Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22615 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22615 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2482/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE DI PALOMONTE (SA), domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. SEZ. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA n. 2947/2020 depositata il 16/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il P.G. il quale ha concluso, come da memoria in atti, per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5353/9/2016, depositata il 9 giugno 2016, notificata il 14 luglio 2016, la RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello proposto dal Comune di Palomonte nei confronti del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, che aveva accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d’imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado, di qualificare il RAGIONE_SOCIALE come soggetto esente dall’imposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 504/1992.
Avverso tale decisione il Comune RAGIONE_SOCIALE Palomonte proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992, in relazione ai sensi dell’art. 360, pr imo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto il RAGIONE_SOCIALE esente dall’imposta, sia in ragione RAGIONE_SOCIALE sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale, sia annoverando, come da Statuto, nella compagine consortile il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente.
Questa Corte, con ordinanza n. 26575/2018, annullava la pronunzia impugnata assumendo che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il RAGIONE_SOCIALE come ‘ente pubblico non economico’, non considerando che l’art. 36, comma 4, RAGIONE_SOCIALE 1. 5 ottobre 1992, n. 317, stabiliva che «I consorzi di RAGIONE_SOCIALE industriale, costituiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici», spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.
3.1. Nel rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità occorre tenere conto dei limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa, precisava che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, era onere di parte contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne ed osservava che, nella fattispecie, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del RAGIONE_SOCIALE, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali, ovvero rientrassero nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale del RAGIONE_SOCIALE e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale, valutazione del tutto mancata nella fattispecie in esame.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 2947/02/2020, depositata in data 16 giugno 2020, pronunziando in sede di rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto dal RAGIONE_SOCIALE.
4.1. I giudici di appello rilevavano che i primi giudici avevano ‘correttamente valutato la non spettanza dell’esenzione ICI -IMU del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 poiché l’ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà’ e richiamavano un precedente, interpartes, prodotto in atti dal Comune.
Contro detta sentenza il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
L’ente impositore ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’ artt. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. p roc. civ., motivazione illogica e/o irrazionale e/o incomprensibile e/o apparente e/o omessa in ordine alle ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario nell’erroneo presupposto processuale che la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse respinto il ricorso, viceversa accolto con sentenza n. 5180/8/2014.
Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 31.12.1992 n. 504, dell’art. 13, comma 3, d.l. 201/2011, dell’ art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 10, comma 5, legge n. 7 agosto 1997, n. 266, dell’art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219/81 nonchè artt. 1 e ss. Regolamento Regione RAGIONE_SOCIALE 24 febbraio 2005, n. 2, lamentando che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., con motivazione meramente apparente ed in palese violazione delle predette disposizioni e dei principi ad esse sottesi, aveva finito per recepire in modo implicito o per relationem considerazioni erronee e disatteso le specifiche censure formulate nei propri scritti difensivi non tenendo conto che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’esenzione ICI ex art. 7 cit.
Con il terzo motivo il RAGIONE_SOCIALE deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, d.lgs. n. 546/92 in relazione all’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario con un generico rinvio ad una non meglio specificata sentenza di altra sezione RAGIONE_SOCIALE C.T.R.
Osserva questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo.
4.1. Va rilevato che l’ordinanza di annullamento n. 26575/2018, secondo quanto è sato desumere dal tenore RAGIONE_SOCIALE stessa – aveva demandato al giudice del rinvio di valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del RAGIONE_SOCIALE, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del RAGIONE_SOCIALE, ovvero rientrassero nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale del RAGIONE_SOCIALE e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale.
4.2. Una simile valutazione e disamina è del tutto mancata nella fattispecie in esame in quanto i giudici del rinvio hanno così testualmente argomentato: « i primi Giudici hanno correttamente valutato la non spettanza dell’esenzione ai fini ICI-IMU del RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art.7 d.lgs. 504 del 1992, poiché l’ente in questione non ha fornito idonea prova di utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà. Il Comune ha, in sede di discussione, prodotto sentenza di rigetto di altra sezione sulla stessa materia, che si ritiene potersi condividere. Le spese.. ». La sentenza è, dunque, totalmente apodittica, verosimilmente frutto di un mero ‘copia ed incolla’ e dichiara di confermare la sentenza di primo grado
in realtà di segno contrario, non rendendosi conto i giudici del rinvio che la RAGIONE_SOCIALE. aveva accolto il ricorso originario di parte contribuente. 4.3. Appare, dunque, evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso per violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. in quanto la RAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALE. ha ignorato del tutto quanto aveva formato oggetto di cassazione con rinvio.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che dovrà procedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria in data