (TO), in persona del presidRAGIONE_SOCIALE del consiglio di amministrazione tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Padova, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato, giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal AVV_NOTAIO da Chivasso (TO) il 24 luglio 2020, rep. n. 166.469, in allegato al ricorso introduttivo del presRAGIONE_SOCIALE procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Chivasso (TO), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato a resistere nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 5 novembre 2020, n. 214 , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
ICI IMU ACCERTAMENTO ESENZIONE ENTI NON LUCRATIVI UTILIZZAZIONE INDIRETTA LOCAZIONE REGIME DE MINIMIS IUS SUPERVENIENS
e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Lecce, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presRAGIONE_SOCIALE procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale per il Piemonte il 29 gennaio 2020, n. 143/1/2020; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO , che ha concluso per l’accoglimento de l quinto motivo, l’ assorbimento del settimo motivo e del nono motivo, nonché per il rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito, per l” RAGIONE_SOCIALE »’, l’ AVV_NOTAIO, per delega scritta AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
dato atto che nessuno è comparso per il Comune di Chivasso (TO);
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale per il Piemonte il 29 gennaio 2020, n. 143/1/2020, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 20/2016 del 26 ottobre 2010 da parte del Comune di Chivasso (TO) per l’omesso versamento AVV_NOTAIO‘ ICI relativa a ll’anno 20 11, in relazione ad un fabbricato ubicato nel medesimo Comune e censito in catasto con le particelle 197 sub. 7 – 197 sub. 8 (graffate) del folio 23, del quale l” RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALENOME »’ aveva concesso in ‘ locazione ‘ (secondo la qualificazione datane dalle parti) per la durata di 75 anni ad un canone di € 6,50 per anno (salvo l’ ulteriore accollo AVV_NOTAIOe spese di ristrutturazione del sottotetto) -con scrittura privata autenticata nelle firme dal AVV_NOTAIO da Settimo Torinese (TO) il 17 dicembre 2003, rep. n. 28636, e registrata a Torino il 19 dicembre 2003 al n. 2785 – una porzione (costituita dal piano primo e dal piano secondo) alla RAGIONE_SOCIALE G eneralizia AVV_NOTAIO” RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività didattica (asilonido) e per residenza AVV_NOTAIOe suore addette all’attività didattica, conservando la residua porzione (piano terreno e piano seminterrato) per lo svolgimento AVV_NOTAIOe attività istituzionali (scuola materna), dopo il diniego AVV_NOTAIO‘ annullamento in autotutela (con provvedimento adottato il 2 febbraio 2017, prot. n. 7233), ha parzialmRAGIONE_SOCIALE accolto l’appello proposto dall” RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE »’ nei confronti del Comune di Chivasso (TO) avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Torino il 10 aprile 2018, n. 441/6/2018, con compensazione AVV_NOTAIOe spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha parzialmRAGIONE_SOCIALE riformato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario del contribuRAGIONE_SOCIALE -nel senso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva d ell’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di prime cure e di annullare le statuizioni relative alle sanzioni amministrative, confermando che l’instaurazione de l contraddittorio preventivo non fosse indispensabile per la validità AVV_NOTAIO‘atto impositivo; che i presupposti per il riconoscimento alla contribuRAGIONE_SOCIALE del l’esenzione prevista da ll’art. 7 , comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non sussistessero in relazione
all’anno di riferimento, ostandovi l’utilizzazione indiretta (mediante concessione in locazione) di una porzione AVV_NOTAIO‘immobile da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE proprietario .
Il Comune di Chivasso ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria, valutando la rilevanza nomofilattica AVV_NOTAIOa questione concernRAGIONE_SOCIALE l’applicabilità del regime de minimis , con particolare riguardo alla relazione tra l’esenzione da ICI e la disciplina euro -unitaria degli aiuti di Stato, così come risultante dalla decisione n. 2023/2103/UE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di recepimento interno da parte AVV_NOTAIO‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 ( ‘ Misure urgenti per l’applicazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza AVV_NOTAIOa Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e AVV_NOTAIOe decisioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 ‘ ), il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., insistendo « per l’accoglimento del ricorso e la statuizione di compatibilità AVV_NOTAIO‘esenzione goduta con il mercato interno all’Unione in quanto rientrante nell’alveo dei cc .dd. aiuti « de minimis » legittimi ».
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad otto motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., 51 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamRAGIONE_SOCIALE affermato dal giudice di secondo grado che i componenti del collegio giudicante di prime cure non avevano l’obbligo di astenersi dalla decisione del ricorso originario, avendo già deciso nella medesima composizione in precedRAGIONE_SOCIALE controversia tra le medesime parti su altra annualità AVV_NOTAIO‘ ICI.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamRAGIONE_SOCIALE respinta dal giudice di secondo grado l’eccezione di nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado per difetto di motivazione, asserendo « che poi, il Giudice di 1° grado abbia adoperato il sistema (moderno) del “taglia ed incolla” è fatto del tutto irrilevante, l’importante è che tale metodica sia sempre – e qui lo è – suffragata da logica motivazione » .
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41 AVV_NOTAIOa Carta di Nizza, 24 e 97 Cost., 5, 6, 7, 10, comma 1, e 12, comma 7, AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212, 11, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e 1 AVV_NOTAIOa legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamRAGIONE_SOCIALE esclusa dal giudice di secondo grado l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nel procedimento di adozione AVV_NOTAIO‘atto impositivo in materia di ICI.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello
da l giudice di secondo grado con una ‘ duplice ‘ motivazione apparRAGIONE_SOCIALE, avendo confermato « la correttezza AVV_NOTAIOe statuizioni rese dai primi giudici proprio (e solo) sulla scorta degli «ampi rinvii alla giurisprudenza AVV_NOTAIOa Cassazione sull’argomento», giungendo addirittura a negare la sussistenza AVV_NOTAIOa denunciata «motivazione carRAGIONE_SOCIALE» AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado », i cui giudici, « dopo aver menzionato i principi espressi dalle sRAGIONE_SOCIALEnze richiamate, avevano omesso completamRAGIONE_SOCIALE qualsivoglia attività di sussunzione AVV_NOTAIOa fattispecie concreta in quella astratta, limitandosi ad affermare del tutto apoditticamRAGIONE_SOCIALE che «non ricorrono gli estremi per l’esenzione trattandosi di immobili utilizzati e destinati non esclusivamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento di attività didattiche» ».
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. d) e i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 1362, 1363, 1571 e 1803 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamRAGIONE_SOCIALE escluso dal giudice di secondo grado « il requisito AVV_NOTAIOa c.d. «utilizzazione diretta» AVV_NOTAIO‘immobile di proprietà AVV_NOTAIOa ricorrRAGIONE_SOCIALE in ragione: 1) AVV_NOTAIO‘asserito affidamento AVV_NOTAIOa gestione del «servizio didattico» alle religiose; 2) AVV_NOTAIOa pretesa «locazione» AVV_NOTAIO‘edificio adibito a scuola materna e asilo nido ».
1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la decisione di prime cure senza operare alcuna approfondita disamina logica
e giuridica AVV_NOTAIO‘appello, in ragione AVV_NOTAIO‘omessa valutazione AVV_NOTAIOe prove documentali offerte in giudizio dalla contribuRAGIONE_SOCIALE (in particolare, AVV_NOTAIOa convenzione stipulata il 16 maggio 2007 e gli statuti degli enti coinvolti), non tenendo conto AVV_NOTAIOa gestione diretta da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE all’interno AVV_NOTAIO‘immobile di sua proprietà AVV_NOTAIO‘attività di scuola materna.
1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ, per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa l’erroneo disconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione in presenza dei requisiti previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione AVV_NOTAIO‘art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per essere stato erroneamRAGIONE_SOCIALE ritenuto dal giudice di secondo grado l’assorbimento implicito AVV_NOTAIO‘eccezione relativa alla natura non esclusivamRAGIONE_SOCIALE commerciale AVV_NOTAIO‘attività svolta.
Il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza (seppure sotto profili differenti) alla questione AVV_NOTAIOa motivazione per relationem ad un precedRAGIONE_SOCIALE conforme AVV_NOTAIOo stesso collegio in composizione parzialmRAGIONE_SOCIALE coincidRAGIONE_SOCIALE -sono infondati.
2.1 Il ricorrRAGIONE_SOCIALE si duole per il rigetto AVV_NOTAIOa «richiesta di valutazione AVV_NOTAIO‘opportunità di modificare la composizione del Collegio giudicante» , con la motivazione che due dei suoi
componenti (uno anche in veste di relatore ed estensore) avevano partecipato alla decisione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/6/2017, la quale aveva rigettato il ricorso avverso l’ avviso di accertamento n. 377/2015 del 17 dicembre 2015 da parte del Comune di Chivasso (TO) con riguardo all’ICI relativa all’anno 2010 , in quanto « dalla lettura AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza depositata all’esito del giudizio di primo grado è emersa l’assoluta fondatezza del timore paventato dalla contribuRAGIONE_SOCIALE nella richiesta prodotta sub doc. 13: il relatore, COGNOME, infatti, nel ribadire «la motivazione di cui alla sua precedRAGIONE_SOCIALE decisione (sent. 840/17), concernRAGIONE_SOCIALE la medesima controversia relativamRAGIONE_SOCIALE all’anno d’imposta 2010», senza avere la minima cura di adattarne il contenuto al nuovo giudizio, si è limitato ad operare un mero “copia e incolla” AVV_NOTAIOa stessa ».
A suo dire: « Nel ricorso in appello, (…) la contribuRAGIONE_SOCIALE ha eccepito la «nullità AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza perché adottata, in violazione del diritto alla terzietà del giudice, da un collegio che aveva già conosciuto AVV_NOTAIOa controversia» ( …). D etta eccezione è stata respinta dalla CTR Piemonte in ragione AVV_NOTAIOa tassatività dei casi di «doverosa astensione di giudici» contemplati dall’art. 51 c.p.c. e AVV_NOTAIOa non riconducibilità agli stessi AVV_NOTAIOa conoscenza AVV_NOTAIOa controversia per averla già decisa con riferimento ad «altra annualità» ».
2.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, i casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall’art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione AVV_NOTAIOe parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non
sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 29 settembre 2017, n. 22930; Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2019, n. 15268; Cass., Sez. 6^-Lav., 15 luglio 2021, n. 20300; Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2022, n. 15878; Cass., Sez. 2^, 6 ottobre 2023, n. 28205; Cass., Sez. 2^, 16 dicembre 2024, n. 32756). Ne consegue che l’obbligo di astensione sancito dal n. 4) del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto AVV_NOTAIOa causa come magistrato in altro grado del processo rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda nell’unico processo – non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento.
Pertanto, si può desumere che non sussiste obbligo di astensione per il giudice nel caso in cui abbia già giudicato una controversia analoga od anche identica, giacche tale situazione non è di ostacolo ad una valutazione imparziale AVV_NOTAIOa lite, attesa l’assenza nel nostro ordinamento del principio AVV_NOTAIOa vincolatività del precedRAGIONE_SOCIALE giurisprudenziale e considerata la sussistenza, invece, AVV_NOTAIOe possibilità del riesame AVV_NOTAIOa questione sotto RAGIONE_SOCIALE profili e secondo nuove ragioni prospettate dalle parti (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2006, n. 4024; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2009, n. 13997; Cass., Sez. Un., 20 settembre 2022, n. 27420), ancorché la controversia riguardi le stesse parti ed implichi la risoluzione di identiche questioni (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2001, n. 12345; Cass., Sez. 1^, 29 settembre 2017, n. 22930; Cass., Sez. 2^, 5 giugno 2019, n. 15268; Cass., Sez. 6^-Lav., 15 luglio 2021, n. 20300; Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2022, n. 15878; Cass., Sez. 2^, 6 ottobre 2023, n. 28205; Cass., Sez. 2^, 16 dicembre 2024, n. 32756).
2.3 Né è sintomatica di un qualche condizionamento del precedRAGIONE_SOCIALE conforme sul collegio giudicante il ricorso (da parte AVV_NOTAIO‘estensore) alla tecnica scritturale del ‘ copia e incolla ‘ (con l’ad eguamento AVV_NOTAIOa motivazione posta a base AVV_NOTAIOa pregressa decisione alle peculiarità AVV_NOTAIOa nuova fattispecie sub iudice ), giacché il recepimento letterale in una sRAGIONE_SOCIALEnza AVV_NOTAIOe argomentazioni contenute in altra sRAGIONE_SOCIALEnza è consentito per ragioni di RAGIONE_SOCIALE processuale e di semplificazione redazionale, in funzione AVV_NOTAIO‘accorciamento dei tempi di stesura dei provvedimenti giudiziari, sempreché la riproduzione sia esplicita e la motivazione contenga un cenno univoco all’identità o all’analogia AVV_NOTAIOe situazioni di fatto e AVV_NOTAIOe questioni di diritto.
Difatti, nell’ipotesi frequRAGIONE_SOCIALE di reiterazione del thema litigandum (anche tra le medesime parti), il richiamo alla motivazione del trascorso decisum può essere, comunque, frutto di una libera ed autonoma valutazione AVV_NOTAIOa vicenda successiva da parte del giudicante, che non si limiti ad una mera duplicazione del testo letterale, ma spieghi (seppure in modo sommario) come la sovrapponibilità AVV_NOTAIOe fattispecie giustifichi la ripetizione AVV_NOTAIOe decisioni.
Peraltro, si rammenta che l’art. 118 , primo comma, disp. att. cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 18 luglio 2009, n. 69), dispone che: « La motivazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti AVV_NOTAIOa causa e AVV_NOTAIOe ragioni giuridiche AVV_NOTAIOa decisione, anche con riferimento a precedenti conformi ». In proposito, si è detto che, la motivazione per relationem AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza (attraverso il richiamo a precedenti conformi), ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., può fondarsi
anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione AVV_NOTAIOe controversie, l’utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (Cass., Sez. Lav., 6 settembre 2016, n. 17640; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2019, n. 2169; Cass., Sez. 3^, 20 ottobre 2021, n. 29017; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 febbraio 2023, n. 4880; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 25750; Cass., Sez. 2^, 3 ottobre 2025, n. 26708).
Si è, altresì, specificato che, in forza del novellato art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., è consentita la motivazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza mediante rinvio ad un precedRAGIONE_SOCIALE del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo AVV_NOTAIOa motivazione, si dia conto AVV_NOTAIO‘identità contenutistica AVV_NOTAIOa situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedRAGIONE_SOCIALE e quello oggetto di decisione (Cass., Sez. Lav., 22 maggio 2012, n. 8053; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25099; Cass., Sez. 1^, 23 novembre 2018, n. 30501; Cass., Sez. 2^ 18 settembre 2019, n. 23322; Cass., Sez. 6^-Lav., 16 dicembre 2020, n. 28690; Cass., Sez. 6^-Lav., 3 marzo 2021, n. 5846; Cass., Sez. Lav., 20 maggio 2024, n. 13994).
2.4 Nella specie, quindi, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si è uniformata a tali principi, argomentando, con motivazione adeguata -per la sua completezza al canone del ‘ minimo costituzionale ‘, che: « Questo Collegio d’Appello reputa del tutto infondata l’eccezione preliminare e processuale AVV_NOTAIO‘obbligo di astensione dei Giudici di 1° grado in quanto “erano già a conoscenza” del contenzioso tra i medesimi soggetti nell’anno antecedRAGIONE_SOCIALE a quello in esame. L’art. 51 cpc disciplina in maniera chiara e
tassativa i casi di doverosa astensione dei Giudici e tra essi quello di “conoscere”, in quanto per altra annualità tra i medesimi soggetti del processo, non è affatto. contemplato. DiversamRAGIONE_SOCIALE ragionando, nel senso di portare ad estrema conseguenza l’assunto AVV_NOTAIO‘appellante, in tutti i casi di “precedenti” simili tra le vertenze e tra soggetti parti in causa si avrebbe una paralisi pressoché completa AVV_NOTAIOa giurisdizione, che vorrebbe dire “negazione AVV_NOTAIOa Giustizia”. OvviamRAGIONE_SOCIALE, per i Giudici, qualsivoglia sia la giurisdizione (penale, civile, amministrativa, contabile e tributaria) in cui operano; ogni controversia, anche tra le stesse parti del processo, è una “storia a sé” e, dunque, il giudizio deve sempre essere libero da condizionamenti di tipo “pregiudiziale”, ma non c’è dubbio che i “precedenti”, anche in sistemi di ” civil law ” come il nostro, hanno importanza e rilievo, purché adeguatamRAGIONE_SOCIALE motivati ». 3. Il terzo motivo è infondato.
3.1 La censura trascura di considerare, anche alla luce AVV_NOTAIO‘esegesi proposta dal giudice AVV_NOTAIOe leggi (Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), che l’obbligo generale di contraddittorio preventivo esiste unicamRAGIONE_SOCIALE per i c.d. ‘ tributi armonizzati ‘, mentre per i c.d. ‘ tributi non armonizzati ‘ occorre una specifica previsione normativa. Difatti, in tema di tributi ” non armonizzati ” (come l’IRPEF, l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributi locali), l’obbligo AVV_NOTAIO‘amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. ‘ a tavolino ‘, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212; tuttavia, tale principio non vale per i tributi ” armonizzati ” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuRAGIONE_SOCIALE che faccia
valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024, n. 6094; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez. Un., 25 luglio 2025, n. 21271).
3.2 Viceversa, l’art. 12, comma 7, AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio AVV_NOTAIO‘attività, una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio operata dal legislatore, attraverso la previsione di nullità AVV_NOTAIO‘atto impositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già, a monte, assorbe la ‘ prova di resistenza ‘, senza distinguere tra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8718; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021, n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28 febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522).
Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d. ‘ tributi armonizzati ‘, in assenza di una specifica previsione AVV_NOTAIOa disciplina nazionale, non può affermarsi l’esistenza di un obbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possa invalidare l’avviso di accertamento. Né quest’ultimo è stato
preceduto da una verifica fiscale con accesso presso la sede AVV_NOTAIOa contribuRAGIONE_SOCIALE, rispetto alla verbalizzazione AVV_NOTAIOe cui risultanze si ponesse l’esigenza di tutelare l’esercizio del diritto di difesa mediante la comunicazione di osservazioni e richieste da rimettersi alla valutazione AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE impositore.
Il quarto motivo è infondato.
4.1 La censura attinge le « statuizioni contenute a pagina 5, quarto, quinto e sesto capoverso, laddove si legge: «Ebbene, la sRAGIONE_SOCIALEnza di 1° grado aveva ben inteso e, poi, ha argomentato il respingimento nel merito del ricorso AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, con gli ampi rinvii alla giurisprudenza AVV_NOTAIOa Cassazione sull’argomento, in particolare, all’interpretazione “rigida” circa la circostanza che per fruire AVV_NOTAIO‘esenzione soggettiva ed oggettiva dall’ICI ex art. 7 D.Lgs. n. 504/1992 deve esserci /'”utilizzo diretto” del bene, cioè AVV_NOTAIO‘immobile, da parte del soggetto che svolge l’attività didattica» e ancora «È ben vero che l’interpretazione più restrittiva o rigida AVV_NOTAIOa Cassazione sull’argomento e sposata dal Giudice di 1° grado non è uniforme, nel senso che è controbilanciata da copiosa giurisprudenza di merito e AVV_NOTAIOa Cassazione di tipo “estensiva”, ma non si può criticare come motivazione carRAGIONE_SOCIALE la sRAGIONE_SOCIALEnza AVV_NOTAIOa CTP di Torino qui impugnata» ».
A dire del ricorrRAGIONE_SOCIALE, « posto che nella sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado i giudici torinesi avevano omesso qualsivoglia specifica valutazione dei fatti rilevanti AVV_NOTAIOa causa, omettendo la ricostruzione precisa AVV_NOTAIOa fattispecie concreta ai fini AVV_NOTAIOa sussunzione in quella astratta, non pare potersi negare l’error in procedendo commesso dalla CTR Piemonte allorquando ha preteso di motivare la propria statuizione limitandosi semplicemRAGIONE_SOCIALE ad operare un rinvio a quanto «argomentato» dai giudici di prime cure ». Per cui: « Se nulla era stato
argomentato “a monte”, nulla potrà dirsi motivato – nonostante il richiamo – “a valle” ».
4.2 Ferme le considerazioni già espresse nello scrutinio del primo motivo e del secondo motivo in relazione al richiamo del precedRAGIONE_SOCIALE conforme, si rammenta che, nel processo tributario, la motivazione di una sRAGIONE_SOCIALEnza può essere redatta per relationem rispetto ad un’altra sRAGIONE_SOCIALEnza non ancora passata in giudicato, purché resti ‘ autosufficiRAGIONE_SOCIALE ‘, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto AVV_NOTAIOa diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica AVV_NOTAIOa sua compatibilità logico-giuridica; la sRAGIONE_SOCIALEnza è, invece, nulla, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione AVV_NOTAIOa fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107; Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6^-5, 15 febbraio 2021, n. 3867; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 25 ottobre 2024, n. 27718; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875).
In particolare, la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamRAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe ragioni AVV_NOTAIOa conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero AVV_NOTAIOa identità AVV_NOTAIOe questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura AVV_NOTAIOa parte motiva di entrambe le sRAGIONE_SOCIALEnze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerRAGIONE_SOCIALE, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2023, n. 34252; Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29779; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875). motivata per relationem infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica adeguata considerazione AVV_NOTAIOe allegazioni difensive, appello proposti dalla parte e AVV_NOTAIOe ragioni del decisum motivata per relationem e,
Dunque, si deve considerare nulla la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello alla sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado, qualora la laconicità AVV_NOTAIOa motivazione non consenta di appurare che alla condivisione AVV_NOTAIOa decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di ed degli elementi di prova e dei motivi di appello (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 11); per cui, si deve valutare l’adeguatezza AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata che, nel dare atto dei motivi di di prime cure, per un verso, abbia mostrato di condividere le conclusioni raggiunte dal primo giudice, così risultando legittimamRAGIONE_SOCIALE per il resto, abbia disatteso implicitamRAGIONE_SOCIALE il motivo di gravame in trattazione, fondando la decisione su una costruzione logico-giuridica con detto motivo incompatibile (tra le tante: Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2017, n. 22022; Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1^, 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40697; Cass., Sez. 6^-5, 30 novembre 2021, n. 37486; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022,
n. 478; Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2023, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31935; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20875), ovvero abbia reso proprie le argomentazioni del primo giudice e, così, espresso, sia pure sintetim , le ragioni AVV_NOTAIOa conferma AVV_NOTAIOa pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti (Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, nn. 36895 e 36896).
4.3 Secondo il tenore AVV_NOTAIOa censura, il giudice di appello avrebbe fatto ricorso ad una doppia motivazione per relationem (fattispecie più frequRAGIONE_SOCIALE per gli atti preparatori degli atti impositivi -da ultima: Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29808), che è consentita purché la sRAGIONE_SOCIALEnza richiamante, sia pure in modo sintetico, riporti le argomentazioni esposte dalla sRAGIONE_SOCIALEnza indirettamRAGIONE_SOCIALE richiamata e dia conto AVV_NOTAIOe ragioni AVV_NOTAIOa conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero AVV_NOTAIOa identità AVV_NOTAIOe questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura AVV_NOTAIOa parte motiva di entrambe le sRAGIONE_SOCIALEnze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerRAGIONE_SOCIALE. Altrimenti, la catena dei richiami non consRAGIONE_SOCIALE di ricostruire in modo agevole, chiaro ed univoco la motivazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata (Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21962).
4.4 Nella specie, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata ha rinviato alla motivazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza di prime cure, la quale, a sua volta, non si era limitata al passivo richiamo -oltre che al proprio precedRAGIONE_SOCIALE (sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Torino il 22 giugno 2017, n. 840/6/2017) – a massime AVV_NOTAIOa giurisprudenza di legittimità, ma aveva autonomamRAGIONE_SOCIALE e dettagliatamRAGIONE_SOCIALE argomentato su ciascuna AVV_NOTAIOe questioni controverse (contraddittorio preventivo,
motivazione AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento , requisiti per l’esenzione) . Per cui, la duplice relatio non compromette la sufficienza motivazionale AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, essendo stato integrato il rinvio diretto ed indiretto ai precedenti con la pertinRAGIONE_SOCIALE enunciazione di considerazioni idonee a sorreggere, per l’intrinseca coerenza d el l’articolato complessivo, il parziale accoglimento AVV_NOTAIO‘appello , disattendendo sia il motivo attinRAGIONE_SOCIALE al contraddittorio endo-procedimentale (« Pure infondata è la critica AVV_NOTAIO‘appellante, peraltro, già introdotta nel ricorso in 1° grado, sull’illegittimità AVV_NOTAIOa ”necessarietà del c.d. ‘ contraddittorio preventivo ‘ nella vertenza ·in oggetto. Sull’argomento, già il Giudice di 1° grado, aveva tra le tesi che si confrontano sul punto ed aventi a fondamento i principi di cui all’art. 12, principalmRAGIONE_SOCIALE, ma non solo, AVV_NOTAIOa Legge n. 212/2000 e, a monte, quelli costituzionali, in particolare agli artt. 24 e 97 Cost., ampiamRAGIONE_SOCIALE motivato, con rimandi alla giurisprudenza di Cassazione, anche a SS.UU., il c.d. stato AVV_NOTAIO‘arte sul punto e cioè, in ·estrema sintesi, la non necessità del c.d. contraddittorio preventivo in presenza di tributi “non armonizzati”, qual era, appunto, il tributo locale ICI »), sia il motivo attine nte al disconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione per gli enti non lucrativi (« Va, però, per la rilevanza AVV_NOTAIOa questione nel presRAGIONE_SOCIALE contenzioso, osservato che il gran dibattito che a partire dal 2005/2006 si è sviluppato soprattutto a livello giurisprudenziale, specie ‘di Cassazione e di Corte di Giustizia U.E. sul diritto all’esenzione dei tributi, per quanto qui interessa “locali” (ICI, IMU, tassa raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.), per gli “entilatu sensu – non commerciali”, dunque, compresi gli “enti” dediti alla “didattica” e alle “congregazioni religiose”, quindi, gli “enti” “RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“, ha mutato e di molto l’approccio mentale e sostanziale al tema, diversamRAGIONE_SOCIALE da
quanto accadeva ante gli anni 2005/06, sull’.esenzione dai tributi, quale “eccezione” alla “regola” AVV_NOTAIO‘imposizione. Infatti, vincoli europei sui c.d. aiuti di Stato, da ultimo, vedasi il caso “RAGIONE_SOCIALE” (sRAGIONE_SOCIALEnza n. 6 del6/11/2018, da C/622 a C/624 AVV_NOTAIOa Corte di Giustizia E.U.) hanno, come detto sopra, mutato l’approccio mentale, prima, normativo e giurisprudenziale, poi, su attività, come quella didattica e AVV_NOTAIOe congregazioni religiose, svolte da “enti non commerciali”. Ebbene, la sRAGIONE_SOCIALEnza di 1° grado aveva ben inteso e, poi, ha argomentato il respingimento nel merito del’ ricorso AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, con gli ampi rinvii alla giurisprudenza AVV_NOTAIOa Cassazione sull’argomento, in particolare, all’interpretazione “rigida” circa la circostanza che per fruire AVV_NOTAIO‘esenzione soggettiva ed oggettiva dall’ICI ex art. 7 D. Lgs n. 504/1992 deve esserci l’ ‘”utilizzo diretto” del bene, cioè AVV_NOTAIO‘immobile, da parte del soggetto che svolge l’attività didattica. In definitiva, il Giudice di 1° grado ha appurato che nel caso di specie aveva ragione il Comune di Chivasso nell’aver riscontrato la divaricazione soggettiva tra “RAGIONE_SOCIALE proprietario AVV_NOTAIOa struttura immobiliare”, cioè RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE gestore del servizio didattico”, cioè RAGIONE_SOCIALE, alla luce dei documenti di causa, sul contratto di locazione e sul relativo canone (allegato n. 3bis degli atti processuali); sul regolamento AVV_NOTAIOa scuola materna; sul piano AVV_NOTAIO‘offerta formativa (allegati nn. 6 e 7 del fascicolo processuale) e, pertanto, nella non fruibilità da parte di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘esenzione dall’ICI »).
Prima ancora di scrutinare singulatim i restanti motivi, il collegio è chiamato a verificare l’incidenza sulla presRAGIONE_SOCIALE controversia AVV_NOTAIOo ius superveniens , avendosi riguardo alla decisione n. 2023/2103/UE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, che è stata medio tempore oggetto di
recepimento interno da parte AVV_NOTAIO‘art. 16 -bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.
5.1 Come è noto, la decisione n. 2013/284/UE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19 dicembre 2012 aveva stabilito (art. 1) che: « L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamRAGIONE_SOCIALE le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, illecitamRAGIONE_SOCIALE posto in essere dall’Italia in violazione AVV_NOTAIO‘articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ».
5.2 Indi, la sRAGIONE_SOCIALEnza depositata dalla Corte di Giustizia AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE il 6 novembre 2018, cause riunite C -622/16 P – C-623/16 P, C-624/16, RAGIONE_SOCIALE , ha chiarito che l’ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza AVV_NOTAIO‘accertamento AVV_NOTAIOa sua illegalità e che diversamRAGIONE_SOCIALE si farebbero perdurare gli effetti anticoncorrenziali AVV_NOTAIOa misura, precisando che le decisioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale hanno portata generale.
5.3 Su tali premesse, ritenendo (§ 111) che « le autorità italiane non abbiano dimostrato l’impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali concessi mediante l’esenzione dall’ICI. In tali circostanze, il recupero è la normale conseguenza AVV_NOTAIO‘accertamento di un aiuto di Stato illegale nella decisione finale » la decisione n. 2023/2103/UE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 3 marzo 2023, aveva ordinato (art. 1) che: « L’Italia recupera dai beneficiari l’aiuto incompatibile concesso nell’ambito AVV_NOTAIOa misura di cui all’articolo 1 AVV_NOTAIOa
decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamRAGIONE_SOCIALE le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92 » , pur con l’attenuazione ‘ fisiologica ‘ (artt. 2 e 3) che: « L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento AVV_NOTAIOa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma AVV_NOTAIO‘articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ( 37) o AVV_NOTAIO‘articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento AVV_NOTAIOa concessione AVV_NOTAIO‘aiuto »; e che: « L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 che, al momento AVV_NOTAIOa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma AVV_NOTAIO‘articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o AVV_NOTAIO‘articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza AVV_NOTAIO‘intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti ».
5.4 Al fine di assicurare , nell’ottica del recepimento interno, l’a pplicazione « AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza AVV_NOTAIOa Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e AVV_NOTAIOe decisioni AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023 », l’art. 16bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, ha previsto, per un verso (comma 1), che « i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni
2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei RAGIONE_SOCIALE, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamRAGIONE_SOCIALE in via telematica, la dichiarazione per il recupero AVV_NOTAIO‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamRAGIONE_SOCIALE al periodo dal 2006 al 2011, secondo il moAVV_NOTAIOo approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentita l’Associazione nazionale RAGIONE_SOCIALE, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione AVV_NOTAIOa dichiarazione e di messa a disposizione AVV_NOTAIOa stessa ai RAGIONE_SOCIALE », per altro verso (commi 2 e 3) che tale versamento non deve essere « effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato . ovvero « se l’ammontare AVV_NOTAIO‘aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento AVV_NOTAIO‘Unione europea, ovvero se integra la compensazione di obblighi di servizio pubblico o la remunerazione AVV_NOTAIOa fornitura di servizi di interesse economico generale esentata dalla notifica alla RAGIONE_SOCIALE europea, secondo le condizioni e i requisiti prescritti dalla disciplina europea in materia, in applicazione AVV_NOTAIO‘articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento AVV_NOTAIO‘Unione europea ».
5.5 Dunque, alla luce di un armonico coordinamento del diritto unionale e del diritto nazionale, si pone l’esigenza di bilanciare il sollecito recupero AVV_NOTAIO‘ICI relativa alle annate suindicate (in quanto ‘ aiuto di stato illegale ‘) con la tolleranza accordata al
regime esonerativo de minimis (in quanto ‘ aiuto di stato legale ‘), in forza, dapprima, del regolamento n. 994/98/CE del Consiglio Europeo del 7 maggio 1998, e, poi, del regolamento n. 1407/2013/UE AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 18 dicembre 2013, entro la soglia massima di € 200.000,00 nell’arco di un triennio.
Per cui, per effetto AVV_NOTAIOo ius superveniens , i contribuenti obbligati al pagamento AVV_NOTAIO‘ICI relativa al periodo compreso dall’anno 2006 all’anno 2011 possono beneficiare AVV_NOTAIO‘esonero dal recupero (anche in sede giudiziale) nei limiti AVV_NOTAIOe « soglie di aiuto », sempre che l’esenzione sia stata indebitamRAGIONE_SOCIALE invocata rispetto all’esercizio di un’attività svolta con modalità commerciali e, quindi, con finalità imprenditoriale (art. 2082 cod. civ.), rientrando potenzialmRAGIONE_SOCIALE nella sfera interdetta dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE.
In definitiva, il richiamato art. 16bis del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, lascia aperta agli enti non lucrativi la possibilità che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli ‘ aiuti ‘ percepiti siano contenuti nei limiti de minimis . Quindi, il versamento AVV_NOTAIO‘ICI relativa agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 può essere scongiurato se il quantum dovuto non supera il limite di € 200.000,00 in tre anni.
5.6 Pertanto, nella fattispecie in decisione, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens , che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrRAGIONE_SOCIALE non ha
potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamRAGIONE_SOCIALE nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinRAGIONE_SOCIALE rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali AVV_NOTAIO‘ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione AVV_NOTAIOe censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo AVV_NOTAIOa norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamRAGIONE_SOCIALE, dai motivi di ricorso e che concernano, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617). Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua AVV_NOTAIOa precedRAGIONE_SOCIALE disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio AVV_NOTAIOa causa al giudice di appello (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396; Cass., Sez. Trib., 9 dicembre 2024, n. 31648).
Così, la sopravvenuta decisione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è immediatamRAGIONE_SOCIALE applicabile, trattandosi, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 288 del Trattato sul funzionamento AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE, di atto
normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens , sicché il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione AVV_NOTAIOa materia oggetto AVV_NOTAIOa decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass., Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13458; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2021, n. 11038; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22046; Cass., Sez. Trib., 1 agosto 2024, n. 21722; Cass., Sez. Trib., 20 settembre 2024, n. 25273; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681).
5.7 Con specifico riferimento, poi, all’incidenza AVV_NOTAIOe sopravvenienze normative di fonte unionale sul regime de minimis , questa Corte ha avuto modo di precisare, per un verso, che, trattandosi di accertamento in fatto, spetta al giudice di merito valutare la sussistenza AVV_NOTAIOe condizioni che, secondo la sopravvenuta decisione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE, fanno ri tenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 107, par. 2, del Trattato sul funzionamento de ll’Unione RAGIONE_SOCIALE, e, per altro verso, che la prova AVV_NOTAIOe circostanze presupposte è a carico del soggetto che invoca il beneficio fiscale, ma l’applicazione AVV_NOTAIOo ius superveniens , rappresentato dalla vincolante decisione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘Unione RAGIONE_SOCIALE, che è sopravvenuta nel corso del giudizio di appello, e la sua diretta incidenza sulla decisione AVV_NOTAIOa lite, nel determinare la cassazione AVV_NOTAIOa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedRAGIONE_SOCIALE disciplina non erano indispensabili, ma che
costituiscono il presupposto per l’applicazione AVV_NOTAIOa nuova regola giuridica (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., Sez. 5^, 17 dicembre 2019, n. 33319; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30249; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre 2022, n. 29503; Cass., Sez. Trib., 22 novembre 2023, n. 32369; Cass., Sez. Trib., 11 dicembre 2024, n. 31976; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2025, n. 7681).
Dunque, anche considerando la sopravvenienza AVV_NOTAIOa suddetta decisione in corso di causa, l’accertamento positivo sull’esistenza AVV_NOTAIOe condizioni per l’esclusione dal recupero degli aiuti di Stato non può che essere demandato al giudice di merito (in caso speculare: Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12928).
A tal fine, in relazione all’apprezzamento dei requisiti stabiliti dall’art. 16 -bis , comma 2, del d.l. 6 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il giudice del rinvio dovrà tenere conto che:
-l’art. 7 del regolamento n. 1407/2013/UE (regolamento adottato sulla base giuridica AVV_NOTAIO‘art. 2 del regolamento n. 994/98/CE) ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presRAGIONE_SOCIALE regolamento si applica agli aiuti concessi prima AVV_NOTAIO‘entrata in vigore AVV_NOTAIOo stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presRAGIONE_SOCIALE regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE conformemRAGIONE_SOCIALE agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti « de minimis » individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108,
paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti « de minimis » individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presRAGIONE_SOCIALE regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti « de minimis » che soddisfano le condizioni in esso stipulate »;
– tale disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001/CE e n. 1998/2006/CE, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013/UE, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento n. 994/98/CE, a sua volta testualmRAGIONE_SOCIALE richiamato dall’art. 2 AVV_NOTAIOa decisione n. 2023/2103), ha espressamRAGIONE_SOCIALE confermato la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, par. 3, del Trattato di funzionamento AVV_NOTAIO‘Union e RAGIONE_SOCIALE, non ricorrendo « tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato ») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina (retroattiva) del nuovo regolamento;
– secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati ( considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE; considerando n. 9 del 1998/2006/CE; considerando n. 10 del regolamento n. 1407/2013/UE), la soglia di aiuto (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013/UE, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006/CE) va ascritta « nell’arco di tre esercizi finanziari » e che il triennio in questione rileva quale periodo mobile (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530)
nel senso che (come precisato nei predetti consideranda) « Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presRAGIONE_SOCIALE regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto « de minimis », si deve tener conto AVV_NOTAIO‘importo complessivo degli aiuti « de minimis » concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti »;
-venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dal contribuRAGIONE_SOCIALE per gli anni 2010 e 2011 e, con questa, l’esenzione rispondRAGIONE_SOCIALE ad un regime di aiuto previsto da disposizione di legge nazionale (art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), la soglia di aiuto de minimis impone la considerazione del nuovo aiuto (anno 2011) e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui all’art. 10 del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504;
– come questa Corte ha in più occasioni rilevato (in conformità AVV_NOTAIOe disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis ), l’aiuto di Stato deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalla sua effettiva erogazione (art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013/UE; art. 2 e considerando n. 10 del regolamento n. 1998/2006/CE; art. 2 e considerando n. 5 del regolamento n. 69/2001/CE – Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30373; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530);
-l’onere AVV_NOTAIOa prova dei presupposti di applicazione AVV_NOTAIOa regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque, sul contribuRAGIONE_SOCIALE: Cass., Sez. Lav., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2022, n. 2452; Cass., Sez. 1^, 4 dicembre 2023, n.
33683; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., Sez. Lav., 4 dicembre 2024, n. 31006);
l’onere probatorio gravante sul contribuRAGIONE_SOCIALE, al fine del rispetto del regolamento de minimis , potrà essere assolto, per il solo periodo antecedRAGIONE_SOCIALE alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore AVV_NOTAIOa norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell’individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2025, n. 18673);
in caso di superamento AVV_NOTAIOa citata soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve necessariamRAGIONE_SOCIALE essere recuperata, e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza (Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., Sez. Trib., 23 luglio 2025, n. 20921);
il cumulo degli aiuti di Stato -espressamRAGIONE_SOCIALE disciplinato dall’art. 5 del regolamento n. 1407/2013/UE (vedasi, altresì, l’art. 2, par. 5, del regolamento n. 1998/2006/CE) – va considerato ai fini del rispetto AVV_NOTAIOa citata soglia di € 200.000,00.
In tale prospettiva, quindi, i restanti motivi di ricorso vanno riletti e reinterpretati attraverso la lRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOo ius superveniens , che ha ribadito la natura di ‘ aiuto di stato illegittimo ‘ per l’esenzione usufruita dagli enti non lucrativi con riguardo agli immobili destinati ad attività svolte con modalità non
commerciali ed ha sancito la recuperabilità generalizzata dei tributi non versati per tale causale nel periodo compreso tra gli anni 2016/2021, rimettendo al regime de minimis (nella versione vigRAGIONE_SOCIALE ratione temporis ) per individuare le condizioni immunizzanti dalla ripetizione AVV_NOTAIO‘indebita agevolazione. Per cui, è inevitabile che la pretesa impositiva debba essere riesaminata e rivalutata in sede di rinvio alla luce AVV_NOTAIOe regole dettate e dei limiti stabiliti dal diritto unionale, tenendo conto de l conseguRAGIONE_SOCIALE ampliamento AVV_NOTAIO‘area di imponibilità.
8. In particolare, il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo e il nono motivo la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla questione del possesso dei requisiti per beneficiare AVV_NOTAIO‘esenzione – sono fondati per quanto di ragione. 8.1 L’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sostituito il comma 2bis AVV_NOTAIO‘art. 7 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l’esenzione per « gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico AVV_NOTAIOe imposte sui redditi, approvato con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive », è applicabile alle attività indicate nella medesima lettera « che non abbiano esclusivamRAGIONE_SOCIALE natura commerciale ».
8.2 Occorre precisare, inoltre, che l’esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un RAGIONE_SOCIALE che non abbia
come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a cui rinvia il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, n. 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34602; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. Trib., 7 novembre 2022, nn. 32742 e 32765; Cass., Sez. Trib., 7 dicembre 2022, nn. 36028 e 36032; Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18946).
8.3 Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 – che costituisce, al pari AVV_NOTAIOe altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione -opera alla duplice condizione AVV_NOTAIO‘utilizzazione diretta degli immobili da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE possessore e AVV_NOTAIO‘esclusiva loro destinazione ad attività
peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2012, n. 7385; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre 2021, n. 24247; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. Trib., 14 maggio 2025, n. 12947).
8.4 Peraltro, l’utilizzazione, in virtù di concessione in locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude, in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo, anche in considerazione AVV_NOTAIOa remunerazione derivante dalla percezione dei canoni, che contribuisce ad attribuire un connotato lucrativo all’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE proprietario (Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967).
Tale esegesi è stata ribadita anche dal giudice AVV_NOTAIOe leggi (Corte Cost., 19 dicembre 2006, n. 429; Corte Cost., 26 gennaio 2007, n. 19) con riguardo alla portata AVV_NOTAIO‘art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale aveva previsto che i regolamenti comunali possano « stabilire che l’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernRAGIONE_SOCIALE gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’RAGIONE_SOCIALE non commerciale utilizzatore »,
precisando che tale disposizione « non innova la disciplina dei requisiti soggettivi AVV_NOTAIO‘esenzione » e che una diversa lettura « sarebbe (…) irragionevole e, perciò, costituzionalmRAGIONE_SOCIALE illegittima in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto l’esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta anche a soggetti passivi AVV_NOTAIO‘imposta che non solo non svolgono direttamRAGIONE_SOCIALE le attività dalla norma ritenute meritevoli di agevolazione, ma percepiscono anche un canone dal conduttore e così manifestano una specifica capacità economica ».
In ogni caso, si è anche detto che la dazione in godimento a terzi di un immobile, per una AVV_NOTAIOe finalità contemplate dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è di ostacolo al riconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione prevista da detta disposizione, a condizione che detto utilizzo avvenga con modalità non commerciali e, nello specifico, a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; occorre, quindi, che, laddove pattuito, il canone « sia estremamRAGIONE_SOCIALE modesto e determinato prescindendo da ogni criterio di economicità, così da essere calcolato senza alcuna relazione con i costi di gestione del bene e di erogazione del servizio, al punto da neppure coprirli » (Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n. 27761; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2025, n. 18946).
8.5 Di contro, secondo un indirizzo giurisprudenziale che si è venuto gradualmRAGIONE_SOCIALE affermando nella giurisprudenza AVV_NOTAIOa Corte, l’esenzione spetta non soltanto se l’immobile è direttamRAGIONE_SOCIALE utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE possessore per lo svolgimento di compiti istit uzionali, ma anche se l’immobile, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro RAGIONE_SOCIALE non
commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmRAGIONE_SOCIALE collegato ed appartenRAGIONE_SOCIALE alla stessa struttura del concedRAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2015, n. 25508; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34772; Cass., Sez. Trib., 2 ottobre 2023, n 27761; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28799; Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2024, n. 17618; Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2024, n. 17442; Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967). Viceversa, si è esclusa l’esenzione nel caso di ” utilizzo indiretto ” attraverso un diverso soggetto giuridico, ancorché anch’esso senza finalità di lucro, allorquando non venga accertata l’esistenza di un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei suddetti compiti, che autorizzi a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima ” architettura strutturale ” (Cass., Sez. 6^-5, 23 luglio 2019, n. 19773). La circostanza che l’utilizzazione indiretta del bene trovi titolo in un contratto di comodato (gratuito) non è quindi sufficiRAGIONE_SOCIALE a giustificare l’applicazione AVV_NOTAIO‘agevolazione (Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2024, n. 17618).
In definitiva, l’esenzione in esame compete tendenzialmRAGIONE_SOCIALE solo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, AVV_NOTAIOe attività previste dalla norma, e può essere estesa all’ipotesi AVV_NOTAIO‘utilizzo indiretto del bene, da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE possessore, soltanto qualora ciò non snaturi la natura non commerciale AVV_NOTAIO‘esercizio AVV_NOTAIO‘attività in relazione alla quale è concessa l’esenzione di cui alla lett. i) del citato art. 7. Pertanto, la concessione del godimento e AVV_NOTAIO‘uso, da parte AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE possessore, a favore di altro RAGIONE_SOCIALE collegato al primo
nel perseguimento AVV_NOTAIOe stesse finalità istituzionali, deve essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso (Cass., Sez. Trib., 1 luglio 2024, n. 17967).
8.6 SuccessivamRAGIONE_SOCIALE, con l’abrogazione AVV_NOTAIO‘ICI, il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l’IMU con decorrenza dall’anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modificato alcuni aspetti AVV_NOTAIO‘imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via sperimentale l’applicazione AVV_NOTAIOa nuova imposta già con decorrenza dall’anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull’esenzione per gli immobili di cui al ricordato art. 7, comma 1, lett. d) e lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato modificato dall’art. 91bis , comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con decorrenza dall’1 gennaio 2013 (quindi, esulante dalla fattispecie in esame), nel senso che: « Sono esenti dall’imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 , comma 1, lettera c), del testo unico AVV_NOTAIOe imposte sui redditi, approvato con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché AVV_NOTAIOe attività di cui all’articolo 16, lettera a), AVV_NOTAIOa legge 20 maggio 1985, n. 222 ».
L’esenzione da IMU è attualmRAGIONE_SOCIALE fruibile da parte di soggetti che soddisfino contemporaneamRAGIONE_SOCIALE due requisiti: l’uno soggettivo e l’altro oggettivo; ai fini AVV_NOTAIO‘esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere utilizzati direttamRAGIONE_SOCIALE da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamRAGIONE_SOCIALE, con modalità non commerciali, attività « assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché (quelle) di cui all’art. 16, lett. a), AVV_NOTAIOa legge 20 maggio 1985, n. 222 ».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l’esenzione (ora riferita all’IMU), introducendo l’ulteriore requisito secondo cui l’attività agevolata deve svolgersi con modalità « non commerciali »; pertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si affianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio AVV_NOTAIO‘attività che deve svolgersi nell’immobile perché l’esenzione possa applicarsi. In linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all’art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché AVV_NOTAIOe attività di cui all’art. 16, lett. a), AVV_NOTAIOa legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamRAGIONE_SOCIALE utilizzati dall’RAGIONE_SOCIALE possessore e siano destinati esclusivamRAGIONE_SOCIALE ad attività peculiari non produttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di
utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100). 8.7 Ciò non di meno, va ora tenuto conto che:
-la risoluzione emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 4 marzo 2013, n. 4/DF, in materia di IMU, ha ritenuto che, « nella particolare ipotesi in cui l’immobile posseduto da un RAGIONE_SOCIALE non commerciale venga concesso in comodato a un altro RAGIONE_SOCIALE non commerciale per lo svolgimento di una AVV_NOTAIOe attività di cui al comma 1, lett. i, AVV_NOTAIO‘art. 7 del D.Lgs. n. 504 del 1992, possa t rovare applicazione l’esenzione in oggetto »; -l’art. 1, comma 759, lett. g), AVV_NOTAIOa legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto (sia pure con decorrenza dall’anno 2020) l’esenzione da IMU per « gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 AVV_NOTAIO‘articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento con modalità non commerciali AVV_NOTAIOe attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIOe RAGIONE_SOCIALE 19 novembre 2012, n. 200 »;
-l’art. 1, comma 71, AVV_NOTAIOa legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto che l’art. 1, comma 759, lett. g), AVV_NOTAIOa legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212 (cioè, in funzione di interpretazione autentica, e quindi con decorrenza retroattiva), nel senso che: « a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’artico lo 73, comma 1, lettera c), del testo
unico AVV_NOTAIOe imposte sui redditi, di cui al decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmRAGIONE_SOCIALE o strutturalmRAGIONE_SOCIALE collegato al concedRAGIONE_SOCIALE, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamRAGIONE_SOCIALE le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale AVV_NOTAIOe attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva AVV_NOTAIOa strumentalità ».
8.8 Sul punto, un recRAGIONE_SOCIALE arresto di questa Corte ha confermato che « la norma in esame è chiaramRAGIONE_SOCIALE definita di interpretazione autentica, anche in virtù del richiamo all’art. 1, comma 2, AVV_NOTAIOo Statuto del contribuRAGIONE_SOCIALE e si riferisce all’art. 1, comma 759, lett. g, AVV_NOTAIOa legge n. 160 del 2019 e alle norme da questo richiamate o sostituite, sicché vale anche relativamRAGIONE_SOCIALE all’ICI ed in particolare all’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, espressamRAGIONE_SOCIALE richiamato dall’art. 1, comma 759, lett. g AVV_NOTAIOa legge n. 160 del 2019 » (Cass., Sez. Trib., 25 giugno 2024, n. 17442).
8.9 Su tale premessa, quindi, in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte, si può affermare che, in caso di concessione in comodato, l’esenzione da IMU (ma anche da ICI) può essere riconosciuta, sempreché: a) l’RAGIONE_SOCIALE comodatario, al pari AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE comodante, rientri tra i soggetti previsti dall’art. 73, comma 1, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; b) l’RAGIONE_SOCIALE comodatario sia strutturalmRAGIONE_SOCIALE o funzionalmRAGIONE_SOCIALE collegato all’RAGIONE_SOCIALE comodante; c) l’RAGIONE_SOCIALE comodatario utilizzi l’immobile per lo svolgimento esclusivo con modalità non commerciali di « attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive », nonché di « attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura AVV_NOTAIOe anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana ».
8.10 Posto che la sopravvenienza (con efficacia ex tunc ) AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 71, AVV_NOTAIOa legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata a prevalere sull’art. 18, lett. g), del regolamento comunale ICI, che deve essere disapplicato in parte qua per contrarietà allo ius superveniens di rango primario ( ex art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), va preliminarmRAGIONE_SOCIALE chiarita la portata AVV_NOTAIOa lett. a) AVV_NOTAIOa norma succitata con riguardo alla definizione ‘ collegamento strutturale o funzionale ‘ tra RAGIONE_SOCIALE comodante ed RAGIONE_SOCIALE comodatario.
Sul punto, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 16 luglio 2024, n. 2/DF (avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto ‘ Imposta municipale propria (IMU) -Art. 1, comma 71 AVV_NOTAIOa legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per l’anno 2024) Norma interpretativa AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 759, lett. g), AVV_NOTAIOa legge 27 dicembre 2019, n. 160 -Immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento con modalità non commerciali AVV_NOTAIOe attività meritevoli di tutela ‘), ha fornito (con argomentazioni sostanzialmRAGIONE_SOCIALE condivisibili) significative precisazioni sulle condizioni indispensabili per usufruire AVV_NOTAIO‘esenzione da IMU in caso di concessione in comodato AVV_NOTAIO‘immobile. Così, si è detto che il ‘ collegamento funzionale ‘ tra comodante e comodatario postula un « rapporto di stretta strumentalità tra i due enti nella realizzazione di compiti e nello svolgimento di attività diverse (…), ma istituzionalmRAGIONE_SOCIALE
connesse, riconoscendo una relazione servRAGIONE_SOCIALE, un rapporto funzionale AVV_NOTAIOe prestazioni svolte (…) », per cui esso « può ritenersi sussistRAGIONE_SOCIALE ove le attività svolte dal comodatario nell’immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali AVV_NOTAIO‘ RAGIONE_SOCIALE comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest’ultimo in rapporto di diretta strumentalità ». In particolare, si è ritenuto che « tale nesso di strumentalità sussista qualora l’attività non commerciale svolta nell’immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedRAGIONE_SOCIALE e risulti coerRAGIONE_SOCIALE e funzionale rispetto agli scopi AVV_NOTAIOo stesso RAGIONE_SOCIALE concedRAGIONE_SOCIALE ».
Da qui, l’indicazione esemplificativa di una sommaria casistica: « Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il comodante svolga un’attività didattica e l’immobile concesso in comodato sia utilizzato dal comodatario per lo svolgimento, sempre con modalità non commerciali, di altre attività didattiche o assistenziali ricomprese tra quelle agevolate e funzionali a quella didattica del concedRAGIONE_SOCIALE (attività di doposcuola, attività assistenziale diretta a particolari categorie di studenti, etc.). Si pensi, ancora, all’ipotesi in cui il concedRAGIONE_SOCIALE svolga attività sanitaria o assistenziale e l’immobile sia concesso in comodato al fine di garantire ospitalità ai familiari AVV_NOTAIOe persone assistite o agli operatori sanitari. Si reputa, altresì, integrato il requisito del collegamento funzionale tra comodante e comodatario nell’ulteriore ipotesi in cui il primo detenga, in forza di norma statutaria, la facoltà di nominare i componenti AVV_NOTAIO‘organo di gestione del secondo RAGIONE_SOCIALE ».
Parimenti, parafrasando la motivazione di taluni precedenti di questa Corte, si è aggiunto che il ‘ collegamento strutturale ‘ tra
comodante e comodatario esige che «’ il comodatario sostanzialmRAGIONE_SOCIALE utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE concedRAGIONE_SOCIALE, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro RAGIONE_SOCIALE non commerciale appartenRAGIONE_SOCIALE alla stessa struttura AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE concedRAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa’ ». In proposito, si è fatta « l’ipotesi i n cui un RAGIONE_SOCIALE civilmRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conceda in comodato un immobile di sua proprietà a una fondazione, costituita ai sensi del codice civile dal medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini del miglior perseguimento AVV_NOTAIOe proprie attività di assistenza e beneficenza ».
In definitiva, si può dire che:
a) il ‘ collegamento funzionale ‘ presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendRAGIONE_SOCIALE dal contratto di comodato sull’immobile e che colloca l’RAGIONE_SOCIALE comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l’eser cizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE comodante; pertanto, in tale cornice, la concessione in comodato AVV_NOTAIO‘immobile si pone come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti; b) il ‘ collegamento strutturale ‘ presuppone l’inserimento di una pluralità di enti con ruoli diversificati in una più ampia organizzazione di tipo orizzontale o verticale, che colloca uno o più enti (tra cui il comodante) in posizione di dominio, controllo, direzione o coordinamento e gli RAGIONE_SOCIALE enti (tra cui il comodatario) in posizione di subordinazione o dipendenza, creando un asservimento poliforme di funzioni e finalità
istituzionali degli uni rispetto agli RAGIONE_SOCIALE, in modo che l’RAGIONE_SOCIALE comodatario sia vincolato ad agire come longa manus AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE comodante; pertanto, in tale contesto, la concessione in comodato AVV_NOTAIO‘immobile si pone come mezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attività istituzionali svolte dall’RAGIONE_SOCIALE comodatario per conto e nell’interesse AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE comodante.
8.11 In proposito, va fatta applicazione del principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens , che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrRAGIONE_SOCIALE non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamRAGIONE_SOCIALE nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinRAGIONE_SOCIALE rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali AVV_NOTAIO‘ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione AVV_NOTAIOe censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo AVV_NOTAIOa norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamRAGIONE_SOCIALE, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass., Sez. Lav., 1 ottobre 2012, n. 16642; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2018, n. 19617).
Per cui, ove la nuova situazione di diritto obiettivo (che può conseguire, oltre che all’entrata in vigore o alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge, anche alla decisione di organismi comunitari) richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua AVV_NOTAIOa precedRAGIONE_SOCIALE disciplina, questi debbono essere compiuti in sede di merito, al qual fine, ove il processo si trovi nella fase di cassazione, deve disporsi il rinvio AVV_NOTAIOa causa al giudice di appello (Cass., Sez. Lav., 17 marzo 2005, n. 5888; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2018, n. 1325; Cass., Sez. 5^, 7 agosto 2020, n. 16812; Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2024, n. 9396).
8.12 Tanto premesso, la sopravvenienza AVV_NOTAIOa norma interpretativa -per quanto meramRAGIONE_SOCIALE ‘ recettiva ‘ ed ‘ esplicativa ‘ di principi antecedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE enunciati dalla giurisprudenza di legittimità -impone il riesame AVV_NOTAIOa controversia risalRAGIONE_SOCIALE ad epoca anteriore, che deve essere necessariamRAGIONE_SOCIALE rivalutata alla luce AVV_NOTAIOa regolamentazione dettata ex novo con particolare riguardo ai requisiti tipizzati per il riconoscimento AVV_NOTAIO‘esenzione in caso di comodato immobiliare tra enti non commerciali.
Nella specie, però, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata si è astenuta dal rigoroso accertamento in concreto di tali requisiti, anche (e soprattutto) con riguardo alla natura (locazione o comodato) del contratto intercorso tra l” RAGIONE_SOCIALE‘ e la RAGIONE_SOCIALE (giacché la preferenza del giudice di merito per il primo tipo di contratto avrebbe precluso a monte, in caso di pattuizione di un canone remunerativo, il riconosci mento AVV_NOTAIO‘esenzione, a prescindere dall’attività esercitata), condividendo sic et simpliciter la conclusione del giudice di prime cure sulla ostatività AVV_NOTAIOa « divaricazione
soggettiva tra ‘RAGIONE_SOCIALE proprietario AVV_NOTAIOa struttura immobiliare (…) e ‘RAGIONE_SOCIALE gestore del servizio didattico’ » ai fini AVV_NOTAIO‘esenzione da ICI.
8.13 In definitiva, il giudice del rinvio è chiamato a:
-accertare se il contratto intercorso tra l” RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE debba essere inteso come locazione o comodato cum onere ;
accertare, nel caso si ritenga la stipulazione di un comodato cum onere , se tra l’RAGIONE_SOCIALE comodante e l’RAGIONE_SOCIALE comodatario esista un ‘ collegamento funzionale ‘, da intendersi come relazione sinergica di collaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in una convenzione indipendRAGIONE_SOCIALE dal contratto di comodato sull’immobile e che colloca l’RAGIONE_SOCIALE comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l ‘esercizio di attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionali AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE comod ante, ponendosi la concessione in comodato AVV_NOTAIO‘immobile come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare o incentivare la partnership tra gli enti;
-accertare, nel caso si ritenga l’esistenza di un collegamento funzionale, se l’attività esercitata dall” RAGIONE_SOCIALE nella porzione detenuta in comodato cum onere AVV_NOTAIO‘immobile appartenRAGIONE_SOCIALE all” RAGIONE_SOCIALE‘ debba considerarsi o meno commerciale;
-accertare se l’attività esercitata dall” RAGIONE_SOCIALE‘ nella porzione riservata a sé AVV_NOTAIO‘immobile debba considerarsi o meno commerciale;
-accertare la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del regime de minimis secondo le indicazioni riportate al punto 7) AVV_NOTAIOa presRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza.
In conclusione, alla stregua AVV_NOTAIOe suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza per quanto di ragione del quinto motivo, del sesto motivo, del settimo motivo, AVV_NOTAIO ‘ottavo motivo e del nono motivo, nonché l’infondatezza del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento nel senso predetto e la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio AVV_NOTAIOa causa – anche per l’esame AVV_NOTAIOa domanda sull’esenzione de minimis , in base allo ius superveniens – alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1, lett. a ), AVV_NOTAIOa legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il quinto motivo, il sesto motivo, i l settimo motivo, l’ottavo motivo e il nono motivo; rigetta i restanti motivi; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 1, lett. a), AVV_NOTAIOa legge 31 agosto 2022), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME