Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1045 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1045 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18664/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME – controricorrente- avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE n. 280/2022 depositata il 14/01/2022.
Udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il difensore di parte ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Sentito il Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La CTR Sicilia, con la sentenza n. 280/2022 depositata il 14/01/2022, rigettava l’appello AVV_NOTAIOa contribuente RAGIONE_SOCIALE con conferma AVV_NOTAIOa decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo l’avvi so di accertamento ICI, anno di imposta 2011, per euro 136.516,00 del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorreva per cassazione avverso la suindicata sentenza sulla base di tre motivi di ricorso, illustrati con successiva memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 34156/2024 causa è stata rimessa in pubblica udienza.
La Procura Generale ha depositato memoria scritta in data 13 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che, per ragioni di ordine logico va esaminato, in primo luogo, il terzo motivo di ricorso in forza del quale parte ricorrente ha lamentato, ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., motivazione apparente in violazione del l’art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, AVV_NOTAIO‘art. 118, disp. att. c.p.c. e AVV_NOTAIO‘art. 112 c.p.c. per avere i giudici di appello rigettato la specifica doglianza sollevata da parte contribuente avente ad oggetto la circostanza per la quale i locali adibiti a tipografia costituivano solo il 3% AVV_NOTAIOa superficie totale AVV_NOTAIO‘immobile, rendendo astratte ed apodittiche affermazioni di principio, valevoli per qualsivoglia fattispecie, senza rendere percepibile il fondamento concreto AVV_NOTAIOa decisione.
1.1 Tale motivo è privo di fondamento.
Va premesso che per le Sezioni Unite di questa Corte la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento AVV_NOTAIOa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 ; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 ). Successivamente Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile so lo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, in quanto attiene all’esistenza AVV_NOTAIOa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza AVV_NOTAIOa motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioni esclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente AVV_NOTAIOa sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità AVV_NOTAIOa sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento AVV_NOTAIO‘atto, poiché intessuta di argomentazioni
fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Nel caso in esame risulta evidente che il decisum (in ordine alla ritenuta legittimità AVV_NOTAIO‘atto impositivo) raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato ampiamente la loro decisione, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE deduzioni ed allegazioni RAGIONE_SOCIALE parti, pervenendo alla conclusione che, nella specie, parte contribuente non aveva diritto all’esenzione in quanto sulla scorta dei documenti prodotti dall’ente impositore dai quali si desumeva che, negli immobili di proprietà AVV_NOTAIOa ricorrente, nell’annualità in questione, si esercitava in concreto un’attivit à produttiva di reddito, come poteva evincersi dal modNUMERO_DOCUMENTO semplificato anno 2012 per l’anno 2011 e dal mod. unico per l’anno 2011 attestante un reddito dichiarato di euro 365.951,00, in particolare essendo, poi, emerso che uno dei due immobili era oggetto di un contratto di locazione a terzi e l’altro era adibito a ‘tipografia e scuola tipografica e stampa e riproduzione di supporti registrati’, non risultando alcun frazionamento né essendo stato dimostrato che l’esercizio di detta attività fosse limitato ad una sola parte AVV_NOTAIO‘immobile.
Va, quindi, osservato che con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE contribuente ha lamentato, ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione AVV_NOTAIO‘art. 115 c.p.c., per avere i giudici di appello violato il principio di non contestazione di cu i all’art. 115, c.p.c., con riferimento alla circostanza, non contestata dall’ente impositore, per cui i locali oggetto di accertamento erano adibiti a tipografia solo per il 3% AVV_NOTAIOa superficie totale AVV_NOTAIO‘immobile, con la conseguenza che l’esenzione sare bbe spettata, quantomeno, in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile.
2.1. Tale motivo non coglie nel segno.
In disparte ogni considerazione circa la insussistenza di un diritto ad una esenzione ‘parziale’ dal tributo ICI (per come appresso chiarito) va
osservato che non può in alcun modo ritenersi non contestato dall’ente impositore – il quale nel corso del giudizio ha insistito sulla legittimità AVV_NOTAIO‘atto impositivo -il diritto di parte ricorrente all’esenzione ‘quantomeno, in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile’, considerata la portata del principio di non contestazione in ambito tributario (tra le tante: Cass., 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., 18 maggio 2018, n. 12287; Cass. 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass. 22 giugno 2021, n. 17698; Cass. 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37844).
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi AVV_NOTAIO‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione AVV_NOTAIO‘art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 nonchè AVV_NOTAIO‘art. 39, d.l. n. 223 del 2006 assumendo che i Giudici di appello avevano fatto malgoverno dei principi in tema di esenzione dall’imposta prevista per gli enti non commerciali, applicando erroneamente l’art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 39, d.l. n. 223 del 2006.
3.1. Orbene va premesso che nella specie non è contestata la (parziale) destinazione commerciale del bene. Peraltro, l’utilizzazione, in virtù di concessione in locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione, esclude, in radice, la destinazione del bene ai compiti istituzionali di quest’ultimo, anche in considerazione AVV_NOTAIOa remunerazione derivante dalla percezione dei canoni, che contribuisce ad attribuire un connotato lucrativo all’attività svolta dall’ente proprietario (Cass ., Sez. 5^, 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2016, n. 8870; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8631; Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14721; Cass., Sez. Trib., 1° luglio 2024, n. 17967).
Diversamente da quanto propugnato da parte ricorrente, nelle annualità in questione vigeva un regime (ICI) che non prevedeva la possibilità di frazionamento impositivo a seconda AVV_NOTAIOa diversa destinazione di singole
porzioni ricomprese in un fabbricato unitario per consistenza ed accatastamento.
Soccorre in proposito l’indirizzo di legittimità (v. Cass. nn. 5871/14, 14226/15, 7415/19, 22223/19, 18831/20, 28578/20, 15364/22 ed altre) il quale, nel ricostruire l’evoluzione normativa di cui all’art. 7 co.1 lett. i) d.lgs. 504/92, ha posto in luce come il beneficio in questione possa essere riconosciuto solo in presenza di esercizio diretto ed esclusivo nell’immobile di attività esente da parte di soggetto rientrante nelle categorie considerate. Sicché esso va escluso nel caso di un fabbricato ‘nel qua le un ente religioso svolga un’attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente, essendo il beneficio previsto in via generale solo per gli immobili destinati direttamente ed in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività, tra le quali quelle dirette all’esercizio del culto ed alla cura RAGIONE_SOCIALE anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. Invece per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto, l’esenzione di che trattasi non può essere invocata, tanto che essa è stata esclusa per un fabbricato gestito da un ente religioso destinato a casa religiosa di ospitalità’ (Cass. n. 5871/14).
È pur vero che il legislatore si è, poi, fatto carico di disciplinare, in modo specifico, la fattispecie di ‘destinazione mista’ AVV_NOTAIO‘immobile e di sua proporzionale imponibilità, tuttavia ciò è accaduto soltanto con l’art.91 -bis d.l. 1/2012, a valere per annualità successive a quelle qui dedotte (ancora sottoposte al pregresso regime ICI).
Si è sul punto osservato (vedi Cass. n. 32742/22 nonchè Cass. n. 36926/22) che: ‘Invero, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 91 -bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012, qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di c ui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente
a tale attività; solo qualora non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Come specificato nel decreto n. 200 del 2012 del RAGIONE_SOCIALE Finanze gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l’IMU, anche a seguito AVV_NOTAIO‘applicazione del comma 2 AVV_NOTAIO‘articolo 91-bis, del d.l. n. 1 del 2012, nonchè gli immobili per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento; la dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni. (…). In definitiva, pur dovendo precisarsi che la esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504 del 1992 può applicarsi, in caso di uso misto AVV_NOTAIO ‘immobile proporzionalmente, a quella porzione AVV_NOTAIO‘immobile destinata all’attività esente anche laddove non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte AVV_NOTAIO‘unità immobiliare, resta necessaria una specifica indicazione, da parte del contribuente, nella apposita dichiarazione (…)’.
Nulla di tutto ciò è, però, riferibile alla fattispecie qui in disamina: il requisito esonerativo muove, appunto, dalla destinazione AVV_NOTAIO‘immobile ad attività esclusiva di natura non commerciale, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame. Né ricorrevano, per l’annualità ICI 2011, i presupposti di ripartizione proporzionale che, in caso di mancato frazionamento catastale RAGIONE_SOCIALE porzioni, sarebbero poi stati stabiliti, ‘a partire dal 1^ gennaio 2013’, dall’art. 91 bis co. 3 d.l. 1/12 cit. con riguardo all’ipotesi di destinazione mista (Cfr. Cass. civ. nn. 4923/2023 e 4567/23).
3.2. Questa soluzione si pone in linea con quanto di recente affermato da C. Cost. che, con la sentenza n. 20 del 20 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale AVV_NOTAIO‘articolo 7,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte. Il giudice a quo aveva censurato la norma -con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità (come nella specie) anteriori al 2012 -sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a ‘uso misto’ (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini AVV_NOTAIO‘esenzione d’imposta, lo ‘scorporo RAGIONE_SOCIALE superfici’, in base alla loro effettiva destinazione.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha precisato che: ‘ Con la decisione 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha infatti dichiarato incompatibile con il divieto degli aiuti di Stato il regime di esenzione dall’ICI, perché esso si prestava alla creazione di «situazioni ibride», nelle quali gli immobili degli enti non commerciali potevano accedere al beneficio tributario pur ospitando attività promiscue, e, quindi, anche di natura commerciale. Con la stessa decisione, la Commissione ha invece ritenuto compatibile la disciplina AVV_NOTAIO‘IMU, sopravvenuta tramite il d.l. n. 1 del 2012, come convertito, in quanto, subordinando l’agevolazione al frazionamento catastale RAGIONE_SOCIALE aree pertinenti, ha reso impossibili le “opacità fiscali”, che possono dare luogo a una distorsione AVV_NOTAIOa concorrenza. Su questi aspetti, la decisione AVV_NOTAIOa Commissione è stata confermata dal Tribunale AVV_NOTAIO‘Unione europea (ottava sezione, sentenze 15 settembre 2016, in cause T219/13 e T220/13) e, infine, dalla Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘Unione europea (grande sezione, sentenza 6 novembre 2018, in cause riunite da C622/16 P a C624/16 P). Omettendo di considerare quanto sinora evidenziato, il rimettente neppure affronta il problema AVV_NOTAIOa compatibilità AVV_NOTAIOa sua richiesta rispetto alla giurisprudenza europea, atteso che questa ha indicato la necessità AVV_NOTAIOa trasparenza dei presupposti AVV_NOTAIO‘esenzione, mentre il giudice a quo vorrebbe applicarla ad una fattispecie di irrisolta promiscuità d’uso. In altri termini, il rimettente non si misura con il fatto che l’immobile per il quale prospetta la necessità costituzionale AVV_NOTAIO‘esenzione d’imposta
versava in una di quelle «situazioni ibride» – cioè di uso promiscuo, anche commerciale, pur nella perdurante unitarietà catastale – rispetto alle quali le istituzioni AVV_NOTAIO‘Unione europea hanno concordemente ritenuto integrata una violazione del divieto di aiuti di Stato. Ancora, l’ordinanza di rimessione non mette a fuoco un aspetto essenziale AVV_NOTAIO‘evoluzione normativa inerente alle condizioni AVV_NOTAIO‘esenzione d’imposta. Nella transizione dall’ICI all’IMU, il regime agevolativo per gli enti non commerciali ha registrato un importante cambiamento proprio riguardo alla tassazione degli immobili ad uso promiscuo, in quanto l’art. 91-bis, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, come convertito, per le unità immobiliari a «utilizzazione mista», ha stabilito che l’esenzione compete solo per la «frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale», purché «identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività». Per il caso d’impossibilità di procedere in tal modo, cioè attraverso frazionamento catastale, il medesimo art. 91-bis, comma 3, ha disposto che «l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile quale risulta da apposita dichiarazione», da rendere in conformità a un emanando decreto del AVV_NOTAIO‘economia e RAGIONE_SOCIALE finanze, ovvero il d.m. del 19 novembre 2012, n. 200 (Regolamento da adottare ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174). Il rimettente non considera che, anche prima di tale modificazione normativa, che ha formalizzato il relativo onere, il frazionamento catastale di un immobile a uso promiscuo, unitariamente classato, avrebbe potuto essere operato dal contribuente proprio al fine di rendere fiscalmente autonoma la porzione destinata in via esclusiva all’attività esente, onde accedere, per essa, al beneficio tributario. L’innovazione precipua del regime IMU riguarda l’ipotesi in cui l’immobile a uso promiscuo non sia catastalmente frazionabile, ipotesi nella quale
l’esenzione d’imposta, anziché perdersi del tutto come nel regime ICI, viceversa si conserva, per effetto AVV_NOTAIOa dichiarazione regolamentare, in proporzione all’utilizzo agevolato (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanze 14 febbraio 2023, n. 4567, e 15 dicembre 2020, n. 28578) ‘.
3.3. Sulla scorta RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra formulate, tenuto conto AVV_NOTAIOa normativa vigente ratione temporis -da interpretare, anche, alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nella citata pronunzia – nessuna esenzione d’imposta poteva spettare ‘in proporzione all’utilizzazione non commerciale AVV_NOTAIO‘immobile per l’anno in questione’ giacché solo un frazionamento catastale (nelle specie non intervenuto) avrebbe consentito la identificazione AVV_NOTAIOa quota immobiliare ‘in ipotesi’ titolata al be neficio.
3.4. Ciò premesso, tuttavia, pure nell’ottica AVV_NOTAIO‘esenzione – comunque richiesta in questa sede dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente con il suddetto motivo di ricorso -come già osservato nella richiamata ordinanza interlocutoria n. 34156/2024 e come evidenziato dalla P.G. nelle proprie conclusioni scritte, occorre verificare l’incidenza sulla presente controversia AVV_NOTAIOo ius superveniens , avendosi riguardo alla decisione n. 2023/2103/UE AVV_NOTAIOa Commissione Europea del 3 marzo 2023 che -a seguito AVV_NOTAIO‘annullamento AVV_NOTAIOa decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, AVV_NOTAIOa Commissione (giusta sentenza AVV_NOTAIOa CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE) -ha disposto il recupero AVV_NOTAIO‘aiuto incompatibile «concesso nell’ambito AVV_NOTAIOa misura di cui all’articolo 1 AVV_NOTAIOa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i ), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1). E tale decisione AVV_NOTAIOa Commissione, a sua volta, va correlata alla (pur) prevista applicazione AVV_NOTAIOa regola cd. de minimis che «ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua
attuazione, deve essere notificato alla Commissione» e «mira a semplificare gli oneri amministrativi RAGIONE_SOCIALE imprese, AVV_NOTAIOa Commissione e degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C-310/99, EU:C:2002:143, punto 94), partendo dal principio, ricordato al considerando 3 di tale regolamento, che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (così, ex plurimis, CGUE, 28 ottobre 2020, causa C-608/19, RAGIONE_SOCIALE, punti 26 e 41).
Deve, altresì, tenersi conto del dato normativo nazionale (d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166) che, a sua volta, ha dettato «Misure urgenti per l’applicazione AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte di giustizia AVV_NOTAIO‘Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e RAGIONE_SOCIALE decisioni AVV_NOTAIOa Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023.
Occorre, difatti, rilevare che, come in più occasioni statuito da questa Corte, la verifica AVV_NOTAIOa compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dal giudice, tenuto all’applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo non è condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un’apposita eccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specifico motivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non siano necessari nuovi accertamenti in fatto (v., ex plurimis , Cass., 9 ottobre 2019, n. 25278; Cass, 31 ottobre 2018, n. 27822; Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952; Cass., 2 luglio 2014, n. 15032); e che, in tema di aiuti di Stato, pur si è rilevato che la sopravvenuta decisione AVV_NOTAIOa Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 288 del T.F.U.E., è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens , così come nella fattispecie, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d’ufficio, alla nuova regolamentazione AVV_NOTAIOa materia oggetto AVV_NOTAIOa decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un
accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (v., ex plurimis , Cass., 20 settembre 2024, n. 25273).
