Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6088 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6088 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17333-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ENNA , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in
calce al controricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 7813/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/2/2024 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l’appello del Comune di Enna avverso la sentenza n.
della Commissione tributaria provinciale di Enna, in accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente avverso avviso di accertamento ICI 2010;
il Comune di Enna resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con unico motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell’art. 1, comma 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la legittimità dell’atto impositivo impugnato nell’insussistenza dei presupposti per applicare l’esenzione di cui all’art. 8 cit. , avendo i soci assegnatari degli immobili della cooperativa ivi trasferito la residenza anagrafica solo in date comprese tra il dicembre 2010 ed il gennaio 2011;
1.2. in diritto, occorre preliminarmente distinguere il regime normativo applicabile alle cooperative a proprietà divisa e indivisa;
1.3. la cooperativa a proprietà divisa è soggetto passivo ICI dal giorno di acquisto dell’area su cui essa effettuerà l’intervento edificatorio fino al giorno di assegnazione dell’alloggio al singolo assegnatario,
coincidente con il verbale di assegnazione da parte della cooperativa anche se anteriore alla stipula del contratto notarile che determina l’acquisto della proprietà del fabbricato (articolo 98, r.d. 28 aprile 1938, n. 1165);
1.4. fino «alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito è comunque utilizzato», «la base imponibile è costituita dal valore dell’area senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera» (articolo 5, comma 6, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), mentre, ultimati i lavori (o in caso di utilizzo del fabbricato antecedente alla fine dei lavori), la base imponibile è rappresentata dal «valore ottenuto applicando» i noti moltiplicatori «all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento» (articolo 13, comma 4, d.l. 201/2011);
1.5. l’assegnatario di un alloggio di una siffatta cooperativa edilizia è tenuto al pagamento dell’imposta comunale sin dal momento dell’acquisto del «possesso», che, in questo caso, è fatto coincidere con il verbale di assegnazione da parte della cooperativa anche se anteriore alla stipula del contratto notarile che determina l’acquisto della proprietà del fabbricato da parte di detto assegnatario (cfr. Cass. 10 settembre 2004, n. 18294, secondo la quale l’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, stabilisce che «presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa», cosicché è tenuto al pagamento dell’imposta l’assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l’atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore);
1.6. la cooperativa a proprietà indivisa (disciplinata dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179 al Capo VI -intitolato ‘Disposizioni per le cooperative a proprietà indivisa’), invece, resta soggetto passivo ICI anche dopo l’assegnazione degli alloggi ai propri soci, in quanto costoro
non divengono titolari, su detti alloggi, del diritto di proprietà o di altro diritto reale rilevante ai fini ICI, cosicché, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, d.lgs. 504/1992, la detrazione disposta nel medesimo articolo 13, comma 10 (e cioè la detrazione concessa per la «abitazione principale»), «si applica» «anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari»;
1.7. la RAGIONE_SOCIALE, nel caso in esame, ha dedotto, anche richiamando la sentenza di primo grado, che trattandosi di cooperativa a proprietà indivisa, era applicabile, nei confronti della medesima, l’esenzione sancita dall’art. 8, comma 4, d.lgs. cit.;
1.8. ne consegue che soggetto passivo d’imposta, nel caso in esame, deve ritenersi la RAGIONE_SOCIALE e non i singoli soci assegnatari;
1.8. ciò posto, la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere il gravame del Comune, ha affermato quanto segue:«Nel caso nel caso che ci occupa, nulla costando riguardo la prova dell’attualità della dimora, è dimostrato attraverso la documentazione anagrafica in atti che i soci assegnatari ebbero a trasferire la residenza anagrafica soltanto tra il Dicembre 2010 e il gennaio 2011, il che vale ad escludere la ricorrenza della clausola esonerativa»;
1.9. secondo consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di ICI, ai fini del riconoscimento della detrazione prevista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, anche a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 173, della l. n. 296 del 2006, per «abitazione principale» non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza (cfr. Cass. n. 13062 del 24/05/2017; conf. Cass. n. 8627 del 28/03/2019; Cass. 6845 del 08/03/2019);
1.10. la sentenza impugnata va, quindi, esente da censure in diritto, avendo ritenuto, con apprezzamento in fatto, insindacabile nella presente sede, ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori (cfr. Cass. n. 30424 del 17/10/2022; Cass. n. 18509 del 30/06/2021), che non potesse applicarsi la richiesta esenzione per mancata prova circa la dimora abituale degli assegnatari negli immobili in questione in data anteriore all’annualità oggetto di accertamento, e per intervenuto trasferimento della residenza anagrafica in data parimenti successiva;
1.11. i Giudici d’appello, infatti, non hanno dato mero rilievo alla non coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, né hanno affermato che il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica corrispondente, ma hanno accertato, in fatto, che gli immobili non erano stati adibiti né a dimora abituale, né a residenza anagrafica dei soci assegnatari;
1.12. vanno in conclusione affermati i seguenti principi di diritto: « Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono soggetti passivi ICI anche dopo l’assegnazione degli alloggi ai propri soci, in quanto costoro non divengono titolari, su detti alloggi, del diritto di proprietà o di altro diritto reale rilevante ai fini ICI; – ai sensi dell’articolo 8, comma 4, d.lgs. 504/1992, la detrazione disposta nel medesimo articolo, comma 3 (e cioè la detrazione concessa per la ‘ abitazione principale ‘ ), si applica ‘ anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ‘ , che non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale del nucleo familiare, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza»;
il ricorso va conseguente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità