Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6036 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 06/03/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 6460/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. NOME NOME COGNOME, con domicilio eletto in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) che la rappresenta e difende -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL;);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 3654/2021, depositata il 20 luglio 2021, RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 3654/2021, depositata il 20 luglio 2021, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure recante rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di due avvisi di accertamento emessi da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il recupero a tassazione RAGIONE_SOCIALE‘ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011, relativamente al possesso di unità immobiliari adibite ad attività didattica e ricettiva;
1.1 -per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha considerato che:
-l’agevolazione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ), – presupponendo la ricorrenza del requisito soggettivo (natura non commerciale RAGIONE_SOCIALE‘Ente) e di quello oggettivo (correlato all’attività svolta) quanto a quest’ultimo implicava lo svolgimento di attività a titolo gratuito ovvero dietro percezione di un importo simbolico; e, sotto tale profilo, non rilevava la destinazione degli utili conseguiti dallo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività economica né il (pur) «dedotto deficit di esercizio, ove si consideri, del resto, che il volume d’affari RAGIONE_SOCIALEa congregazione contribuente è stato, nell’anno 2011, di € 7.217.605»;
in ordine, allora, alla struttura ricettiva (RAGIONE_SOCIALE) sita alla INDIRIZZO, rilevava la non concludenza RAGIONE_SOCIALE «affermazioni, invero apodittiche, RAGIONE_SOCIALE‘appellante» quanto al «carattere esclusivamente religioso RAGIONE_SOCIALEa attività ricettiva», atteso che la struttura «non appare affatto finalizzata ad ospitare determinate categorie di utenti, ma si pone sul mercato quale operatore (anche) con finalità di accoglienza turistica, come il Comune aveva dedotto in prime cure, anche facendo riferimento al contenuto del sito internet.»;
-la RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di quattro motivi;
RAGIONE_SOCIALE capitale resiste con controricorso.
Considerato che:
-il ricorso è articolato sui seguenti motivi:
1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per omessa motivazione, assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva implicitamente rigettato l’eccezione articolata da essa esponente in ordine alla non debenza RAGIONE_SOCIALE sanzioni «senza in alcun modo estrinsecare il percorso logico giuridico seguito per disattendere una domanda [allo stesso] formulata»;
1.2 -il secondo motivo espone la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza « per violazione del disposto normativo di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, letto con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c.» sull’assunto che il giudice del gravame -peraltro «valorizzando deduzioni … riferite ad immobile non afferente all’odierna ricorrente », in quanto gli avvisi di accertamento facevano riferimento «ad un immobile, sito in INDIRIZZO, non di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente » – aveva omesso di esaminare le deduzioni, ed allegazioni (dichiarazioni di terzi), istruttorie che davano conto di uno svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività ricettiva con modalità non commerciali, atteso che:
-l’attività in questione veniva svolta in favore di «gruppi di preghiera e famiglie legate alle Parrocchie RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE»;
non veniva offerto alcun servizio agli ospiti RAGIONE_SOCIALEa struttura («a parte la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa struttura» stessa), ospiti che in autonomia provvedevano « … all’approvvigionamento degli alimenti e … loro preparazione … a dotarsi di biancheria da letto, da bagno e da
cucina … oltreché ad effettuare la pulizia degli ambienti e RAGIONE_SOCIALEa biancheria.»;
non veniva versato alcun corrispettivo per l’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa struttura siccome rimborsato «unicamente un costo mai eccedente le spese di conservazione e gestione RAGIONE_SOCIALE‘immobile stesso, segnatamente una mera offerta»;
1.3 -col terzo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, al d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, ed all’art. 2729 cod. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare le prodotte dichiarazioni di terzi, legittimamente utilizzabili nel processo tributario, per vag liare la tipologia RAGIONE_SOCIALE attività svolte nell’unità immobiliare in contestazione, dovendosi ritenere esenti da imposizione tanto « l’ospitalità religiosa correlata all’accoglienza ed all’ospitalità RAGIONE_SOCIALE consorelle» quanto l’ospitalità di «gruppi di preghiera … posta in essere in assenza di finalità di lucro.»;
1.4 -il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, deducendo la ricorrente che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso i presupposti di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, atteso che le condizioni di obiettiva incertezza normativa si correlavano, nella fattispecie, alla circostanza che «sino al dicembre 2012 -immutato l’utilizzo dei beni la ricorrente RAGIONE_SOCIALE nessun atto impositivo [aveva] ricevuto – dacché la convinzione di ben operare in tema di esenzione » oltreché all’assenza di « orientamenti
giurisprudenziali in un senso orientati … di precedenti specifici RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità all’epoca dei fatti contestati »;
2. -in via preliminare di merito, va rilevato che la definizione RAGIONE_SOCIALEa questione di fondo sottesa ai motivi di ricorso -che hanno riguardo all’ICI dovuta dalla contribuente per gli anni 2010 e 2011 – implica la considerazione RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens che involge la disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato, e del loro recupero; disciplina, questa, conseguente alla decisione 2023/2103 RAGIONE_SOCIALEa Commissione, del 3 marzo 2023, che a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, RAGIONE_SOCIALEa Commissione (giusta sentenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE) -ha, per l’appunto, disposto il recupero RAGIONE_SOCIALE‘ aiuto incompatibile «concesso nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa misura di cui all’articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1);
– la decisione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri amministrativi RAGIONE_SOCIALE imprese, RAGIONE_SOCIALEa Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex
plurimis , CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, RAGIONE_SOCIALE, punti 26 e 41);
e va tenuto conto, altresì, del dato normativo nazionale (d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16bis , conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALE decisioni RAGIONE_SOCIALEa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023»;
si pongono (così) profili di applicazione RAGIONE_SOCIALEo jus superveniens che -a vario titolo interferendo tra di loro in ragione del disposto recupero e dei suoi (pur) previsti limiti -sottendono la particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALE questioni da trattare che, pertanto, giustifica la loro rimessione in pubblica udienza (Cass. Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 1 agosto 2017, n. 19115; Cass., 6 marzo 2017, n. 5533).
P.Q.M.
La Corte, rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 14 novembre 2024.