3.5. Dall’accoglimento in parte qua del suindicato motivo di ricorso, stante la necessità di fare applicazione AVV_NOTAIOo ius superveniens sopra richiamato, discende, che, nel giudizio di rinvio, la CCT2, con riferimento all’unità immobiliare in questione, dovrà allora verificare la configurabilità o meno di una esenzione in termini di un effettivo aiuto di Stato.
Occorre considerare che la citata decisione AVV_NOTAIOa Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ha, per l’appunto, rilevato che: «Le conclusioni AVV_NOTAIOa decisione finale non escludono quindi la possibilità che le richieste individuali AVV_NOTAIO‘esenzione dall’ICI non soddisfino tutte le condizioni per costituire un aiuto ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tali situazioni non dovrebbero essere oggetto di recupero.»; e che «l’individuazione RAGIONE_SOCIALE situazioni concrete in cui l’applicazione AVV_NOTAIOa misura ha comportato un aiuto di Stato appartiene alla fase di recupero.» Detta decisione -emessa a seguito, ed in attuazione, AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite da C-622/16P a C-624/16P, RAGIONE_SOCIALE, che ha annullato la decisione 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, «nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base AVV_NOTAIO‘esenzione dall’imposta comunale sugli immobili» – nel rimarcare il suo àmbito di applicazione («la presente decisione riguarda solo il recupero di quell’aiuto. Tutti gli altri aspetti AVV_NOTAIOa precedente decisione finale sono divenuti definitivi e la presente decisione non intende modificare alcuna di tali conclusioni.»; v. i punti 17, 21, 55) ha, difatti, rilevato che «Poiché la Commissione ha valutato un regime di aiuti , le autorità italiane sono tenute a individuare i beneficiari e ad esaminare in ogni singolo caso se i vantaggi individuali concessi mediante l’esenzione dall’ICI costituiscano un aiuto ai sensi
AVV_NOTAIO‘articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare le autorità italiane dovrebbero esaminare se gli aiuti individuali abbiano riguardato attività economiche, siano in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri o soddisfino tutte le condizioni per rientrare nei regolamenti «de minimis» applicabili , in un regime di aiuti autorizzato o in un regolamento di esenzione»; e, per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini: – «L’Italia recupera dai beneficiari l’aiuto incompatibile concesso nell’ambito AVV_NOTAIOa misura di cui all’articolo 1 AVV_NOTAIOa decisione 2013/284/UE, ossia l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92.» (art. 1); – «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento AVV_NOTAIOa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma AVV_NOTAIO‘articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio o AVV_NOTAIO‘articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, a seconda di quale sia applicabile al momento AVV_NOTAIOa concessione AVV_NOTAIO‘aiuto.» (art. 2); – «L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 che, al momento AVV_NOTAIOa concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma AVV_NOTAIO‘articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o AVV_NOTAIO‘articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza AVV_NOTAIO‘intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.» (art. 3); – «1. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. 2. Gli interessi sono calcolati secondo il regime AVV_NOTAIO‘interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.» (art. 4).
Conseguendo, dunque, dall’accertamento dei presupposti AVV_NOTAIO‘aiuto di Stato (che, nella specifica fattispecie, viene in considerazione), la riconducibilità di detto aiuto all’azione di recupero disposta dalla citata Decisione AVV_NOTAIOa Commissione, col recupero viene in considerazione, al contempo, l’applicazione AVV_NOTAIOa regola cd. de minimis (vedi la Decisione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023 cit., art. 2) che, secondo la giurisprudenza AVV_NOTAIOa Corte di Giustizia ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi RAGIONE_SOCIALE imprese, AVV_NOTAIOa Commissione e degli Stati membri, partendo dal principio che gli aiuti per un importo che non supera il massimale «de minimis» non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non sono idonei a falsare la concorrenza (CGUE, 28 ottobre 2020, causa C608/19, RAGIONE_SOCIALE, punti 26 e 41; CGUE, 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C310/99, punto 94).
E la disciplina eurounitaria in tema di aiuti di Stato de minimis è espressamente richiamata, come detto, dall’art. 16 -bis , del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, che -nell’istituire uno speciale règime dichiarativo , finalizzato al recupero AVV_NOTAIO‘imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, règime a sua volta ricondotto alla «disciplina AVV_NOTAIO‘IMU vigente nell’anno 2013» (art. 16-bis, comma 1)ha, per l’appunto, previsto che «Il versamento non è effettuato se nel periodo dal 2006 al 2011 non sono state superate le soglie di aiuto, ovvero sono stati rispettati le condizioni e i limiti
previsti dalle discipline europee, al tempo vigenti, in materia di aiuti di Stato di importo limitato.» (comma 2).
Deve, pervero, essere rimarcata l’autonomia di quest’ultima disposizione che non poteva non prevedere la salvaguardia AVV_NOTAIOa regola de minimis nel contesto AVV_NOTAIOa decisione AVV_NOTAIOa Commissione (n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.) che ha disposto il recupero -rispetto al règime speciale introdotto con le disposizioni di cui al primo comma che (diversamente) risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato quale aiuto di Stato (règime rispetto al quale la soglia di € 50.000,00 opera quale presupposto AVV_NOTAIOa dichiarazione ivi prevista, non anche ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIOa regola de minimis il cui contenuto discende solo dalle fonti comunitarie).
Possono, dunque, enunciarsi i seguenti principi di diritto: «In tema di ICI, e con riferimento ai periodi di imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i ), ha integrato un aiuto di Stato laddove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione AVV_NOTAIOa Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva AVV_NOTAIOa Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Detto aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione AVV_NOTAIOa Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità co mmerciali. Nel contesto AVV_NOTAIO‘azione di recupero rientra, quindi, l’applicazione AVV_NOTAIOa regola de minimis che, secondo la giurisprudenza AVV_NOTAIOa Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, anteriormente alla
sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi RAGIONE_SOCIALE imprese, AVV_NOTAIOa Commissione e degli Stati membri. L’art. 16 -bis del d.l. d.l. 16 settembre 2024, n. 131, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166, al primo comma ha istituto uno speciale règime dichiarativo che risulta funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l’esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al secondo comma, ha espressamente fatto salva l’applicazione AVV_NOTAIOa regola de minimis , il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che l’indicazione di un’imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel primo comma, opera solo quale presupposto AVV_NOTAIOa dichiarazione ivi prevista».
Posto che, nella specie, deve ritenersi accertato che nei luoghi oggetti di causa veniva svolta (anche) una attività di tipo economico, il giudice del rinvio dovrà, quindi, procedere al riesame AVV_NOTAIOa controversia con riferimento all’applicazione AVV_NOTAIOa rego la de minimis , verifica che implica ulteriori accertamenti in fatto.
Al detto fine il giudice del rinvio terrà conto, innanzitutto, del regolamento (UE) n. 1407/2013 AVV_NOTAIOa Commissione, del 18 dicembre 2013 il quale ha disposto, in via transitoria, nei seguenti termini: «1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima AVV_NOTAIO‘entrata in vigore AVV_NOTAIOo stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione AVV_NOTAIOa Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de
minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.» (art. 7).
La disposizione, nel richiamare i previgenti regolamenti de minimis (n. 69/2001 e n. 1998/2006, entrambi adottati, così come il regolamento n. 1407/2013, sulla medesima base giuridica offerta dal regolamento del Consiglio n. 994/98, del 7 maggio 1998, a sua volta richiamato dall’art. 2 AVV_NOTAIOa Decisione AVV_NOTAIOa Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, cit.), espressamente conferma la legittimità degli aiuti de minimis già concessi (in quanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato non ricorrendo «tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato») che, pertanto, possono essere ricondotti alla disciplina del nuovo regolamento.
Va, ad ogni modo, considerato che -secondo le indicazioni rinvenienti dagli stessi regolamenti sopra ricordati (v. il Regolamento n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, considerando n. 5; il Regolamento n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, considerando 9; il Regolamento n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013, considerando 10) -il rispetto AVV_NOTAIOa soglia di aiuto da ricondurre alla regola de minimis (predeterminata in € 200.000,00 dall’art. 3, par. 2, del regolamento n. 1407/2013, così come dall’art. 2, par. 2, del regolamento n. 1998/2006) va inscritto «nell’arco di tre esercizi finanziari», ove, dunque, il triennio in questione rileva quale periodo mobile (v., ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530), così come precisato nei predetti considerando («Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel
senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto AVV_NOTAIO‘importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.»).
Ne consegue, pertanto, che -venendo in considerazione, nella fattispecie, l’ICI dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE contribuente per l’anno 2011 la soglia di aiuto de minimis deve essere riferita all’imposta non versata (depurata, dunque, RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate sull’omesso versamento) e impone la considerazione AVV_NOTAIO‘ ‘aiuto’ a partire dall’anno 2011 e di quelli concessi nei due anni precedenti, secondo la specifica disciplina dei versamenti del tributo di cui al d.lgs. n. 504/1992, cit., art. 10 (che, per l’appun to, individua i momenti di scadenza dei versamenti annuali AVV_NOTAIO‘ICI).
Difatti, come la Corte ha, in più occasioni, rilevato (in conformità alle disposizioni di cui ai citati regolamenti de minimis ), l’aiuto deve essere preso in considerazione come concesso nel momento in cui è accordato, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione (v. l’art. 3, par. 4, del regolamento n. 1407/2013; l’art. 2, ed il considerando 10, del regolamento n. 1998/2006; l’art. 2 ed il considerando 5 del regolamento n. 69/2001; v. altresì, ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530, cit.; Cass., 27 novembre 2019, n. 30927; Cass., 21 novembre 2019, n. 30373).
3.5. Va, da ultimo, considerato che:
– proprio in ragione del rilievo AVV_NOTAIOo ius superveniens , la questione che vi rimane sottesa (riconducibilità o meno degli aiuti alla regola de minimis ) non intercetta le preclusioni processuali che si sono formate in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti – che, pertanto, potranno produrre nuovi mezzi di prova e, in specie, nuovi documenti (v., ex plurimis , Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530; Cass., 26 giugno 2019, n. 17199; Cass., 30 giugno 2016, n. 13458) -a differenza RAGIONE_SOCIALE preclusioni formatesi con riferimento alle posizioni sostanziali riconducibili alla pretesa impositiva (come esposta nell’atto
impositivo) ed alla eccezione relativa alla sussistenza di una fattispecie di esenzione;
-l’onere AVV_NOTAIOa prova dei presupposti di applicazione AVV_NOTAIOa regola de minimis grava su chi l’invoca (dunque sul contribuente; v., ex plurimis , Cass., 19 gennaio 2023, n. 1583; Cass., 6 aprile 2020, n. 7704; Cass., 3 maggio 2012, n. 6671);
l’onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis , potrà essere assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), mediante il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tal tipo, purché sia riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore AVV_NOTAIOa norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell’individuazione del triennio possano essere sanati o integrati mediante la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità (v. Cass., 8 luglio 2025, n. 18673; Cass., 27 dicembre 2024, n. 34530);
in caso di superamento AVV_NOTAIOa citata soglia de minimis , riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata (ovvero risulterà comunque dovuta), e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza prevista dalla regola de minimis (v., ex plurimis , Cass., 23 luglio 2025, n. 20921; Cass., 3 novembre 2023, n. 30651; Cass., 20 maggio 2011, n. 11228);
il cumulo degli aiuti di Stato -espressamente disciplinato dal regolamento n. 1407/2013, art. 5 (v., altresì, il regolamento n. 1998/2006, art. 2, par. va considerato ai fini del rispetto AVV_NOTAIOa citata soglia di € 200.000,00, e i Stato riferibili all’impresa in quanto tale, non anche alle
5), concerne gli aiuti d (sole) unità immobiliari rispetto alle quali l’imposta non sia stata versata.
In conclusione in accoglimento del secondo motivo di ricorso (per quanto di ragione), rigettati il primo ed il terzo la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio AVV_NOTAIOa causa, anche per le spese di questo giudizio di
legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIOa Sicilia che, in diversa composizione, procederà al riesame AVV_NOTAIOa controversia nei termini sin qui esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione; rigetta il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIOa Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME